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Legge

L.R. Calabria 3/2018

Incentivazione del turismo in arrivo (incoming) attraverso i trasporti aerei, ferroviari,

Normativa regionaleL.R. Calabria 3/2018Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge della Regione Calabria prevede contributi per programmi di viaggio incoming in Calabria, con soggiorni di almeno 7 pernottamenti e gruppi di almeno 25 persone, per trasporti aerei, ferroviari, marittimi e su gomma, oltre a pubblicità e trasferimenti interni. Restano esclusi i programmi svolti a luglio e agosto. Il procedimento di concessione e controllo è stato poi abrogato nel 2022; la copertura finanziaria originaria era limitata al triennio 2018-2020.

Incentivi regionali al turismo incoming tramite trasporti e soggiorni in Calabria

Incentivazione del turismo incoming in Calabria

La legge regionale disciplina contributi a favore di iniziative di turismo in arrivo nel territorio della Calabria, con l’obiettivo di favorire l’afflusso di visitatori e la destagionalizzazione dei flussi turistici. La disciplina riguarda il solo ambito regionale calabrese e prevede una misura di sostegno economico per specifiche tipologie di trasporto e per alcune spese accessorie connesse ai programmi di viaggio.

Finalità e destinatari

La Regione Calabria concede contributi per programmi turistici incoming realizzati nel proprio territorio. I beneficiari sono:

  • organizzazioni di viaggio nazionali ed estere che operano nel rispetto della normativa vigente nei rispettivi Paesi;
  • associazioni di cui all’art. 5 del d.lgs. 79/2011 (Codice del turismo).

Programmi di viaggio agevolabili e spese ammissibili

I contributi sono previsti per programmi di viaggio effettuati in Calabria da gruppi di almeno 25 persone, con soggiorno in regione non inferiore a 7 pernottamenti, salvo il regime speciale previsto per i pacchetti interregionali. Le spese ammissibili riguardano:

  • voli charter;
  • voli di linea;
  • trasporto su gomma;
  • trasporto ferroviario;
  • trasporto via mare;
  • trasferimenti tra scali aeroportuali, porti e stazioni ferroviarie calabresi e le strutture ricettive, purché strettamente correlati al trasporto aereo, ferroviario o marittimo e parte integrante del programma;
  • attività di comunicazione e pubblicità.

Sono esclusi i programmi di viaggio realizzati nei mesi di luglio e agosto.

Misura del contributo

Il contributo è concesso in conto capitale ed è commisurato all’imponibile del costo totale del progetto regolarmente rendicontato:

  • 25% per i programmi realizzati nei mesi di giugno e settembre;
  • 30% per i programmi realizzati in mesi diversi da giugno e settembre.

Per i pacchetti interregionali che prevedono almeno 4 pernottamenti in Calabria, l’intensità è ridotta:

  • 15% nei mesi di giugno e settembre;
  • 20% negli altri mesi ammessi.

Le spese di comunicazione e pubblicità sono ammissibili entro il limite del 10% del costo totale del programma e comunque fino a 5.000 euro. In ogni caso, il contributo non può superare il costo complessivo, fiscalmente documentato, dei pernottamenti relativi al programma di viaggio.

Procedura di domanda e istruttoria

Le domande di contributo dovevano essere presentate al dipartimento regionale competente in materia di turismo entro:

  • il 15 settembre, per i programmi da svolgere tra il 1° novembre e il 31 marzo;
  • il 28 febbraio, per i programmi da svolgere tra il 1° aprile e il 31 ottobre, esclusi i mesi di luglio e agosto.

Era prevista la possibilità di proroga o riapertura dei termini con decreto motivato del dirigente generale competente. La domanda doveva essere corredata da relazione descrittiva del programma, programma di spesa limitato alle voci ammissibili, e ulteriori dichiarazioni richieste dal dipartimento e pubblicate almeno 30 giorni prima della scadenza.

L’istruttoria era svolta dal dipartimento competente e la valutazione avveniva tramite un gruppo di lavoro interno, con preferenza per i programmi:

  • più produttivi di presenze turistiche;
  • da effettuare da ottobre a maggio;
  • con voli charter rispetto agli altri mezzi;
  • orientati all’incoming dai mercati esteri rispetto al mercato nazionale;
  • articolati su almeno due annualità.

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione, la Regione decretava gli elenchi delle domande ammesse e non ammesse.

Erogazione del contributo e rendicontazione

L’istanza di erogazione, con il rendiconto, doveva essere presentata entro 90 giorni dalla conclusione del programma di viaggio. La documentazione richiesta comprendeva, tra l’altro:

  • relazione sulle attività svolte;
  • consuntivo delle spese;
  • fatture e prove di pagamento;
  • documentazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della l. 136/2010;
  • liste passeggeri e elenchi dei turisti ospitati con indicazione di soggiorno e strutture ricettive;
  • documentazione specifica per le spese pubblicitarie, incluse attestazioni di pubblicazione, messa in onda o affissione.

La Regione poteva richiedere ulteriore documentazione e disponeva l’erogazione con provvedimento del dirigente competente dopo la verifica della documentazione prodotta.

Controlli, autocertificazione e piattaforma informatica

La disciplina prevedeva controlli preventivi e verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese tramite autocertificazione, anche con il supporto di soggetti pubblici e privati e mediante strumenti informatici e telematici. Era prevista l’adozione di una piattaforma informatica per gestire il procedimento e condividere le verifiche con società aeroportuali, nautiche e ferroviarie e con altre istituzioni competenti sui flussi turistici.

Fino all’attivazione della piattaforma, il procedimento era svolto con modalità tradizionali, favorendo comunque l’invio telematico.

Regime finanziario e abrogazioni

L’onere della legge era quantificato in 1.500.000 euro annui per il triennio 2018-2020, a valere sul bilancio regionale. La legge ha abrogato la precedente l.r. 7 marzo 1995, n. 6.

Il testo coordinato segnala che il capo relativo al procedimento amministrativo e controlli è stato abrogato dalla l.r. 23 dicembre 2022, n. 52; di conseguenza, la disciplina procedurale ivi contenuta ha ormai rilievo storico e non appare più operativa nella forma originaria.

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