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Intesa e abuso

Provvedimento AGCM I858 n. 30704 del 11/07/2023

COMUNE DI LIVIGNO/PREZZO DEI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE

AGCMI858

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’AGCM ha rettificato un mero errore materiale contenuto nel provvedimento n. 30675 del 19 giugno 2023, relativo a un’intesa unica, complessa e continuata tra diversi operatori della distribuzione di carburanti per autotrazione su rete stradale ordinaria nel territorio di Livigno. L’infrazione, già accertata ai sensi dell’art. 2 l. 287/1990, consisteva nella fissazione concertata dei prezzi futuri di vendita al dettaglio dei carburanti. La rettifica riguarda esclusivamente l’inversione delle ragioni sociali di Bondi Carburanti di Bormolini Luigi S.r.l. e Global S.r.l. nella tabella delle sanzioni, precisando gli importi corretti, già corrispondenti al massimo edittale.

Rettifica materiale del provvedimento n. 30675 su un'intesa restrittiva sui prezzi dei carburanti a Livigno, con correzione delle sanzioni per Bondi Carburanti di Bormolini Luigi S.r.l. e Global S.r.l.

Rettifica materiale nel caso "Comune di Livigno/prezzo dei carburanti per autotrazione"

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato interviene con un provvedimento di mera rettifica del precedente n. 30675 del 19 giugno 2023. La correzione non incide sull’accertamento dell’infrazione, già definito nei confronti di più società operanti nella distribuzione di carburanti a Livigno, ma riguarda esclusivamente la corretta indicazione di due sanzioni nel dispositivo.

Origine del procedimento e infrazione già accertata

Nel provvedimento originario l’AGCM aveva accertato che le società Cus.Car. S.r.l., Tre.Car. S.r.l., Ges.Car. SAS di Cusini Bernardo & C., Cu.Ba. S.r.l., Fibo S.r.l., Bondi Carburanti di Bormolini Luigi S.r.l., Silroc S.r.l. e Global Service S.r.l. o, più brevemente, Global S.r.l. avevano realizzato un’intesa unica, complessa e continuata restrittiva della concorrenza.

La condotta era stata qualificata come violazione dell’art. 2 della legge n. 287/1990 e consisteva nella fissazione concertata dei prezzi futuri di vendita al dettaglio dei carburanti per autotrazione su rete stradale ordinaria nel territorio di Livigno.

Errore materiale riscontrato

L’AGCM rileva che, per un mero errore materiale, nella tabella riportata alla lettera c) del dispositivo del provvedimento originario le ragioni sociali di Bondi Carburanti di Bormolini Luigi S.r.l. e di Global S.r.l. erano state invertite nell’individuazione delle sanzioni complessive da irrogare.

L’Autorità precisa che l’errore non riguardava il contenuto sostanziale della decisione né i valori delle sanzioni, che risultavano già correttamente indicati nella tabella al punto 110 del provvedimento originario.

Importi sanzionatori corretti

La rettifica sostituisce le due righe della tabella del dispositivo relative alle società interessate con i seguenti importi:

  • Bondi Carburanti di Bormolini Luigi S.r.l.: 233.353,20 euro;
  • Global S.r.l.: 695.281,40 euro.

L’Autorità specifica che tali importi corrispondono, per entrambe le società, al massimo edittale previsto dall’art. 15 della legge n. 287/1990.

Dispositivo e rimedi

Il provvedimento dispone la rettifica del precedente atto n. 30675, ordina la notifica ai soggetti interessati e la pubblicazione sul Bollettino dell’Autorità.

Resta indicata l’impugnabilità davanti al TAR Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero la possibilità di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Punti principali

Oggetto della rettifica

L’Autorità non riapre il merito dell’istruttoria, ma corregge un errore materiale nella tabella del dispositivo del provvedimento n. 30675. L’errore consisteva nell’inversione delle ragioni sociali di Bondi Carburanti di Bormolini Luigi S.r.l. e Global S.r.l. nella tabella delle sanzioni complessive da irrogare.

Provvedimento originario e infrazione accertata

Nel provvedimento del 19 giugno 2023 l’AGCM aveva accertato che Cus.Car. S.r.l., Tre.Car. S.r.l., Ges.Car. SAS di Cusini Bernardo & C., Cu.Ba. S.r.l., Fibo S.r.l., Bondi Carburanti di Bormolini Luigi S.r.l., Silroc S.r.l. e Global Service S.r.l. avevano posto in essere un’intesa unica, complessa e continuata restrittiva della concorrenza, in violazione dell’art. 2 l. 287/1990. La condotta consisteva nella fissazione concertata dei prezzi futuri di vendita al dettaglio dei carburanti per autotrazione su rete stradale ordinaria nel territorio di Livigno.

Correzione delle sanzioni

La rettifica precisa che i valori corretti, già indicati correttamente nel punto 110 del provvedimento originario, sono pari a 233.353,20 euro per Bondi Carburanti di Bormolini Luigi S.r.l. e a 695.281,40 euro per Global S.r.l., entrambi al massimo edittale di cui all’art. 15 l. 287/1990.

Effetti e impugnazioni

Il provvedimento rettificato sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato sul Bollettino AGCM. È indicata la possibilità di ricorso al TAR Lazio entro 60 giorni o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Come è indicizzato

Materieintese restrittivecartellofissazione dei prezziart. 101 tfueart. 2 l. 287/1990sanzioni antitrustrettifica materiale

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