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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12951/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione avverso l'ordinanza che ha confermato l'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di dimora nei confronti del ricorrente per il reato di furto pluriaggravato commesso la notte del 5 giugno 2025 negli uffici comunali del cimitero di Aci Catena. Il ricorrente deduce: (1) vizio di motivazione e valutazione erronea degli indizi identificativi basati su immagini di videosorveglianza (somiglianza fisica incerta; il nome usato dal complice "Luca" non sarebbe indiziario poiché il nome corretto dell'indagato è "Gianluca Gabriel"); il giubbotto ritenuto corrispondente era rinvenuto in un'area comune accessibile a più conviventi; (2) violazioni procedurali in ordine al decreto di perquisizione e sequestro (vaghezza del decreto, mancata convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria, sequestro disposto originariamente nei confronti del solo Licitra e non del ricorrente, violazione del diritto di partecipazione con difensore).

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto inammissibile la censura: il Tribunale aveva motivato in modo logico la sussistenza di gravi indizi (video di videosorveglianza con un complice a volto scoperto identificato nel Licitra, uso del nome "Luca" durante il furto, compatibilità delle fattezze fisiche dell'indagato con quelle del complice, rinvenimento di un giubbotto corrispondente per colore e modello nell'abitazione di conviventi). Le contestazioni difensive sono state considerate mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto infondate le doglianze: il decreto di sequestro era sufficientemente chiaro rispetto agli scopi investigativi e agli oggetti ricercati; l'omessa convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria non comporta automaticamente l'inutilizzabilità della cosa ai fini probatori; inoltre il sequestro era stato emesso anche nei confronti del ricorrente e, trattandosi di decreto del Pubblico Ministero, non opera l'obbligo di dar avviso dell'assistenza del difensore come nel sequestro eseguito d'iniziativa dalla polizia giudiziaria. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    richiamato in relazione alle censure sulla motivazione e alla necessità che il giudice renda conto adeguatamente dei motivi in ordine agli indizi; la Corte verifica la congruenza logica della motivazione senza riesaminare i fatti

  • art. 273 cod. proc. pen.

    richiamato in relazione ai profili di impugnazione contro le misure cautelari e alla necessità di valutare i limiti del sindacato di legittimità

  • art. 191 cod. proc. pen.

    richiamato nel contesto delle conseguenze dell'acquisizione irregolare di prove: la mancata osservanza di formalità non rende di per sé inutilizzabile la prova, salvo che si tratti di prova "vietata" per illegittimità manifesta

  • art. 355 cod. proc. pen.

    relativo alla convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria: la Corte ricorda che la convalida è necessaria quando il decreto di sequestro è indeterminato e rimette agli agenti la scelta dei beni, ma la mancata convalida non comporta automaticamente inutilizzabilità probatoria

  • art. 369 cod. proc. pen.

    richiamato in relazione alle censure sulla forma e partecipazione alle operazioni di sequestro; la Corte valuta che non vi sia stata lesione delle garanzie processuali

  • art. 292 cod. proc. pen.

    utilizzato come parametro per la struttura della motivazione che il tribunale del riesame deve adottare, con riferimento anche al modello dell'art. 546

  • art. 546 cod. proc. pen.

    richiamato quale modello per la conformazione della motivazione dei provvedimenti, adattato al giudizio cautelare basato su indizi

  • art. 365 cod. proc. pen.

    menzionato in ordine alle garanzie procedurali previste per la partecipazione dell'indagato nelle operazioni a cui il sequestro si riferisce; la Corte rileva che tali garanzie sono rispettate quando previsto

  • art. 114 disp. att. cod. proc. pen.

    richiamato per precisare che l'obbligo di avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore sussiste per il sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria, ma non per il sequestro delegato dal Pubblico Ministero

  • art. 107 Cost.

    richiamato per sottolineare l'indipendenza del Pubblico Ministero e la sua posizione nell'ordinamento, a supporto del principio che il PM può disporre il sequestro senza le stesse formalità previste per l'operato diretto della polizia giudiziaria

Massime di principio

  • In Cassazione il sindacato sulla motivazione di provvedimenti cautelari è limitato: la Corte controlla la congruenza logica e il rispetto dei canoni di valutazione degli indizi, ma non è chiamata a rivalutare i fatti come farebbe il giudice di merito
  • Per l'identificazione basata su videosorveglianza, la combinazione di elementi (immagini, chiamata per nome da parte di un complice, riscontri oggettivi come ritrovamenti riconducibili al fatto) può costituire gravi indizi anche in assenza di riconoscimento pieno e diretto
  • Il decreto di perquisizione e sequestro deve individuare sufficientemente l'oggetto e le finalità investigative; tuttavia una formulazione compatibilmente ampia non invalida automaticamente il provvedimento se il giudice di merito ne fornisce adeguata motivazione
  • La mancata convalida formale del sequestro operato dalla polizia giudiziaria non determina automaticamente l'inutilizzabilità dell'oggetto come elemento indiziario: è necessaria l'illegittimità manifesta o la qualificazione della prova come vietata per escluderne l'utilizzo
  • Il sequestro disposto direttamente dal Pubblico Ministero non impone le stesse formalità di avviso per l'assistenza del difensore previste quando l'operazione è iniziata dalla polizia giudiziaria; ciò non significa assenza di garanzie, ma differente disciplina procedurale
  • La difesa, in sede di impugnazione cautelare, deve proporre ricostruzioni alternative concrete e apprezzabili che possano incidere sulla valutazione della gravità degli indizi; mere affermazioni di incertezza o generiche obiezioni sulla somiglianza non sono sufficienti

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