Circolare numero 89 del 06-07-2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare dà attuazione al nuovo testo di convenzione del 24 marzo 2010 tra INPS e le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori per la riscossione dei contributi destinati a finanziare l’EBILCOBA. Vengono confermate le modalità di versamento tramite bollettino postale con indicazione del codice E1, il ruolo informativo delle OO.SS., il costo unitario di gestione pari a 0,27 euro per bollettino nel 2010, la cadenza trimestrale dei riversamenti all’Ente e il rendiconto annuale entro aprile dell’anno successivo. La circolare segnala inoltre la prospettiva di un passaggio dell’Istituto a sistemi di riscossione multicanale e precisa responsabilità, limiti di intervento e durata della convenzione fino al 31 dicembre 2011.
Convenzione INPS-EBILCOBA per la riscossione dei contributi contrattuali dei datori di lavoro domestico
Convenzione INPS-EBILCOBA per la riscossione dei contributi contrattuali
La circolare disciplina l’attuazione del nuovo testo di convenzione, sottoscritto il 24 marzo 2010, tra INPS e le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro della Federproprietà e della Uppi e dei lavoratori della Confsal, Fesica-Confsal e Confsal-Fisals. L’accordo sostituisce quello precedente richiamato dalla circolare n. 101/2008 e regola la riscossione dei contributi destinati al finanziamento dell’EBILCOBA, nell’ambito del CCNL per colf e badanti del 19 luglio 2006.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
La convenzione riguarda i datori di lavoro domestico appartenenti alle categorie rappresentate dalle organizzazioni firmatarie del contratto collettivo e i lavoratori da loro dipendenti addetti al funzionamento della vita familiare. I datori di lavoro sono tenuti a trattenere le quote a carico dei dipendenti e a versare all’INPS l’importo complessivo secondo le modalità convenute.
Modalità di versamento
Il contributo EBILCOBA viene riscosso unitamente ai contributi obbligatori, con le medesime procedure, modalità e tempi previsti per questi ultimi. In sede di compilazione dei bollettini di conto corrente postale, il datore di lavoro deve indicare il codice attribuito dall’INPS all’EBILCOBA, pari a "E1", e il relativo importo, autorizzando così l’Istituto a imputare la somma a titolo di contributo contrattuale.
La circolare precisa che, qualora il sistema di riscossione dovesse essere sostituito, l’INPS comunicherà con successivo atto le nuove modalità operative. Viene altresì evidenziata l’intenzione dell’Istituto di orientarsi verso una logica di multicanalità, con rafforzamento delle riscossioni online e tramite "Reti Amiche", nonché mediante strumenti come MAV e RID.
Obblighi informativi e trattamento dei dati
Spetta alle organizzazioni sindacali informare i propri associati in merito:
- alle modalità di versamento;
- all’ammontare del contributo;
- al codice da riportare sui bollettini.
Le OO.SS. devono inoltre comunicare agli associati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati relativi all’operazione saranno trattati dall’INPS per il perseguimento delle finalità istituzionali proprie e di quelle previste in convenzione. Esse devono anche trasmettere alla Direzione Generale dell’INPS l’importo del contributo dovuto e le successive variazioni.
Costi di gestione e imputazione delle somme
Il costo unitario del servizio di riscossione è fissato in euro 0,27 per singolo bollettino per l’anno 2010. Tale importo è stato determinato dall’Istituto sulla base della contabilità analitica e sarà soggetto a revisione annuale; le organizzazioni sindacali si impegnano ad accettare eventuali variazioni derivanti da tale revisione.
Le somme riscosse vengono riversate dall’INPS all’EBILCOBA al netto del rimborso delle spese di esazione e dell’eventuale IVA. Il costo e gli eventuali oneri, anche fiscali, connessi alla convenzione sono a carico dell’EBILCOBA.
Cadenza dei versamenti e rendicontazione
Il riversamento delle somme avviene con cadenza trimestrale, entro la fine dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre di ciascun anno. Contestualmente, l’INPS mette a disposizione dell’EBILCOBA una distinta dei datori di lavoro che hanno versato il contributo, con l’indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare del versamento.
Entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i versamenti, l’Istituto trasmette un rendiconto riepilogativo contenente:
- l’ammontare dei contributi incassati nell’anno di riferimento;
- l’ammontare delle somme corrisposte all’EBILCOBA;
- l’ammontare del rimborso spese e dell’eventuale IVA.
Rivalsa, limiti di responsabilità e gestione delle anomalie
Se l’importo versato a titolo di contribuzione previdenziale risulta inferiore a quanto dovuto all’INPS, l’Istituto si avvale del diritto di rivalsa sugli importi versati a titolo di contribuzione contrattuale.
La convenzione esclude qualsiasi obbligo di esazione coattiva in capo all’INPS e non prevede interventi diretti o di controllo sui datori di lavoro in relazione al versamento dei contributi. L’Istituto è inoltre esonerato da responsabilità verso gli aderenti all’EBILCOBA, i soggetti coinvolti e i terzi, anche per eventuali restituzioni delle somme o per ritardi nelle rimesse dovuti a difficoltà operative connesse alla priorità dei compiti istituzionali. Restano in capo al Fondo e agli associati interessati i rapporti conseguenti all’attuazione della convenzione.
Accesso ai dati e durata della convenzione
Le informazioni relative alle riscossioni vengono rese disponibili al Fondo entro un mese dalla trasmissione dei dati da parte del soggetto intermediario della riscossione, salvo ritardi non imputabili all’INPS. Il responsabile del Fondo può accedere ai dati tramite il sito internet dell’Istituto, previa specifica autorizzazione.
La convenzione è valida fino al 31 dicembre 2011. L’eventuale richiesta di rinnovo annuale deve essere presentata dalle OO.SS. con lettera raccomandata entro il 30 settembre di ciascun anno, vale a dire almeno tre mesi prima della scadenza.
Punti principali
Nuova convenzione e ambito di applicazione
Il 24 marzo 2010 è stato sottoscritto un nuovo testo di convenzione che sostituisce integralmente il precedente accordo richiamato dalla circolare n. 101/2008. La convenzione riguarda la riscossione dei contributi destinati al finanziamento dell’EBILCOBA, previsti dall’art. 3 del CCNL del 19 luglio 2006 per colf e badanti, e si applica ai datori di lavoro domestico appartenenti alle categorie rappresentate dalle organizzazioni firmatarie.
Modalità di versamento e codice identificativo
I datori di lavoro devono compilare i bollettini di conto corrente postale per i contributi obbligatori indicando il codice "E1" attribuito dall’INPS all’EBILCOBA e il relativo importo. Con tale indicazione autorizzano l’INPS a imputare le somme a titolo di contributo contrattuale. Qualora il sistema di riscossione venga sostituito, l’Istituto comunicherà con apposita circolare le nuove modalità operative.
Ruolo delle organizzazioni sindacali
Le OO.SS. firmatarie devono informare i propri associati sulle modalità di versamento, sull’ammontare del contributo e sul codice da indicare sui bollettini. Devono inoltre comunicare agli associati, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, che i dati relativi all’operazione saranno trattati dall’INPS per le finalità istituzionali e per quelle previste dalla convenzione, e trasmettere alla Direzione Generale dell’Istituto l’importo del contributo dovuto e le eventuali variazioni.
Costi di gestione e oneri
Il costo unitario di gestione del servizio di riscossione è pari a 0,27 euro per singolo bollettino per l’anno 2010. Tale costo, determinato secondo i criteri della contabilità analitica, è soggetto a revisione annuale. Ogni eventuale onere, anche fiscale, connesso alla convenzione è a carico dell’EBILCOBA.
Riversamento delle somme e rendicontazione
Le Strutture territoriali INPS versano all’EBILCOBA, senza oneri aggiuntivi né interessi, le somme riscosse per suo conto, al netto del rimborso spese e dell’eventuale IVA. Il riversamento avviene con cadenza trimestrale entro la fine di febbraio, maggio, agosto e novembre. Entro il mese di aprile dell’anno successivo, l’INPS trasmette un rendiconto con l’ammontare dei contributi incassati, delle somme corrisposte e del rimborso spese con eventuale IVA.
Rivalsa e responsabilità dell’INPS
Se l’importo versato a titolo di contribuzione previdenziale risulta inferiore a quanto dovuto all’INPS, l’Istituto si avvale del diritto di rivalsa sugli importi versati a titolo di contribuzione contrattuale. L’INPS non assume obblighi di esazione coattiva né effettua interventi diretti o di controllo verso i datori di lavoro; è inoltre esonerato da responsabilità verso gli aderenti all’EBILCOBA, i soggetti interessati e i terzi, anche per eventuali ritardi nelle rimesse dovuti a esigenze operative o per mancato versamento da parte dei datori di lavoro.
Dati, accesso alle informazioni e durata della convenzione
Le informazioni sulle riscossioni sono rese disponibili al Fondo entro un mese dalla trasmissione dei dati da parte dell’intermediario, salvo ritardi non imputabili all’INPS. Il responsabile del Fondo può accedere ai dati sul sito INPS con apposita autorizzazione. La convenzione è valida fino al 31 dicembre 2011; l’eventuale richiesta di rinnovo annuale deve pervenire entro il 30 settembre di ciascun anno mediante raccomandata.
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