Circolare numero 90 del 06-07-2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina la stipula delle convenzioni con CAF e professionisti abilitati per raccogliere e trasmettere all’INPS le dichiarazioni dei pensionati necessarie al riconoscimento delle detrazioni d’imposta. Conferma l’obbligo di acquisizione annuale dei dati, individua i soggetti che possono convenzionarsi a livello centrale o periferico, e specifica i requisiti tecnici e professionali richiesti, con particolare attenzione al certificato digitale Entratel. Vengono inoltre richiamate le modalità operative di accesso al sistema, la verifica dei certificati, la stampa personalizzata della convenzione e l’obbligo di marca da bollo sull’originale.
Convenzione INPS per la raccolta e trasmissione delle dichiarazioni dei pensionati per le detrazioni d’imposta 2010/2011
Convenzione INPS per la raccolta e la trasmissione delle dichiarazioni dei pensionati ai fini delle detrazioni d’imposta 2010/2011
La circolare disciplina la stipula delle convenzioni tra INPS, CAF e professionisti abilitati per la raccolta e la trasmissione delle dichiarazioni rese dai pensionati ai fini del riconoscimento delle detrazioni d’imposta. Il documento si inserisce nel quadro normativo derivante dall’art. 23 del D.P.R. n. 600/1973, come modificato dalla legge n. 244/2007, che impone ai sostituti d’imposta di acquisire annualmente le informazioni necessarie alla verifica del diritto alle detrazioni.
Quadro normativo e finalità della procedura
L’Istituto conferma che, anche per gli anni 2010 e 2011, resta necessario raccogliere le dichiarazioni dei pensionati relative alle detrazioni d’imposta previste dagli artt. 12 e 13 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986). La logica della procedura è quella di consentire l’acquisizione annuale, o al verificarsi di variazioni, dei dati utili a verificare il diritto alle detrazioni, in coerenza con la dichiarazione resa dal percipiente circa le condizioni di spettanza e l’obbligo di comunicare tempestivamente ogni modifica.
Soggetti che possono stipulare la convenzione
La circolare prevede due canali operativi:
- a livello centrale, per i CAF e per alcune associazioni professionali nazionali;
- a livello periferico, per i professionisti abilitati che intendano stipulare una convenzione singola presso le Direzioni provinciali o subprovinciali INPS.
Per le convenzioni territoriali la sottoscrizione è affidata ai Direttori di Sede. Le convenzioni nazionali, invece, sono gestite dalle strutture centrali e prevedono che le associazioni trasmettano preventivamente alla D.C.S.I.T. l’elenco degli iscritti da abilitare.
Associazioni professionali richiamate
Le associazioni professionali indicate dalla circolare sono:
- Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro;
- Istituto Nazionale Revisori Contabili;
- Associazione Nazionale Commercialisti;
- per i Consulenti Tributari: ANCIT, ANCOT, INT e LAPET.
I professionisti appartenenti a tali associazioni devono rivolgersi alla propria associazione per l’inserimento nelle liste degli abilitati; in alternativa, possono stipulare una convenzione individuale con la sede INPS territorialmente competente.
Requisiti richiesti al professionista
Per poter stipulare la convenzione, il professionista deve possedere tutti i requisiti indicati dalla circolare:
- abilitazione alla certificazione del reddito;
- iscrizione nel Registro delle chiavi pubbliche degli utenti del "fisco telematico" del Dipartimento delle Entrate del MEF;
- possesso di un certificato digitale valido rilasciato dal Dipartimento delle Entrate del MEF oppure, ai soli fini della trasmissione con firma digitale, da una delle Autorità di Certificazione indicate: "InfoCamere", "Actalis", "Postecom", "CNIPA".
La verifica della sussistenza dei requisiti deve essere effettuata dai Direttori provinciali e subprovinciali al momento della stipula.
Certificato digitale e autenticazione al sistema
La circolare attribuisce particolare rilievo al certificato digitale "Entratel", rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, che deve essere dichiarato in sede di stipula ed è l’unico che garantisce l’autenticazione per l’accesso al sistema. Il Dipartimento delle Entrate del MEF mette a disposizione il sistema di autenticazione tramite certificato e firma digitale, adattato anche allo standard PKCS12 su richiesta dell’Istituto. Le operazioni di autenticazione e firma si effettuano con il certificato digitale ministeriale.
Convenzioni per studi associati
Nel caso di più professionisti associati nello stesso studio, la convenzione deve essere stipulata dal rappresentante dello studio, che dichiara il proprio certificato "Entratel". Gli altri associati possono chiedere l’estensione delle autorizzazioni alla medesima convenzione, dichiarando ciascuno il proprio certificato "Entratel".
Modalità operative e procedure informatiche
La procedura prevede la stampa personalizzata della convenzione dopo la conferma e la verifica dei dati necessari. La circolare richiama anche gli adempimenti informatici interni per l’accesso al sistema da parte dei Direttori di Sede e dei loro delegati, i quali devono essere censiti in Identity Management e seguire il percorso indicato nella Intranet.
Al professionista deve essere consegnata copia della convenzione e devono essere fornite le indicazioni per l’accesso ai servizi online sul sito INPS. Sono inoltre richiamate le sezioni dedicate alle istruzioni per la configurazione del sistema e alla risoluzione dei problemi, nelle quali sono disponibili informazioni operative per lo scarico e l’installazione dei programmi client necessari alla trasmissione.
Adempimenti fiscali e conservazione dell’originale
La circolare ribadisce l’obbligo, in capo al professionista firmatario della convenzione stipulata presso la struttura territoriale INPS, di apporre una marca da bollo da € 14,62 ogni quattro facciate dell’originale della convenzione. L’originale resta custodito dalla struttura territoriale INPS.
Indicazioni conclusive
La circolare si conclude invitando i Direttori a fornire copia del provvedimento, ove richiesta, e conferma l’impianto organizzativo e tecnico per la gestione delle convenzioni nel biennio 2010/2011, con particolare attenzione alla corretta identificazione del certificato digitale, alla verifica dei requisiti professionali e alla tracciabilità delle operazioni di accesso e trasmissione.
Punti principali
Finalità della convenzione e quadro normativo
L’INPS rinnova per gli anni 2010 e 2011 la convenzione per la raccolta e la trasmissione delle dichiarazioni rese dai pensionati ai fini delle detrazioni d’imposta previste dall’art. 23 del D.P.R. n. 600/1973. La circolare richiama la modifica introdotta dall’art. 1, comma 221, della legge n. 244/2007, in base alla quale il diritto alle detrazioni deve essere dichiarato annualmente dal percettore, con indicazione delle condizioni di spettanza, del codice fiscale dei soggetti interessati e con l’impegno a comunicare tempestivamente le variazioni.
Soggetti abilitati e modalità di stipula
Possono stipulare convenzioni i CAF, i liberi professionisti abilitati e alcune associazioni professionali a livello nazionale. A livello periferico la stipula con i professionisti avviene presso le Direzioni provinciali o subprovinciali INPS ed è curata dai Direttori di Sede. Le convenzioni nazionali sono sottoscritte da CAF e associazioni professionali che trasmettono preventivamente l’elenco degli iscritti alla D.C.S.I.T. per l’abilitazione.
Associazioni professionali coinvolte
Le associazioni indicate per l’invio delle adesioni sono: Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, Istituto Nazionale Revisori Contabili, Associazione Nazionale Commercialisti e, per i Consulenti Tributari, ANCIT, ANCOT, INT e LAPET. I professionisti aderenti a tali associazioni devono rivolgersi alle stesse per l’inserimento negli elenchi degli abilitati; in alternativa possono stipulare una convenzione singola con la struttura territoriale INPS competente.
Requisiti del professionista
Il professionista che intenda convenzionarsi con l’Istituto deve possedere: abilitazione alla certificazione del reddito; iscrizione nel Registro delle chiavi pubbliche degli utenti del "fisco telematico" del Dipartimento delle Entrate; un certificato digitale valido rilasciato dal Dipartimento delle Entrate del MEF oppure, per la sola trasmissione con firma digitale, da InfoCamere, Actalis, Postecom o CNIPA. La verifica dei requisiti compete ai Direttori provinciali e subprovinciali al momento della stipula.
Certificato digitale e autenticazione
La circolare precisa che il sistema di autenticazione e firma utilizza il certificato digitale del Ministero dell’Economia e delle Finanze. In fase di stipula deve essere dichiarato esclusivamente il certificato digitale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, il certificato "Entratel". È inoltre chiarito che tale certificato è l’unico che garantisce l’autenticazione per l’accesso al sistema.
Studio associato e autorizzazioni aggiuntive
Nel caso di più professionisti associati nello stesso studio, la convenzione deve essere stipulata dal rappresentante dello studio, che dichiara il proprio certificato "Entratel". Gli altri associati possono successivamente chiedere l’aggiunta di autorizzazioni alla convenzione, dichiarando i propri certificati "Entratel".
Procedure informatiche e accesso ai servizi
La procedura prevede la stampa personalizzata della convenzione dopo la conferma, l’acquisizione e la verifica dei dati necessari. Ai Direttori di Sede e ai delegati è richiesto l’accesso al sistema tramite Identity Management, seguendo il percorso Intranet indicato dalla circolare. Il professionista deve essere informato che le istruzioni per accesso e firma sono disponibili sul sito INPS, nella sezione Servizi Online/Servizi in Convenzione/Accesso ai Servizi in Convenzione, con pagine dedicate alla configurazione del sistema e alla risoluzione dei problemi.
Adempimenti fiscali e conservazione della convenzione
Il professionista firmatario della convenzione presso la struttura territoriale INPS deve apporre una marca da bollo di € 14,62 ogni quattro facciate dell’originale della convenzione, che resta custodito dalla struttura territoriale. La circolare precisa infine che i Direttori devono fornire copia del provvedimento ove richiesto.
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