Circolare numero 91 del 09-07-2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare definisce per il 2010 gli importi e le aliquote da applicare ai contributi volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli, aggiornati in base alla variazione ISTAT dello 0,70%. Riporta inoltre le aliquote per alcune gestioni speciali e chiarisce specifici casi di compatibilità o incompatibilità con altre forme di contribuzione, tra cui lavoro accessorio, indennizzo per cessazione dell'attività commerciale e lavori socialmente utili. Infine, fornisce i coefficienti di ripartizione dei versamenti volontari nel FPLD per autorizzazioni anteriori o successive al 31 dicembre 1995.
Contributi volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli per l'anno 2010
Contributi volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli per l'anno 2010
La circolare disciplina gli importi, le aliquote e alcuni criteri applicativi relativi ai contributi volontari per l'anno 2010. Oltre all'adeguamento degli importi in base alla variazione ISTAT, fornisce chiarimenti interpretativi su casi di compatibilità e sulla copertura di specifici periodi contributivi.
Aggiornamento delle basi di calcolo per il 2010
L'INPS prende atto della variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari allo 0,70% nel confronto tra gennaio-dicembre 2008 e gennaio-dicembre 2009. Di conseguenza, le retribuzioni medie settimanali utilizzate per il calcolo dei contributi volontari 2010 aumentano nella stessa misura.
Per l'anno 2010 sono quindi fissati i seguenti valori:
- retribuzione minima settimanale: € 184,39;
- prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale si applica l'aliquota aggiuntiva dell'1% prevista dall'art. 3 della legge n. 438/1992: € 42.364,00;
- massimale di cui all'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, per i prosecutori volontari con contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che optino per il sistema contributivo: € 92.147,00.
Aliquote IVS e soggetti interessati
La circolare ribadisce che, per i lavoratori dipendenti non agricoli autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza entro il 31 dicembre 1995, dal 1° gennaio 2007 l'aliquota IVS è pari al 27,87%, per effetto dell'art. 1, comma 769, della legge n. 296/2006.
Per i lavoratori dipendenti non agricoli autorizzati dopo il 31 dicembre 1995, la circolare riepiloga le aliquote e i relativi valori minimi e massimali dal 1997 al 2010, evidenziando per il 2010 l'aliquota IVS del 31,37%.
Inoltre, per gli iscritti all'evidenza contabile separata del FPLD e per gli iscritti al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A., continua ad applicarsi la stessa aliquota vigente per la contribuzione obbligatoria, pari al 33,00%.
Fondo Volo: aliquote differenziate
Per i prosecutori volontari del Fondo Volo restano invariati i criteri di determinazione dell'aliquota, che dipendono dalla data di iscrizione al Fondo, dall'anzianità contributiva complessivamente maturata al 31 dicembre 1995 e dall'eventuale adesione ai fondi complementari.
Sono confermate le seguenti aliquote:
- 40,82% per gli iscritti con più di 18 anni di anzianità contributiva al 31/12/1995, oppure con meno di 18 anni se non hanno aderito ai fondi complementari;
- 37,70% per gli iscritti con meno di 18 anni al 31/12/1995 che hanno aderito ai fondi complementari, in applicazione della riduzione prevista dall'art. 1 del D.Lgs. n. 164/1997;
- 37,70% per gli iscritti al Fondo Volo dopo il 31/12/1995 e privi di anzianità contributiva, determinata dall'aliquota FPLD del 32,70% più il contributo addizionale del 5% previsto dall'art. 1, comma 7, del D.Lgs. n. 164/1997.
Per l'individuazione dell'aliquota da applicare occorre fare riferimento al codice "tipo lavoratore" riportato nelle denunce annuali o mensili:
- X3 = 40,82%;
- Y3 = 37,70%;
- Z3 = 37,70%.
Chiarimenti sulla compatibilità con altre forme di contribuzione
La circolare affronta tre chiarimenti principali.
In primo luogo, viene esclusa l'incompatibilità tra prosecuzione volontaria e lavoro occasionale di tipo accessorio remunerato con buoni lavoro/voucher. Poiché la prestazione accessoria ha natura meramente occasionale e non configura i rapporti di previdenza obbligatoria richiamati dall'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 184/1997, la contribuzione derivante da tali prestazioni può coesistere con i versamenti volontari, sia quando affluisce alla Gestione Separata sia quando confluisce al FPLD nell'ambito dell'impresa familiare.
In secondo luogo, si precisa che i versamenti volontari effettuati nei periodi di godimento dell'indennizzo per cessazione dell'attività commerciale sono indebiti. Tali periodi, infatti, sono già utili ai fini del diritto a pensione come contribuzione figurativa; la contribuzione volontaria coincidente deve pertanto essere rimborsata.
Copertura dei periodi di lavoro socialmente utile
La circolare chiarisce infine la disciplina dei periodi di lavoro socialmente utile (LSU) per i quali è erogato l'assegno previsto dall'art. 8, comma 19, del D.Lgs. n. 468/1997.
Per i periodi decorrenti dal 1° agosto 1995, che sono efficaci solo ai fini del diritto a pensione, è possibile la copertura contributiva sia tramite riscatto sia tramite versamenti volontari. I periodi fino al 31 luglio 1995 restano invece coperti da contribuzione figurativa utile sia per il diritto sia per la misura della pensione.
La copertura mediante versamenti volontari è ammessa solo per i periodi di LSU collocati dalla decorrenza dell'autorizzazione, cioè dal primo sabato successivo alla domanda, e può estendersi ai sei mesi precedenti la domanda se tali periodi sono privi di copertura assicurativa. In ogni caso:
- i periodi di LSU devono essere esclusi dal requisito contributivo necessario per l'autorizzazione;
- devono essere esclusi anche dalla base di calcolo del contributo volontario;
- i versamenti volontari sono compatibili con la contemporanea contribuzione figurativa riconosciuta ai soli fini del diritto a pensione, ma producono effetti anche sulla misura della prestazione.
L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria per tali periodi ha efficacia a tempo determinato, poiché dipende dai periodi di impegno nei lavori socialmente utili, e non può essere utilizzata per coprire periodi estranei all'ambito del D.Lgs. n. 468/1997.
Le autorizzazioni già rilasciate prima della circolare restano valide se la decorrenza non è anteriore al 23 gennaio 1998; se invece la decorrenza è precedente, essa deve essere posticipata al 24 gennaio 1998, primo sabato successivo all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 184/1997. Per la gestione di queste istanze è prevista una specifica procedura informatica.
Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD
La circolare riporta, in allegato, i coefficienti di ripartizione dei contributi volontari versati nel 2010 per il FPLD, distinti tra autorizzazioni rilasciate entro il 31 dicembre 1995 e autorizzazioni successive.
Le tabelle riguardano le seguenti categorie:
- lavoratori dipendenti non agricoli, esclusi i domestici;
- lavoratori dipendenti agricoli;
- pescatori soggetti alla legge n. 250/1958;
- lavoratori occupati in cantieri di lavoro;
- domestici.
Per ciascuna categoria sono indicati l'aliquota, il coefficiente della base, il coefficiente della quota pensione e il totale, con differenze legate alla decorrenza dell'autorizzazione al versamento volontario.
Punti principali
Aggiornamento degli importi per il 2010
A seguito della variazione ISTAT dello 0,70% tra gennaio-dicembre 2008 e gennaio-dicembre 2009, le retribuzioni medie settimanali per il calcolo dei contributi volontari 2010 vengono adeguate nella stessa misura. La retribuzione minima settimanale è fissata in € 184,39; la prima fascia di retribuzione annua, oltre la quale si applica l'aliquota aggiuntiva dell'1% prevista dall'art. 3 della legge n. 438/1992, è pari a € 42.364,00; il massimale ex art. 2, comma 18, legge n. 335/1995 è pari a € 92.147,00 per i prosecutori volontari con contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che abbiano optato per il sistema contributivo.
Aliquote IVS e categorie interessate
Per i lavoratori dipendenti non agricoli autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza entro il 31/12/1995 l'aliquota IVS resta pari al 27,87% dal 1° gennaio 2007. Per gli autorizzati dopo il 31/12/1995 la circolare riepiloga l'evoluzione delle aliquote e dei massimali dal 1997 al 2010, evidenziando per il 2010 l'aliquota IVS del 31,37% per i lavoratori dipendenti non agricoli. Per il FPLD e per il Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. gli iscritti all'evidenza contabile separata versano la stessa aliquota della contribuzione obbligatoria, pari al 33,00%.
Fondo Volo: aliquote differenziate
Per i prosecutori volontari del Fondo Volo restano confermate le aliquote differenziate in base all'anzianità contributiva al 31/12/1995 e all'eventuale adesione ai fondi complementari. Sono previste: aliquota del 40,82% per chi aveva più di 18 anni di anzianità contributiva al 31/12/1995, oppure meno di 18 anni ma senza adesione ai fondi complementari; aliquota del 37,70% per chi aveva meno di 18 anni al 31/12/1995 e ha aderito ai fondi complementari; aliquota del 37,70% anche per gli iscritti dopo il 31/12/1995 privi di anzianità contributiva, data dalla somma dell'aliquota FPLD (32,70%) e del contributo addizionale del 5% previsto dal D.Lgs. n. 164/1997.
Chiarimenti su compatibilità e indebiti
La circolare chiarisce che la contribuzione volontaria è compatibile con il lavoro occasionale di tipo accessorio (buoni lavoro/voucher), poiché tale attività non rientra nelle categorie soggette al divieto di concomitanti periodi di previdenza obbligatoria di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 184/1997. Viceversa, i versamenti volontari effettuati durante periodi coperti dall'indennizzo per cessazione dell'attività commerciale sono indebiti, poiché tali periodi sono già coperti da contribuzione figurativa utile ai fini del diritto a pensione, e vanno rimborsati.
Lavori socialmente utili: copertura mediante versamenti volontari o riscatto
Per i periodi di lavoro socialmente utile con assegno ex art. 8, comma 19, del D.Lgs. n. 468/1997, la circolare ammette entrambe le modalità di copertura: riscatto oppure versamenti volontari. La copertura volontaria è possibile solo per i periodi decorrenti dalla data di autorizzazione (primo sabato successivo alla domanda), con eventuale estensione ai sei mesi antecedenti la domanda se privi di copertura assicurativa. I periodi di LSU vanno esclusi sia dal requisito contributivo per l'autorizzazione sia dalla base di calcolo del contributo volontario; l'autorizzazione è a tempo determinato e non può coprire periodi estranei al D.Lgs. n. 468/1997.
Autorizzazioni pregresse e decorrenze
Le autorizzazioni alla prosecuzione volontaria già rilasciate per copertura di periodi di LSU restano valide se la decorrenza non è anteriore al 23 gennaio 1998, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 184/1997. Se la decorrenza era precedente, deve essere posticipata al 24 gennaio 1998, primo sabato successivo all'entrata in vigore della norma. Per la gestione di tali istanze è prevista un'apposita procedura informatica.
Coefficienti di ripartizione del FPLD
La circolare allega i coefficienti di ripartizione dei contributi volontari versati nel 2010 per il FPLD, distinti per autorizzazioni entro il 31 dicembre 1995 e successive a tale data. Per ciascuna categoria vengono indicati aliquota, quota base, quota pensione e totale: lavoratori dipendenti non agricoli, agricoli, pescatori ex legge n. 250/1958, lavoratori occupati in cantieri di lavoro e domestici. I coefficienti servono a ripartire il versamento tra base e quota pensione secondo la decorrenza dell'autorizzazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 8 lug 2010Circolare numero 15 del 08/07/2010
- Circolare · 6 lug 2010Circolare numero 89 del 06-07-2010
- Circolare · 6 lug 2010Circolare numero 90 del 06-07-2010
- Circolare · 2 lug 2010Circolare numero 86 del 02-07-2010
- Circolare · 2 lug 2010Circolare numero 87 del 02-07-2010
- Circolare · 2 lug 2010Circolare numero 88 del 02-07-2010
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →