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Sentenza

Sentenza del 08/07/2016 n. 13994 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva chiesto il rimborso dell'IRPEF trattenuta dall'INPS, tra il 1997 e il 2006, sulle prestazioni del trattamento pensionistico integrativo del Fondo CAP. La Commissione Tributaria Regionale aveva riconosciuto, per gli anni 2003-2006, il diritto alla tassazione limitata all'87,5% dell'importo lordo. L'Agenzia delle Entrate ha contestato tale decisione sostenendo, in primo luogo, che dal 1° gennaio 2001 il regime dell'87,5% non fosse più applicabile alle prestazioni erogate successivamente a tale data e, in secondo luogo, che il Fondo CAP non possedesse i requisiti per beneficiare del regime agevolato previsto per determinati fondi di previdenza complementare.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate e ha ritenuto assorbito il secondo. Ha stabilito che la tassazione deve essere determinata sulla base della normativa vigente al momento in cui la prestazione pensionistica matura ed è erogata, non in base a quella vigente quando è sorto il diritto alla prestazione. Per le prestazioni erogate dopo il 31 dicembre 2000 non era quindi applicabile la tassazione sull'87,5% dell'importo lordo, come erroneamente riconosciuto dalla CTR. La sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha rigettato integralmente il ricorso originario del contribuente, compresa la domanda relativa agli importi 2003-2006. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38

    Prevede il termine di decadenza per la richiesta di rimborso delle imposte indebitamente versate o trattenute. Nel caso concreto, il contribuente era decaduto dal diritto al rimborso per gli anni 1997-2002.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 47, comma 1, lett. h-bis

    Individua le prestazioni periodiche di previdenza complementare alle quali si applica il relativo regime fiscale.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, comma 7-bis, introdotto dalla legge n. 335 del 1995, art. 11, comma 8

    Le prestazioni periodiche indicate nell'art. 47, comma 1, lett. h-bis, costituiscono reddito per l'87,5% dell'ammontare corrisposto.

    Ha introdotto il regime di imponibilità ridotta all'87,5% per determinate prestazioni pensionistiche complementari, applicabile nel periodo temporale previsto dalla legge.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48-bis, comma 1, lett. d, come modificato dal D.Lgs. n. 314 del 1997

    Ha confermato, con effetto dal 1° gennaio 1998, che le prestazioni indicate dall'art. 47, comma 1, lett. h-bis, continuassero a costituire reddito per l'87,5% dell'importo lordo, secondo il regime allora vigente.

  • D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 10, comma 1, lett. f, e art. 19, comma 1, come modificato dal D.Lgs. n. 168 del 2001, art. 13

    Ha modificato, con effetto dal 1° gennaio 2001, il criterio di tassazione delle prestazioni pensionistiche: esse devono essere assunte al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati a imposta e non più semplicemente nella misura dell'87,5% dell'importo lordo.

  • D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 18

    Disciplina i fondi pensione preesistenti e il loro eventuale inquadramento nel sistema della previdenza complementare. Il motivo fondato su tale norma non è stato esaminato perché assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

  • Art. 384 c.p.c.

    Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Per determinare il regime fiscale di una prestazione pensionistica occorre applicare la normativa vigente al momento della maturazione e dell'erogazione della prestazione, non quella vigente quando è nato il diritto astratto alla pensione.
  • Un regime fiscale agevolato previsto in passato non può essere applicato automaticamente alle prestazioni erogate dopo una modifica legislativa, anche se il rapporto previdenziale o il fondo erano stati istituiti anteriormente.
  • La richiesta di rimborso di ritenute fiscali deve essere presentata entro il termine di decadenza previsto dalla normativa; il superamento del termine può impedire il rimborso anche se la ritenuta fosse stata effettuata erroneamente.
  • Nel caso di fondi pensione preesistenti, l'applicazione di un regime agevolato può dipendere dalla concreta qualificazione del fondo e dal rispetto dei requisiti normativi e regolamentari previsti per la previdenza complementare.
  • Quando la cassazione accoglie il ricorso sulla base di una questione esclusivamente giuridica e non sono necessari nuovi accertamenti, può decidere direttamente nel merito rigettando la domanda originaria.

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