Sentenza del 26/04/2022 n. 13004 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate notificò a G.R., in qualità di legale rappresentante di I. s.r.l., un avviso di accertamento e un atto di contestazione delle sanzioni per maggiori IRES, IVA e IRAP relative al 2005. G.R. propose ricorsi (poi riuniti) che furono rigettati dalla CTP di Milano e, in appello, la CTR Lombardia confermò il rigetto. La CTR ritenne l'avviso di accertamento divenuto definitivo in quanto il contribuente aveva impugnato solo il capo relativo alle sanzioni e, pur riconoscendo che la normativa (D.L. n.269/2003, art. 7, convertito dalla L. n.326/2003) prevede in linea l'esclusiva responsabilità della persona giuridica, affermò comunque la responsabilità solidale del legale rappresentante perché la società era fittizia ("mera cartiera": priva di consistenza effettiva, sede reale, beni strumentali e con crediti/costi fittizi) e il rappresentante aveva agito per il proprio esclusivo vantaggio usando la società come schermo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di G.R. Esaminata preliminarmente l'eccezione di giudicato riflesso riferita a diversa pronuncia (sent. n. 4775/2016) la Corte ha escluso che quella sentenza vincolasse il giudizio attuale, perché i fatti costitutivi erano diversi e le questioni erano autonome. Quanto al merito, la Corte ha confermato che l'art. 7 del D.L. n.269/2003 (L. n.326/2003) esclude la responsabilità personale dell'autore della violazione solo quando quest'ultimo abbia agito nell'interesse e a beneficio effettivo della società; se invece il rappresentante ha agito per il proprio esclusivo interesse, utilizzando la società come paravento, viene meno la deroga al principio personalistico e le sanzioni possono essere irrogate alla persona fisica. Poiché il giudice del gravame aveva accertato la natura fittizia della società e l'uso della stessa come schermo, la Corte ha ritenuto legittima l'irrogazione delle sanzioni a carico di G.R. La Corte non ha disposto condanna delle spese vista la mancata costituzione dell'intimata e ha rilevato l'eventuale obbligo del ricorrente al versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi del D.P.R. n.115/2002, art.13.
Norme richiamate
D.L. n. 269/2003, art. 7 (conv. L. n. 326/2003)
pone in via esclusiva a carico di società o enti con personalità giuridica le sanzioni relative al rapporto fiscale
La norma introduce una regola eccezionale che attribuisce in via esclusiva alla persona giuridica la responsabilità per le sanzioni amministrative tributarie, ma solo se la persona fisica autrice della violazione abbia agito nell'interesse e a beneficio della società; se il rappresentante ha agito per il proprio esclusivo interesse usando la società come schermo, la deroga non opera e la responsabilità personale viene ripristinata.
D.Lgs. n. 472/1997, art. 2, comma 2
la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso la violazione
Principio generale di personalità della responsabilità sanzionatoria; art.7 del D.L. 269/2003 costituisce deroga a questo principio, applicabile solo nelle condizioni previste.
D.Lgs. n. 472/1997, art. 11
Prevede, in regime ordinario, la responsabilità solidale della società per i comportamenti illeciti della persona fisica che abbia agito per l'interesse o a vantaggio dell'ente; la Corte distingue l'applicabilità precedente da quella successiva introdotta dall'art.7 del D.L. 269/2003.
art. 1306 c.c.
Riferimento alla disciplina delle obbligazioni solidali: l'efficacia del giudicato riflesso può operare in presenza di obbligazioni solidali, ove la legge lo consenta.
art. 2909 c.c.
Principio secondo cui l'accertamento giudiziale fa stato tra le parti e i loro aventi causa, ma non in genere nei confronti di terzi; l'estensione degli effetti del giudicato ai terzi richiede condizioni particolari di subordinazione/dipendenza giuridica.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13
Norme sul contributo unificato: la Corte rileva la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'art. 7 del D.L. n.269/2003 (conv. L. n.326/2003) esclude la responsabilità personale solo se la persona fisica ha agito effettivamente nell'interesse della società; se il rappresentante ha tratto vantaggio personale e ha usato la società come schermo, le sanzioni possono essere irrogate alla persona fisica.
- La qualificazione della società come "fittizia" o "mera cartiera" (assenza di sede effettiva, beni strumentali, operatività reale, presenza di crediti/costi fittizi) giustifica la rimozione della deroga prevista dall'art.7 e il ripristino della responsabilità personale.
- L'efficacia riflessa di un giudicato nei confronti di terzi opera solo se esiste una relazione di dipendenza giuridica/contestuale tra la situazione decisa e quella del terzo; sentenze precedenti su soggetti diversi non vincolano quando i fatti costitutivi sono differenti.
- Se il contribuente impugna in sede di gravame soltanto il capo di sentenza relativo alle sanzioni, gli altri capi (es. accertamento tributario) possono divenire definitivi limitando la contestazione e lasciando inalterata l'efficacia degli atti non impugnati.
- Il fervore probatorio nell'accertamento della fittizietà societaria resta decisivo: l'Amministrazione (o il giudice di merito) deve dimostrare gli elementi concreti che rendono la società inesistente o strumentale all'elusione, per poter imputare le sanzioni alla persona fisica.
- In processi tributari, la mancata costituzione della parte intimata può avere riflessi sulle spese di lite, ma non impedisce la pronuncia sul merito; inoltre occorre attenzione agli adempimenti formali come il contributo unificato ai sensi del D.P.R. n.115/2002.
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