Deliberazione n. 775 del 18/12/2025
Provvedimento del 18 dicembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica cinque provvedimenti urgenti adottati dal dirigente competente nei confronti dei gestori di Facebook, Instagram, Telegram, YouPorn, OnlyFans e X, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Le misure impongono l’immediata adozione di accorgimenti per impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e la conservazione, per finalità probatorie e per dodici mesi, di eventuale materiale acquisito in chiaro, con tecniche idonee a impedirne la diretta identificabilità. Il provvedimento è di ratifica di determinazioni d’urgenza e non contiene una sanzione pecuniaria.
Ratifica di provvedimenti d’urgenza nei confronti di Facebook/Meta, Telegram, Aylo, Fenix e X per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Ratifica di provvedimenti urgenti per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica una serie di determinazioni urgenti adottate dal dirigente competente nei confronti dei gestori di alcune piattaforme digitali, in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy concernente materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso.
Origine del procedimento e quadro normativo
La persona interessata ha presentato una segnalazione, successivamente integrata, rappresentando di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003. Tale disposizione attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da parte di chi abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme digitali senza consenso.
Il provvedimento richiama inoltre la previsione secondo cui il Garante deve decidere entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, nonché l’art. 33-bis del regolamento interno n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, salvo successiva ratifica dell’Autorità.
Soggetti destinatari delle misure
Le determinazioni urgenti sono state adottate nei confronti di:
- Facebook Italy
- Meta Platforms Ireland Limited
- Telegram FZ-LLC
- Aylo Freesites Ltd
- Fenix International Limited
- X Internet Unlimited Company
La persona interessata aveva indicato le piattaforme Facebook, Instagram, Telegram, YouPorn, Onlyfans e X come canali potenzialmente coinvolti nella diffusione del materiale.
Misure urgenti adottate
Con le determinazioni nn. 475-479 del 4 dicembre 2025, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto:
- l’immediata adozione di misure idonee a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalle piattaforme, per soli fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento;
- l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- la tempestiva comunicazione all’Autorità dell’avvenuta conservazione.
Le determinazioni sono state poi trasmesse ai gestori delle piattaforme in data 4 dicembre 2025.
Valutazione e ratifica del Garante
Preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, l’Autorità ratifica i provvedimenti d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.
Il provvedimento ha natura di ratifica dell’intervento urgente e non contiene un’istruttoria sanzionatoria né una quantificazione di sanzioni pecuniarie. La finalità è esclusivamente preventiva e conservativa, per impedire la diffusione del materiale segnalato e preservarne, ove necessario, la disponibilità probatoria nel rispetto della riservatezza degli interessati.
Punti principali
Origine della segnalazione e base normativa
La persona interessata ha presentato una segnalazione integrata, rappresentando di rientrare nell’ambito dell’art. 144-bis del Codice privacy, che disciplina le segnalazioni relative a registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e suscettibili di diffusione senza consenso tramite piattaforme digitali. Il Garante richiama anche il termine di 48 ore per la decisione e la possibilità di intervento urgente.
Intervento urgente del dirigente competente
Con determinazioni nn. 475-479 del 4 dicembre 2025, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha verificato la compatibilità di quanto segnalato con l’art. 144-bis e ha disposto misure urgenti nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, Aylo Freesites Ltd, Fenix International Limited e X Internet Unlimited Company.
Misure imposte alle piattaforme
Ai gestori delle piattaforme è stato ingiunto di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, per soli fini probatori e per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, usando misure idonee a impedirne la diretta identificabilità e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ratifica i provvedimenti d’urgenza adottati il 4 dicembre 2025. Il provvedimento conclude quindi il procedimento di ratifica senza ulteriori statuizioni sanzionatorie o correttive.
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