Cassazione Civile, Ordinanza n. 20699/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Alcuni dipendenti, già in forza presso una società poi divenuta cedente, avevano contestato la legittimità di un primo trasferimento di ramo d'azienda in favore di una società cessionaria, deducendo l'insussistenza dei requisiti dell'art. 2112 c.c. Durante il giudizio era intervenuto un ulteriore trasferimento, dal 1 marzo 2018, del medesimo ramo a una seconda società, che i lavoratori assumevano parimenti invalido. In conseguenza di ciò chiedevano che fosse dichiarato che il rapporto si fosse svolto solo di fatto alle dipendenze della prima cessionaria ex art. 2126 c.c., che fosse dichiarata l'inefficacia nei loro confronti della seconda cessione, la persistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze della prima cessionaria e la condanna di quest'ultima al ripristino dei rapporti, ove non disposto il ripristino verso la cedente nel diverso giudizio. La Corte d'appello aveva invece ritenuto che il ramo ceduto fosse preesistente e funzionalmente autonomo, composto da strutture organizzative addette all'assistenza tecnica on site presso i clienti finali, con conservazione dell'identità del ramo anche dopo la cessione; aveva inoltre valorizzato la natura "leggera o dematerializzata" del ramo, le competenze specialistiche dei lavoratori e l'irrilevanza delle circostanze addotte circa strumenti, ticketing e asserita commistione di attività. Con il ricorso per cassazione i lavoratori deducevano: 1) mancanza di motivazione in iure sull'applicazione dell'art. 2112 c.c.; 2) violazione dell'art. 2112 c.c. per erronea sussunzione della fattispecie nella disciplina del trasferimento di ramo d'azienda; 3) violazione dell'art. 132, comma 4, c.p.c. per asserita inesistenza della motivazione in ordine al know how dei dipendenti e alla natura dematerializzata del ramo ceduto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza impugnata aveva effettivamente esaminato la questione, affermando la sussistenza di un ramo d'azienda preesistente e autonomo funzionalmente rispetto al servizio prestato alla clientela finale. Ha dichiarato il secondo motivo in parte inammissibile, nella parte in cui mirava a una nuova ricostruzione e valutazione dei fatti, attività riservata al giudice di merito, e per il resto infondato, perché la fattispecie accertata integrava i requisiti dell'art. 2112 c.c. ed era correttamente qualificata come legittimo trasferimento di ramo d'azienda. Ha infine rigettato il terzo motivo, rilevando che la Corte territoriale aveva motivato in modo esistente e sufficiente, anche sotto il profilo del "minimo costituzionale", circa le competenze specialistiche dei lavoratori e la configurabilità di un ramo leggero o dematerializzato. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2112 c.c.
La disciplina del trasferimento d'azienda si applica quando il complesso ceduto costituisca un ramo preesistente e funzionalmente autonomo; nel caso concreto la fattispecie accertata integra legittimo trasferimento di ramo d'azienda, anche in presenza di ramo c.d. leggero o dematerializzato.
art. 2126 c.c.
È stata invocata dai ricorrenti per sostenere che il rapporto si fosse svolto solo di fatto alle dipendenze della cessionaria, ma la pretesa è stata respinta perché incompatibile con il riconoscimento della legittimità del trasferimento.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge utilizzato per censurare la qualificazione giuridica operata dalla Corte territoriale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza o del procedimento, invocato per lamentare carenza o inesistenza di motivazione.
art. 132, comma 4, c.p.c.
La Corte ha escluso la nullità della sentenza d'appello, ritenendo esistente una motivazione idonea a soddisfare il minimo costituzionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Cass. n. 29919/2021
Richiamata per il principio secondo cui la diversa ricostruzione e valutazione dei fatti è preclusa in sede di legittimità.
Cass. n. 28598/2018
Richiamata dalla Corte territoriale in tema di ramo d'azienda dematerializzato.
Cass., Sez. Un., n. 8053/2014
Richiamata per il principio del "minimo costituzionale" della motivazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una diversa ricostruzione del materiale istruttorio e una nuova valutazione dei fatti, riservate al giudice di merito.
- Il trasferimento di ramo d'azienda ex art. 2112 c.c. è configurabile quando il complesso ceduto sia preesistente e dotato di autonomia funzionale, anche se costituito prevalentemente da persone e competenze specialistiche in un'organizzazione c.d. leggera o dematerializzata.
- Per escludere la nullità della sentenza per difetto di motivazione è sufficiente una motivazione esistente e intellegibile che consenta di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice, secondo il parametro del minimo costituzionale.
- La circostanza che alcuni strumenti, piattaforme o licenze siano gestiti dal cedente o da terzi non esclude di per sé l'autonomia del ramo ceduto, se il complesso organizzato di beni e persone è comunque in grado di svolgere autonomamente l'attività trasferita.
- L'eventuale sporadicità o eccezionalità di contatti operativi tra cedente e cessionaria dopo il trasferimento non basta a negare la continuità e l'autonomia del ramo se le risultanze istruttorie confermano una netta separazione delle attività.
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