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Circolare

Circolare numero 9 del 19-01-2017

Con la presente circolare, a completamento del processo di attuazione del D.Lgs. n. 148/2015, vengono fornite le istruzioni per favorire l’adeguamento dei sistemi gestionali aziendali finalizzate a supportare il nuovo assetto informativo che deriva dalle innovazioni introdotte con la riforma dei trattamenti di integrazione salariale. In particolare vengono analizzati gli adempimenti connessi all’associazione di ogni lavoratore con l’unità produttiva di riferimento, i criteri per individuare i trattamenti soggetti alla nuova disciplina, la metodologia di calcolo della contribuzione addizionale nonché le modalità di gestione del trattamento di fine rapporto in relazione alle diverse tipologie di cassa integrazione. In questo quadro vengono fornite le indicazioni tecniche necessarie per operare l’adeguamento dei sistemi informativi che supportano la formazione della dichiarazione contributiva UniEmens. Da ultimo, allo scopo di attenuare l’impatto dei cambiamenti introdotti sull’operatività del ciclo produttivo aziendale, vengono adottate disposizioni volte a consentire, attraverso opportune metodologie basate sulla semplificazione degli adempimenti informativi, la regolarizzazione del versamento della contribuzione addizionale relativa ai trattamenti CIG, soggetti alla nuova disciplina, autorizzati a partire dalla riforma dell’istituto. INDICE Premessa. Parte I 1. Lavoratori beneficiari. Anzianità di effettivo lavoro. 2. Unità produttiva. 2.1. Unità produttiva. Precisazioni. 2.2. Apertura e gestione delle Unità Produttive. Istruzioni operative. 2.3. Lavoratori che nel corso dello stesso mese prestano attività presso più unità produttive. 2.4. Termine di presentazione della comunicazione di apertura di nuova unità produttiva. 3. Conguaglio nella denuncia UniEmens. Termine di decadenza. 4. Integrazioni salariali straordinarie. 4.1. Integrazioni salariali straordinarie. Destinatari. 4.2. Integrazioni salariali straordinarie. Determinazione del limite dimensionale. 4.3. Integrazioni salariali straordinarie. Contributo ordinario CIGS. 5. Contribuzione addizionale. 5.1. Nuovo assetto del contributo addizionale. 5.2. Decorrenza delle nuove aliquote. 5.3. Variazione della misura dell’aliquota. 5.4. Casi di esclusione dall’obbligo di versamento del contributo addizionale. 5.5. Momento impositivo del contributo addizionale. 5.6. Calcolo del contributo addizionale. 5.6.1. Rapporti di lavoro a tempo pieno. 5.6.2. Rapporti di lavoro a tempo parziale. 5.7. Aumenti retributivi non utili ai fini del trattamento di integrazione salariale e della retribuzione persa. 6. Trattamento di fine rapporto e CIGS. 6.1. TFR e CIGS per crisi e/o riorganizzazione aziendale. 6.2. TFR e CIGS per contratti di solidarietà. 6.3. TFR e CIG in deroga. Parte II 7. CIGO/CIGS con Ticket. Modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale. 7.1. CIGO con Ticket ante D.Lgs. 148/2015. 7.2. CIGO con Ticket post D.Lgs. 148/2015. 7.3. CIGS con Ticket post D.Lgs. 148/2015. 7.4. Uso del CodiceEvento. 8. CIGO/CIGS Aggregata post decreto 148/2015. Modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale. Regime transitorio. 8.1. CIGO Aggregata post D.Lgs. 148/2015. 8.2. CIGS Aggregata post D.Lgs. 148/2015. 9. CIGD post D.Lgs. 148/2015. 10. Regolarizzazioni del versamento contributo addizionale e adeguamento delle dichiarazioni contributive trasmesse con codici CIG impropri. 10.1. Regolarizzazioni del versamento contributo addizionale. 10.2. Adeguamento delle dichiarazioni contributive trasmesse con codici CIG impropri. 11. Istruzioni Contabili.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare completa l’attuazione della riforma degli ammortizzatori sociali introducendo istruzioni tecniche per la compilazione UniEmens, il calcolo e il versamento della contribuzione addizionale CIGO/CIGS, incluse le integrazioni in deroga. Vengono chiariti i requisiti dei lavoratori beneficiari, la nozione e gestione dell’unità produttiva, i termini di decadenza per il conguaglio, le nuove aliquote e i casi di esclusione del contributo addizionale, oltre alle regole su TFR, ticket, CIG aggregata e codici UniEmens da usare o dismettere. Sono inoltre fornite le istruzioni contabili con i nuovi codici e conti di ripartizione.

Istruzioni operative UniEmens e contribuzione per CIGO, CIGS, CIG in deroga e Fondi di solidarietà dopo il D.Lgs. 148/2015

Istruzioni operative UniEmens e contribuzione per CIGO, CIGS, CIG in deroga e Fondi di solidarietà

La circolare completa il processo di attuazione del D.Lgs. 148/2015 sul riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Essa disciplina, sul piano operativo e tecnico, la compilazione UniEmens, il conguaglio delle integrazioni salariali anticipate, il calcolo e il versamento della contribuzione addizionale, nonché gli aspetti contabili connessi. Salvo diversa indicazione, gli adempimenti decorrono dal secondo mese di paga successivo alla pubblicazione della circolare.

Ambito soggettivo e requisiti dei lavoratori

La circolare ribadisce che i trattamenti di CIGO e CIGS spettano ai lavoratori subordinati, inclusi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante. Restano esclusi dirigenti, lavoratori a domicilio e apprendisti non professionalizzanti.

Per l’accesso alle integrazioni salariali è necessario che il lavoratore abbia maturato almeno 90 giorni di anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, calcolati alla data di presentazione della domanda al Ministero del lavoro per la CIGS o all’Istituto per la CIGO. Ai fini di tale anzianità si computano le giornate di effettiva presenza, indipendentemente dalla durata oraria, nonché i periodi di sospensione per:

  • ferie,
  • festività,
  • maternità obbligatoria,
  • infortunio.

Viene inoltre precisato che devono essere considerati giorni di effettivo lavoro anche il sabato, quando l’orario è articolato su cinque giorni settimanali, e il riposo settimanale, se parte del normale corso del rapporto di lavoro. In caso di cambio di qualifica, l’anzianità presso l’unità produttiva è considerata unitariamente, includendo anche il periodo anteriore alla variazione.

Unità produttiva: definizione, autocertificazione e gestione UniEmens

La nozione di unità produttiva viene confermata e precisata: essa coincide con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati che dispongano di autonoma organizzazione. L’autonomia è desumibile dalla presenza di un’attività idonea a realizzare l’intero ciclo produttivo o una sua fase completa, insieme alla presenza continuativa di lavoratori.

Ai fini della domanda di CIGO, l’esatta individuazione dell’unità produttiva è essenziale, poiché costituisce parametro di riferimento per la verifica di requisiti e limiti. Le aziende, in sede di iscrizione in anagrafica, devono autocertificare:

  • l’autonomia organizzativa,
  • l’idoneità a realizzare l’intero ciclo produttivo o una sua fase completa,
  • la presenza di maestranze adibite in via continuativa.

Per i cantieri edilizi e affini, compresa l’impiantistica industriale, l’azienda deve autocertificare che il plesso organizzativo sia riferito a un contratto di appalto di almeno un mese, senza obbligo di allegare il contratto. Il precedente orientamento che richiedeva un appalto minimo di sei mesi viene superato.

Sul piano applicativo viene introdotto nel sistema anagrafico e nel flusso UniEmens l’elemento obbligatorio UnitaProduttiva, da valorizzare per le aziende che possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie e alle prestazioni integrative dei Fondi di solidarietà. La mancata valorizzazione costituisce errore bloccante. Rimane invece fermo l’elemento UnitaOperativa, inteso come luogo stabile di svolgimento dell’attività lavorativa o come sezione produttiva omogenea.

Apertura, registrazione e gestione delle unità produttive

La nuova unità produttiva deve essere comunicata entro l’ultimo giorno del mese successivo all’apertura, tramite la procedura telematica INPS dedicata. Non è possibile presentare domande di CIG per unità produttive non ancora registrate.

Le istruzioni operative indicano il percorso da seguire nel sito INPS: accesso ai servizi per aziende e consulenti, sezione "Iscrizione e Variazione Aziende", voce "Comunicazione unità operativa/Accentramento contr.", inserimento della matricola, selezione della comunicazione unità operativa-produttiva, compilazione dei dati e registrazione della richiesta.

Le richieste con retrodatazione sono ammesse solo su istanza dell’azienda, da trasmettere tramite cassetto bidirezionale con la documentazione idonea a motivare i presupposti della registrazione retrodatata. La sede territoriale valuta l’istanza e può procedere anche con accertamenti ispettivi.

Se nel mese il lavoratore presta attività presso più unità produttive, nella denuncia mensile va indicata:

  • l’unità presso cui ha lavorato per il periodo più lungo;
  • in caso di durata identica, l’ultima unità produttiva in ordine temporale.

Conguaglio delle integrazioni salariali e termine di decadenza

L’art. 7, commi 2 e 3, del D.Lgs. 148/2015 prevede che le integrazioni salariali anticipate dal datore di lavoro siano rimborsate o conguagliate all’atto dell’assolvimento degli obblighi contributivi. La circolare ribadisce che il conguaglio deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro sei mesi:

  • dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione,
  • oppure dalla data del provvedimento di concessione, se successiva.

Il termine opera anche quando la denuncia UniEmens genera un saldo a credito per l’azienda. Una volta decorso il termine, non è più possibile conguagliare le integrazioni salariali mediante flussi ordinari successivi né tramite flussi regolarizzativi.

Per i trattamenti conclusi prima dell’entrata in vigore del decreto, il termine semestrale decorre dal 24 settembre 2015. In caso di sospensioni o differimenti degli adempimenti contributivi previsti dalla legge, anche la decadenza è posticipata per il periodo di sospensione.

La disciplina si applica a tutte le tipologie di CIG, compresa la CIG in deroga e le prestazioni dei Fondi di solidarietà. Per queste ultime, ai fini del decorso del termine, rileva anche la data del provvedimento autorizzativo dell’Istituto.

CIGS: ambito applicativo, requisiti dimensionali e contribuzione ordinaria

La circolare riepiloga il campo di applicazione della CIGS, che riguarda le imprese indicate dall’art. 20 del D.Lgs. 148/2015 che, nel semestre precedente la domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti oppure più di 50, a seconda della categoria, e in alcuni casi a prescindere dal numero dei dipendenti.

Sono richiamate, tra le altre:

  • imprese industriali, comprese edili e affini,
  • imprese artigiane con sospensioni per influsso gestionale prevalente,
  • imprese appaltatrici di mensa/ristorazione,
  • imprese appaltatrici di pulizia,
  • imprese ausiliarie del servizio ferroviario e del materiale rotabile,
  • imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e consorzi,
  • imprese di vigilanza,
  • imprese commerciali e della logistica,
  • agenzie di viaggio e turismo,
  • trasporto aereo e gestione aeroportuale,
  • partiti e movimenti politici, nei limiti di spesa previsti.

Per il calcolo della forza aziendale si richiamano i criteri già in uso in precedenza. I lavoratori a tempo determinato restano computati integralmente, senza riproporzionamento; i lavoratori intermittenti sono computati in proporzione all’orario effettivamente svolto nel semestre, escludendo le ore di mera disponibilità.

Il contributo ordinario CIGS è confermato nella misura dello 0,90% della retribuzione imponibile, di cui 0,60% a carico dell’impresa e 0,30% a carico del lavoratore.

Contribuzione addizionale: struttura, decorrenza e sanzione per violazione della rotazione

La riforma modifica il contributo addizionale dovuto dalle imprese che richiedono trattamenti di integrazione salariale. La base di calcolo non è più l’integrazione corrisposta, ma la retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore non lavorate.

Le aliquote sono graduate in funzione dell’utilizzo delle integrazioni nel quinquennio mobile:

  • 9% fino a 52 settimane complessive,
  • 12% oltre le 52 settimane e fino a 104,
  • 15% oltre le 104 settimane.

La nuova disciplina si applica anche alla CIG in deroga. Per i trattamenti richiesti dal 24 settembre 2015 vale la nuova misura, mentre per quelli richiesti entro il 23 settembre 2015 continua ad applicarsi la disciplina previgente, anche se i periodi di integrazione proseguono oltre tale data.

Per talune fattispecie di CIGS restano validi regimi transitori richiamati dal Ministero del lavoro, in particolare per proroghe di programmi di riorganizzazione/ristrutturazione e per il secondo anno di programmi di cessazione, nonché per i casi in cui la consultazione sindacale e le sospensioni siano intervenute prima del 24 settembre 2015 e l’istanza sia stata presentata tra il 24 settembre e il 31 ottobre 2015.

Il contributo addizionale può aumentare dell’1% a titolo di sanzione se non è rispettato il criterio di rotazione dei lavoratori coinvolti nella sospensione o riduzione dell’orario. L’incremento si applica ai soli lavoratori e periodi interessati dalla violazione ed è esposto con il codice A900.

Momento impositivo, esposizione UniEmens e calcolo della retribuzione persa

Il pagamento del contributo addizionale decorre dal mese di paga successivo al provvedimento di autorizzazione della prestazione, sia per CIGO sia per CIGS. Nel primo flusso utile, l’azienda deve esporre anche il contributo relativo ai periodi compresi tra l’inizio della sospensione/riduzione e la data del provvedimento; nei mesi successivi deve esporre, mese per mese, il contributo riferito a ciascun periodo di paga.

La circolare precisa che la base di calcolo va determinata come retribuzione persa, coerentemente con le regole dell’integrazione salariale. Tale valore deve comprendere i ratei di mensilità aggiuntive, come 13ª e 14ª mensilità e altre gratificazioni annuali e periodiche, esposti nel flusso tramite l’elemento DifferenzeAccredito.

Sono fornite formule distinte per:

  • lavoratori con retribuzione mensilizzata,
  • lavoratori con retribuzione giornaliera o oraria,
  • lavoratori assunti o cessati nel mese o con cambio di qualifica,
  • rapporti di lavoro a tempo parziale, distinguendo part-time orizzontale, verticale e misto.

In presenza di aumenti retributivi previsti dall’art. 21, comma 5, del D.Lgs. 148/2015 nei contratti di solidarietà, la retribuzione teorica va ridotta dell’importo degli aumenti rilevanti, esposto nell’elemento nuovo AumRetrCIGS.

Trattamento di fine rapporto e contratti di solidarietà

Per le CIGS per crisi o riorganizzazione, l’abrogazione della L. 464/1972 comporta che le quote di TFR restino a carico del datore di lavoro; non è più riconosciuto il rimborso delle quote maturate durante il periodo di integrazione salariale. Per i trattamenti soggetti alla nuova disciplina, quindi, non deve essere utilizzato il codice L043.

Per i contratti di solidarietà soggetti all’art. 21 del D.Lgs. 148/2015, le quote di TFR relative alla retribuzione persa restano a carico della gestione di afferenza, salvo il caso di lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell’ambito di licenziamento collettivo entro i termini previsti. Le aziende possono recuperare tali quote via UniEmens con il nuovo codice L045.

Per i contratti di solidarietà disciplinati dalla normativa previgente restano ferme le istruzioni del messaggio n. 18092/2013 e l’utilizzo del codice L042.

Per la CIG in deroga, invece, il TFR maturato durante il periodo di sospensione non è rimborsabile dall’INPS e rimane a carico del datore di lavoro.

Ticket, CIG aggregata e nuovi codici di esposizione

La circolare distingue il regime con ticket e quello aggregato per CIGO, CIGS e CIGD.

Per la CIGO con ticket post D.Lgs. 148/2015, il conguaglio va esposto con il codice L038, mentre il contributo addizionale con E501. Vengono eliminati i codici G941 e V980.

Per la CIGS con ticket post D.Lgs. 148/2015, il conguaglio va esposto con il codice L040 e il contributo addizionale con E600. Sono eliminati i codici G942, E603 e V981. L’incremento sanzionatorio dell’1% va esposto con A900.

Per la CIGO e CIGS gestite in modalità aggregata post riforma, i conguagli e il contributo addizionale vanno esposti con i nuovi codici G401 e E301 per la CIGO, G601 e E399 per la CIGS. Restano in uso, solo per il pregresso previgente, le modalità e i codici originari fino a esaurimento delle autorizzazioni antecedenti al 6 settembre 2016 per la CIGO aggregata e per le CIGS iniziate prima della data indicata.

Per la CIG in deroga post riforma, il conguaglio si effettua con i codici G806, G810, G830, G840 e il contributo addizionale con E404. Sono inoltre previsti i nuovi codici statistici GF06, GF10, GF30, GF40.

Il sistema con ticket richiede, per gli eventi gestiti in tale modalità, l’uso dei codici evento COR per la CIGO e CSR per la CIGS; il codice SOL non va più utilizzato per le CIGS con ticket post D.Lgs. 148/2015.

Regolarizzazioni dei periodi pregressi e adeguamento delle denunce già trasmesse

Le imprese che devono regolarizzare il contributo addizionale relativo a periodi pregressi devono esporre gli importi nel flusso UniEmens del secondo mese successivo alla circolare, utilizzando i codici già previsti per il post-riforma. Il versamento va effettuato entro il 16 del terzo mese successivo alla circolare, senza oneri accessori.

L’Istituto segnala inoltre di aver avviato una verifica automatizzata dei flussi già trasmessi con codici impropri, per procedere all’adeguamento quando sia possibile individuare con certezza la corretta codifica. Nei casi non univoci, l’azienda dovrà rettificare la denuncia già presentata.

Istruzioni contabili e conti di nuova istituzione

La circolare chiude con le istruzioni contabili per l’imputazione delle prestazioni e dei contributi addizionali, distinguendo tra CIGO con ticket/aggregata, CIGS con ticket/aggregata, CIG in deroga e TFR per i contratti di solidarietà.

Tra i principali conti di nuova istituzione figurano:

  • per CIGO: PTE30110, PTE30170, PTF30110, PTF30170, PTG30110, PTG30170, PTH30110, PTH30170;
  • per contribuzione addizionale CIGO: PTE21112, PTE21172, PTF21112, PTF21172, PTG21112, PTG21172, PTH21112, PTH21172;
  • per CIGS: GAU30160, GAU30260;
  • per contribuzione addizionale CIGS: GAU21113, GAU21173;
  • per la sanzione dell’1%: GAU24112;
  • per CIGD: GAU30214 e GAU21122;
  • per TFR ex art. 21, comma 5: GAU30211.

L’allegato contiene inoltre le variazioni al piano dei conti.

Punti principali

Finalità della circolare e decorrenza degli adempimenti

La circolare fornisce le istruzioni tecniche per la compilazione della denuncia contributiva UniEmens e per il calcolo/versamento della contribuzione addizionale CIGO/CIGS, incluse le integrazioni salariali in deroga. Salvo diversa previsione, gli adempimenti decorrono dal secondo mese di paga successivo alla pubblicazione della circolare, per consentire l’adeguamento dei sistemi informativi aziendali.

Lavoratori beneficiari e anzianità di effettivo lavoro

Sono destinatari dei trattamenti ordinari e straordinari i lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti professionalizzanti; restano esclusi dirigenti, lavoratori a domicilio e apprendisti non professionalizzanti. Per accedere ai trattamenti occorrono almeno 90 giorni di anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva alla data di domanda; si computano giornate di effettiva presenza, ferie, festività, maternità obbligatoria e infortunio, oltre a sabato e riposo settimanale nei casi indicati. In caso di cambio di qualifica, l’anzianità presso l’unità produttiva è considerata in modo unitario.

Nozione di unità produttiva e adempimenti in anagrafica/UniEmens

L’unità produttiva coincide con sede legale, stabilimenti, filiali o laboratori distaccati dotati di autonomia organizzativa, finanziaria o tecnico-funzionale, e con capacità di realizzare l’intero ciclo produttivo o una fase completa, con manodopera continuativa. Per cantieri edilizi, affini e impiantistica industriale, l’unità produttiva richiede un appalto di almeno un mese. Viene introdotto in UniEmens l’elemento obbligatorio UnitaProduttiva; la mancata valorizzazione costituisce errore bloccante per le aziende che accedono a CIGO/CIGS e ai Fondi di solidarietà. Restano ferme le istruzioni per il censimento e l’elemento UnitaOperativa.

Termini di registrazione delle unità produttive e gestione dei lavoratori su più UP

La nuova unità produttiva deve essere comunicata entro l’ultimo giorno del mese successivo all’apertura tramite la procedura telematica INPS. Non è possibile presentare domande di CIG per unità non registrate. Le richieste di registrazione retrodatata sono ammesse solo su istanza dell’azienda e previa verifica dei presupposti. Se un lavoratore opera in più unità produttive nello stesso mese, va valorizzata quella presso cui ha prestato attività per il periodo più lungo o, a parità, l’ultima in ordine temporale.

Conguaglio delle integrazioni salariali e decadenza semestrale

Il conguaglio delle integrazioni salariali anticipate dal datore di lavoro deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del provvedimento o dalla data del provvedimento di concessione, se successiva. La decadenza vale anche se la denuncia genera un saldo a credito e si applica a tutte le tipologie di CIG, inclusi CIG in deroga e Fondi di solidarietà. In caso di sospensioni dei termini contributivi per legge, anche i termini di decadenza sono prorogati per il medesimo periodo.

CIGS: destinatari, requisito dimensionale e contribuzione ordinaria

La disciplina della CIGS si applica alle imprese indicate dall’art. 20 del D.Lgs. 148/2015 che, nel semestre precedente la domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 o più di 50 dipendenti, a seconda del settore, oppure, in alcuni casi, a prescindere dal numero dei dipendenti. Per il calcolo della forza lavoro continuano ad applicarsi i criteri previgenti; i lavoratori a tempo determinato sono computati senza riproporzionamento, e i lavoratori intermittenti in proporzione alle ore effettivamente svolte. Il contributo ordinario CIGS resta pari allo 0,90% della retribuzione imponibile, di cui 0,60% a carico azienda e 0,30% a carico lavoratore.

Contribuzione addizionale: nuova misura, decorrenza e sanzione per mancata rotazione

La contribuzione addizionale è calcolata sulla retribuzione globale persa e non più sull’integrazione corrisposta, con aliquote del 9%, 12% e 15% in funzione dell’utilizzo nel quinquennio mobile (fino a 52 settimane, fino a 104 settimane, oltre). La nuova disciplina si applica ai trattamenti richiesti dal 24 settembre 2015; per alcune fattispecie di CIGS restano regimi transitori previgenti. In caso di mancato rispetto della rotazione, il contributo addizionale è incrementato dell’1% limitatamente ai lavoratori e al periodo interessati, con esposizione e versamento tramite il codice A900.

Calcolo della retribuzione persa e elementi UniEmens

La retribuzione persa, base del contributo addizionale, va determinata coerentemente con le regole di calcolo dell’integrazione salariale e comprende i ratei di mensilità aggiuntive. La circolare distingue le formule per lavoratori mensilizzati, orari/giornalieri, rapporti part-time, assunzioni/cessazioni nel mese e cambi di qualifica. Vengono introdotti o richiamati elementi UniEmens specifici, tra cui DifferenzeAccredito, AumRetrCIGS, PercPartTime, PercPartTimeMese, NumOreEvento, OreLavorabili e altri codici tecnici.

Trattamento di fine rapporto e CIGS/CIG in deroga

Per le CIGS per crisi/riorganizzazione, le quote di TFR restano a carico del datore di lavoro, con esclusione del vecchio rimborso previsto dalla L. 464/1972; non va più utilizzato il codice L043. Per i contratti di solidarietà soggetti alla nuova disciplina, le quote di TFR relative alla retribuzione persa possono essere recuperate tramite UniEmens con il codice L045, esposte a partire dalle denunce di competenza del secondo mese successivo alla circolare. Per la CIG in deroga, invece, il TFR maturato durante la sospensione resta a carico del datore di lavoro.

Istruzioni UniEmens per CIGO/CIGS/CIGD, codici nuovi e codici eliminati

La circolare definisce le modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale per CIGO e CIGS con ticket e in modalità aggregata, nonché per la CIG in deroga. Introduce numerosi codici nuovi, tra cui L038, G401, E501, E301, L040, G601, E600, E399, G806, G810, G830, G840, GF06, GF10, GF30, GF40, E404, e A900, e dismette codici previgenti come G941, V980, G942, E603, V981, E700, E200, E800, V880, F500 e F600. Dal secondo mese successivo alla circolare, per gli eventi gestiti con ticket si applicano i codici evento COR, CSR e la gestione del ticket; il codice SOL non va più usato per CIGS post D.Lgs. 148/2015.

Regolarizzazioni e adeguamento delle denunce pregresse

Le aziende devono regolarizzare i contributi addizionali relativi ai periodi pregressi nel flusso UniEmens del secondo mese successivo alla circolare, usando i medesimi codici previsti per il post-riforma, con pagamento entro il giorno 16 del terzo mese successivo, senza oneri accessori. L’Istituto avvia inoltre un’attività di due diligence sui flussi già trasmessi con codici impropri, per adeguarli automaticamente quando sia possibile determinare univocamente la corretta codifica.

Istruzioni contabili e nuovi conti

Per ciascuna tipologia di prestazione sono fornite le istruzioni contabili e i nuovi conti di imputazione per le prestazioni CIGO/CIGS/CIGD, per la contribuzione addizionale e per l’incremento sanzionatorio dell’1%. Tra i principali conti figurano PTE30110, PTE30170, PTF30110, PTF30170, PTG30110, PTG30170, PTH30110, PTH30170 per CIGO; GAU30160 e GAU30260 per CIGS; GAU30214 per CIGD; GAU21112, GAU21172, GAU21113, GAU21173, GAU21122 per la contribuzione addizionale; GAU24112 per la sanzione; GAU30211 per il TFR sui contratti di solidarietà.

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