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Circolare

Circolare numero 8 del 17-01-2017

Si descrivono i criteri e le modalità applicative della rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, e l’impostazione dei relativi pagamenti per l’anno 2017. Sommario Premessa. 1. Rivalutazione dei trattamenti previdenziali 1.1 Indice definitivo per il 2016. 1.2 Indice provvisorio per il 2017. 2. Prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio. 2.1 Pensioni sociali e assegni sociali 2.2 Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (categoria 044-INVCIV). 2.3 Rivalutazione delle indennità e degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di 1a categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni Pubbliche. 3. Tabelle. 4. Date di pagamento per il 2017. 5. Recupero del conguaglio di perequazione dell’anno 2015. 6. Contributo di solidarietà di cui all’articolo 1, commi 486 e 487, della legge 147/2013. 7. Gestione fiscale. 7.1 Tassazione 2017 delle prestazioni fiscalmente imponibili L’ammontare minimo della detrazione per pensioni inferiori a euro 8.000,00 è pari a euro 713,00. Errore. Il segnalibro non è definito. 7.2 Tassazione ad aliquota fissa. 7.3 Certificazione fiscale a consuntivo 2016 (CU2017). 7.4 Addizionali all’IRPEF. 8. Eliminazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali 9. Pensioni delle gestioni private. 9.1 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario. 9.2 Pensioni interessate dalla revoca delle prestazioni collegate al reddito degli anni 2012 (campagna 2013) e 2013 (campagna 2014). 9.3 Gestione delle pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza o già scaduti 9.3.1 Scadenza del penultimo contitolare nel 2017. 9.3.2 Pensioni di reversibilità con tutti i contitolari scaduti 9.3.3 Sospensione del pagamento dei trattamenti di famiglia. 9.3.4 Azzeramento degli assegni ordinari di invalidità in scadenza per revisione sanitaria. 9.3.5 Gestione fiscale a consuntivo 2016. Casistiche particolari 9.4 Impostazione del codice di ricostituzioni d'ufficio. 9.5 Pensioni rinnovate con importo pari a zero. 9.6 Pensioni in regime internazionale: aggiornamento degli importi delle pensioni in convenzione italo-venezuelana. 10. Pensioni delle gestioni dello spettacolo e degli sportivi professionisti 11. Prestazioni assistenziali 11.1 Indennità di frequenza. 11.2 Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria. 11.3 Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie. 11.4 Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale. 11.5 Data di trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale. 12. Prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 198-VESO33, 199-VESO92) 12.1 Azzeramento delle prestazioni di esodo in scadenza.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le operazioni di rinnovo delle pensioni e delle prestazioni assistenziali per il 2017, con l’aggiornamento degli importi per rivalutazione, i limiti reddituali, le date di pagamento, i recuperi di conguagli pregresse, la cessazione del contributo di solidarietà, le regole fiscali e le principali casistiche gestite per le diverse categorie di prestazioni. Vengono inoltre richiamate le eliminazioni automatiche di alcune posizioni, le modalità di trattamento delle pensioni delle gestioni private, dello spettacolo e degli sportivi professionisti, nonché le specifiche disposizioni per indennità di frequenza, invalidità civile, assegno sociale e prestazioni di accompagnamento a pensione.

Rinnovo pensioni e prestazioni assistenziali per il 2017

Rinnovo pensioni e prestazioni assistenziali per il 2017

La circolare descrive le operazioni di rinnovo delle pensioni e delle prestazioni assistenziali per l’anno 2017, con riferimento agli aggiornamenti di perequazione, ai limiti reddituali, alle date di pagamento, ai conguagli fiscali e alle principali casistiche gestionali trattate dall’INPS. Il documento è rivolto alla gestione operativa delle prestazioni previdenziali e assistenziali e contiene istruzioni applicative, importi e codici utilizzati nelle procedure informatiche.

Rivalutazione dei trattamenti previdenziali

Per il 2016 il decreto ministeriale 17 novembre 2016 ha fissato l’aumento di perequazione automatica allo 0,0%, con effetto definitivo e senza conguagli rispetto alla rivalutazione provvisoria già attribuita. La stessa misura dello 0,0% è confermata, dal 1° gennaio 2017, anche come indice provvisorio per il 2017, con la conseguenza che le pensioni, gli assegni vitalizi, gli assegni sociali e le pensioni sociali restano corrisposti nello stesso importo di dicembre 2016.

I valori del trattamento minimo indicati dalla circolare sono:

  • dal 1° gennaio 2016: 501,89 euro mensili per pensioni di lavoratori dipendenti e autonomi, 286,09 euro per assegni vitalizi;
  • importi annui corrispondenti: 6.524,57 euro e 3.719,17 euro.

Il trattamento minimo è richiamato anche come base per la determinazione di alcuni limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.

Prestazioni assistenziali e prestazioni a carattere risarcitorio

L’indice di rivalutazione nullo si applica anche alle prestazioni assistenziali. Per pensione sociale e assegno sociale gli importi restano invariati sia per il 2016 sia per il 2017:

  • pensione sociale: 369,26 euro mensili, 4.800,38 euro annui;
  • assegno sociale: 448,07 euro mensili, 5.824,91 euro annui.

Restano invariati anche i limiti reddituali personali e coniugali:

  • pensione sociale: 4.800,38 euro personale e 16.539,86 euro coniugale;
  • assegno sociale: 5.824,91 euro personale e 11.649,82 euro coniugale.

Per le prestazioni a favore di mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, l’importo mensile resta pari a 279,47 euro per entrambi gli anni considerati. Rimane invariato anche il limite di reddito personale per il diritto alle prestazioni, pari a 16.532,10 euro, mentre per invalidi parziali e minori il riferimento reddituale continua a essere quello della pensione sociale ai sensi dell’art. 12 della legge n. 412/1991. Gli stessi limiti valgono anche per gli assegni sociali sostitutivi dell’invalidità civile riconosciuta dopo il compimento di 65 anni e 7 mesi.

Per le indennità e gli assegni accessori collegati alle pensioni privilegiate di 1a categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni, la circolare indica la variazione +1,35% dell’indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell’industria, che si applica alla sola quota perequabile prevista dalla normativa richiamata.

Calendario dei pagamenti per il 2017

Il D.L. n. 244/2016 ha disposto che nel 2017 i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie INAIL, siano pagati il primo giorno bancabile. Per la rata di gennaio 2017, tuttavia, il pagamento resta fissato al secondo giorno bancabile del mese.

La circolare riporta il calendario dei pagamenti per Poste e banche. Tra i mesi indicati, alcuni presentano differenze tra Poste e banche; ad esempio aprile e luglio risultano pagati il 1° per Poste e il 3 per le banche.

Recupero del conguaglio di perequazione relativo al 2015

La circolare ricostruisce il differenziale derivante dalla perequazione 2015: a fronte di una misura provvisoria dello 0,3%, la misura definitiva per il 2014 è stata pari a +0,2%, con un differenziale di -0,1. La legge di stabilità 2016 ha differito al 2017 il recupero di tale conguaglio, già sospeso dall’INPS sulle mensilità di gennaio e febbraio 2016.

Il recupero del differenziale negativo dello 0,1% sui ratei corrisposti nel 2015 avviene:

  • in massimo 4 rate;
  • a partire dalla mensilità di aprile 2017;
  • con importo minimo di 1 euro per rata.

Gli importi inferiori a 1 euro vengono recuperati in un’unica soluzione. La circolare segnala inoltre la disponibilità, in intranet, di una procedura per consultare gli importi posti a recupero e quelli già recuperati.

Contributo di solidarietà

Dal 2017 cessa l’applicazione del contributo di solidarietà previsto dai commi 486 e 487 dell’art. 1 della legge n. 147/2013. Il contributo era stato applicato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 ai trattamenti pensionistici erogati dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, solo per la parte complessivamente eccedente quattordici volte il trattamento minimo.

La circolare riepiloga gli scaglioni di riferimento e le aliquote applicate per l’anno 2016:

  • fino a 14 volte il trattamento minimo annuo: 0%;
  • da 14 a 20 volte: 6%;
  • da 20 a 30 volte: 12%;
  • oltre 30 volte: 18%.

Con la mensilità di marzo 2017 sono stati effettuati gli eventuali conguagli a debito o a credito, se le trattenute non erano congrue rispetto alle somme effettivamente corrisposte nell’anno.

Gestione fiscale delle prestazioni imponibili

La legge di stabilità 2017 ha innalzato i limiti per l’applicazione delle detrazioni sui redditi da pensione. Le nuove detrazioni si applicano dal 1° gennaio 2017 secondo gli scaglioni indicati nella circolare:

  • fino a 8.000 euro: detrazione da un minimo garantito di 713 fino a 1.880 euro;
  • da 8.000,01 a 15.000 euro: 1.297 + 583 x ((15.000 - reddito) / 7.000);
  • da 15.001 a 55.000 euro: 1.297 x ((55.000 - reddito) / 40.000);
  • oltre 55.000 euro: zero.

La tassazione ad aliquota fissa richiede una richiesta annuale; pertanto, è applicata solo se rinnovata con decorrenza 1° gennaio 2017. In assenza di rinnovo, per le pensioni già soggette a maggiore aliquota fino a dicembre 2016 viene ripristinato il diritto alle detrazioni fiscali personali.

Per la certificazione fiscale a consuntivo 2016 (CU2017), eventuali differenze tra ritenute erariali e somme effettivamente corrisposte sono recuperate sulle rate di gennaio e febbraio 2017. Per i pensionati con reddito annuo complessivo fino a 18.000 euro e conguaglio a debito superiore a 100 euro è stata applicata la rateazione fino a novembre 2017 ai sensi dell’art. 38, comma 7, della legge n. 122/2010.

Le addizionali IRPEF sono trattenute con le seguenti modalità:

  • addizionale regionale a saldo 2016: da gennaio a novembre 2017;
  • addizionale comunale a saldo 2016: da gennaio a novembre 2017;
  • addizionale comunale in acconto 2017: da marzo a novembre 2017.

Gli importi dipendono dalle aliquote deliberate da Regioni e Comuni e, se gli enti territoriali modificano le aliquote, gli importi a saldo vengono rideterminati da marzo 2017.

Eliminazione di pensioni e prestazioni assistenziali

Prima dell’impostazione dei pagamenti 2017 sono state eliminate pensioni e prestazioni assistenziali localizzate in sede da date anteriori a quelle indicate dalla circolare e associate a specifici uffici pagatori. Le eliminazioni riguardano, tra gli altri, casi di pensione da eliminare, pagamento all’estero, mancata presentazione del certificato di esistenza in vita, sospensioni per motivi sanitari, per reddito, per ricovero, per opzione o per altre cause.

Sono state eliminate anche prestazioni assistenziali con importo mensile e cedole pari a zero, con date di decorrenza antecedenti al 31 dicembre 2014 per pensioni sociali o assegni sociali e antecedenti al 31 dicembre 2012 per invalidità civile.

Pensioni delle gestioni private

Per le pensioni delle gestioni private, in presenza di piani di “Pagamenti ridotti o disgiunti” con codici M4, M5 e M6, la perequazione non è stata attribuita alle quote di pensione dovute al beneficiario diverso dal pensionato, considerato che l’indice è pari a zero. Anche l’importo “Altra pensione” nei piani di recupero N1 - Trattenuta Fondo Clero non viene perequato.

La circolare affronta inoltre diverse situazioni particolari:

  • revoca delle prestazioni collegate al reddito per gli anni 2012 e 2013 e gestione dei casi con omissioni reddituali trascinate agli anni successivi;
  • pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza o già scaduti, con valorizzazione di specifici codici CIDEMIN;
  • sospensione dei trattamenti di famiglia in assenza di redditi successivi al 2012;
  • azzeramento degli assegni ordinari di invalidità in scadenza per revisione sanitaria;
  • gestione fiscale a consuntivo 2016 di alcune casistiche con imponibile annuo azzerato per specifiche localizzazioni di pagamento.

Le pensioni con variazioni di importo anteriori a gennaio 2017 sono state poste in pagamento per il 2017 con l’importo aggiornato e contrassegnate con codici di ricostituzione a credito o a debito. Le pensioni non rivalutate o rinnovate con importo pari a zero sono elencate in un report intranet e devono essere verificate dalle sedi ai fini di eventuale ricostituzione o eliminazione.

Regime internazionale e gestioni speciali

Per le pensioni in convenzione italo-venezuelana sono stati aggiornati gli importi in funzione dell’aumento del salario minimo venezuelano disposto dal decreto n. 2429 pubblicato nella Gaceta Oficial della Repubblica Bolivariana de Venezuela n. 40.965 del 12 agosto 2016. Il pro-rata venezuelano al 1° gennaio 2017 è indicato in 22.576,73 bolivares.

Per le pensioni delle gestioni dello spettacolo e degli sportivi professionisti sono stati effettuati ulteriori rinnovi e ricostituzioni in applicazione dei benefici perequativi derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 70/2015 e dal D.L. n. 65/2015 convertito nella legge n. 109/2015. I conguagli a credito e a debito relativi agli anni 2012/2016 sono stati memorizzati con specifici codici; i crediti sono stati pagati con la rata di gennaio 2017, mentre i debiti sono stati rateizzati secondo le modalità ordinarie, escludendo il recupero del differenziale negativo della perequazione 2015.

Prestazioni assistenziali: indennità di frequenza, invalidità civile e trasformazione in assegno sociale

Le indennità di frequenza sono state rinnovate in base alla fascia memorizzata e alle modifiche legislative richiamate. La circolare distingue le seguenti ipotesi:

  • fascia 49: pagamento da gennaio a giugno, sospensione automatica da luglio a settembre e ripresa da ottobre;
  • fascia 47 o 50: pagamento per l’intero anno;
  • fascia 97: rinnovo con importo zero;
  • fascia 52: pagamento per l’intero anno.

Per le prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria, l’art. 25, comma 6-bis, del D.L. n. 90/2014 consente di conservare i diritti fino all’esito delle visite di revisione. Pertanto, se nel 2017 è memorizzata una data di revisione sanitaria, il pagamento è stato mantenuto anche oltre la scadenza. Il pagamento è stato mantenuto anche per i titolari di invalidità civile che nel 2016 compiono 65 anni e 7 mesi, poi destinatari del solo assegno sociale sostitutivo.

Per le indennità previste a favore dei lavoratori affetti da talassemia major, drepanocitosi, talassodrepanocitosi e talassemia intermedia, liquidate come prestazioni di categoria INVCIV con fasce 70, 71, 72 e 73, il rinnovo ha adeguato l’importo al trattamento minimo.

La trasformazione delle prestazioni di invalidità civile in assegno sociale segue il requisito anagrafico di 65 anni e 7 mesi, valido dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018. Per gli invalidi civili e i sordomuti che compiono tale età entro il 30 novembre 2017, la prestazione viene ricalcolata con attribuzione dell’assegno sociale dal mese successivo al compimento dell’età prevista. In assenza di dati reddituali aggiornati, l’assegno sociale viene attribuito senza gli aumenti previsti dalle leggi n. 448/1998 e n. 488/1999, con successiva ricostituzione a cura delle strutture territoriali.

La data di trasformazione viene memorizzata nel campo GP1AF01Z per le prestazioni vigenti corrisposte a soggetti che raggiungono il requisito entro il 2021.

Prestazioni di accompagnamento a pensione

Le prestazioni di accompagnamento alla pensione di cui agli articoli 3 e 4 della legge n. 92/2012, identificate dalle categorie 027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 198-VESO33 e 199-VESO92, mantengono per tutta la durata l’importo stabilito alla decorrenza. Il pagamento avviene sempre con disposizione separata, anche se il titolare percepisce altre prestazioni previdenziali o assistenziali, per consentire la quantificazione della provvista a carico delle aziende esodanti.

Le prestazioni in scadenza nel 2017 sono state azzerate nel mese indicato nel campo dedicato, e l’eventuale rateo di tredicesima è stato disposto insieme all’ultima mensilità.

Punti principali

Rivalutazione dei trattamenti previdenziali

Per il 2016 l’indice definitivo di perequazione automatica è fissato allo 0,0%, senza conguagli rispetto alla rivalutazione previsionale già attribuita. Per il 2017 la variazione è confermata allo 0,0% dal 1° gennaio 2017, con importi identici a quelli di dicembre 2016. I trattamenti minimi restano pari a 501,89 euro mensili per pensioni di lavoratori dipendenti e autonomi e 286,09 euro per gli assegni vitalizi, con i relativi importi annui di 6.524,57 euro e 3.719,17 euro.

Prestazioni assistenziali e limiti reddituali

Le stesse regole di rivalutazione si applicano a pensioni sociali, assegni sociali e prestazioni a favore di mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti. Pensione sociale e assegno sociale mantengono gli importi mensili e annui del 2016 anche per il 2017, così come i relativi limiti di reddito personali e coniugali. Per gli invalidi civili l’importo mensile resta pari a 279,47 euro e i limiti di reddito restano invariati; il limite per assegno mensile e indennità di frequenza coincide con quello della pensione sociale.

Indennità e assegni accessori delle pensioni privilegiate

La variazione dell’indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell’industria tra agosto 2015-luglio 2016 e agosto 2014-luglio 2015 è pari a +1,35%. Tale indice si applica alla quota perequabile delle indennità previste per mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, nonché alle indennità e agli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni pubbliche. Le tabelle aggiornate saranno rese note dopo la pubblicazione ministeriale.

Date di pagamento per il 2017

Il D.L. 244/2016 ha stabilito che nel 2017 i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni, le indennità di accompagnamento agli invalidi civili e le rendite vitalizie INAIL siano pagati il primo giorno bancabile; per gennaio 2017 il pagamento resta fissato al secondo giorno bancabile. La circolare riporta il calendario dei pagamenti per Poste e banche, con differenze per alcuni mesi (ad esempio aprile e luglio).

Recupero del conguaglio di perequazione 2015

Il differenziale negativo dello 0,1% relativo alla perequazione 2015, differito dalla legge di stabilità 2016, viene recuperato nel 2017 in massimo quattro rate a partire da aprile 2017, con importo minimo di 1 euro per rata. Gli importi inferiori a 1 euro sono recuperati in un’unica soluzione. È indicata una specifica applicazione intranet per la consultazione dei conguagli sospesi.

Contributo di solidarietà

Dal 2017 cessa il contributo di solidarietà previsto dalla legge 147/2013, applicato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 sui trattamenti pensionistici superiori a quattordici volte il trattamento minimo. La circolare riepiloga gli scaglioni e le aliquote applicate fino al 2016 e precisa che con la mensilità di marzo 2017 saranno effettuati gli eventuali conguagli a debito o a credito.

Gestione fiscale 2017

Per effetto della legge di stabilità 2017 sono state innalzate le soglie per le detrazioni sui redditi da pensione. La circolare riporta i nuovi scaglioni di reddito e le relative formule di calcolo delle detrazioni, precisa che la tassazione ad aliquota fissa deve essere rinnovata annualmente e descrive i conguagli fiscali a consuntivo 2016, la rateazione per i pensionati con reddito fino a 18.000 euro e debiti superiori a 100 euro, nonché la gestione delle addizionali regionale e comunale con trattenute da gennaio a novembre 2017.

Eliminazione di pensioni e prestazioni assistenziali

Prima dei pagamenti 2017 sono state eliminate alcune pensioni e prestazioni assistenziali con importo mensile e cedole pari a zero, secondo specifici codici di ufficio pagatore e in funzione della data di decorrenza. Le eliminazioni riguardano, tra l’altro, pensioni con localizzazione in sede verso uffici pagatori dedicati a casi di eliminazione, mancata esibizione del certificato di esistenza in vita o sospensioni per motivi sanitari, reddituali, di ricovero, opzione o altre cause.

Gestione delle pensioni delle gestioni private

Per le quote di pensione dovute ad altro beneficiario in presenza di piani di pagamenti ridotti o disgiunti non è stata applicata la perequazione, dato l’indice pari allo 0,0%. La circolare disciplina inoltre le pensioni interessate dalla revoca delle prestazioni collegate al reddito, le pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza o già scaduti, la sospensione dei trattamenti di famiglia in assenza di redditi successivi al 2012, l’azzeramento degli assegni ordinari di invalidità in scadenza per revisione sanitaria e la gestione fiscale di specifiche casistiche con imponibile annuo 2016 azzerato.

Ricostituzioni d’ufficio e pensioni a importo zero

Le pensioni con variazioni di importo anteriori a gennaio 2017 sono state poste in pagamento per il 2017 con importo aggiornato e codici specifici per la successiva ricostituzione a credito o a debito. Le pensioni non rivalutate o rinnovate con importo pari a zero sono state contraddistinte da codici dedicati e devono essere oggetto di verifica, ricostituzione o eliminazione da parte delle sedi.

Regime internazionale e pensioni estere

Per le pensioni in convenzione italo-venezuelana sono stati aggiornati gli importi al gennaio 2017 in conseguenza dell’incremento del salario minimo venezuelano. Il pro-rata venezuelano al 1° gennaio 2017 corrisponde a 22.576,73 bolivares. La circolare richiama anche la disponibilità in intranet degli importi storici e annuali.

Pensioni delle gestioni dello spettacolo e sportivi professionisti

Per queste gestioni sono stati effettuati rinnovi e ricostituzioni in applicazione dei benefici perequativi derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 70/2015 e dal D.L. 65/2015. I conguagli a credito e a debito relativi al periodo 2012/2016 sono stati memorizzati con specifici codici; i crediti sono stati pagati con la rata di gennaio 2017, mentre i debiti sono stati rateizzati con le consuete modalità, escludendo il recupero del differenziale negativo della perequazione 2015.

Prestazioni assistenziali specifiche

Le indennità di frequenza sono state rinnovate secondo la fascia memorizzata, con diverse regole di pagamento annuale, sospensione o azzeramento. Per le prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria il pagamento è stato mantenuto anche oltre la data di scadenza della revisione, in attesa delle visite e dell’iter di verifica. Sono inoltre disciplinate le indennità per talassemia, drepanocitosi e talassodrepanocitosi, rinnovate adeguando l’importo al trattamento minimo.

Trasformazione in assegno sociale

Per invalidi civili e sordomuti che raggiungono 65 anni e 7 mesi entro il 30 novembre 2017, le prestazioni sono ricalcolate attribuendo l’assegno sociale dal mese successivo al compimento dell’età prevista. In mancanza di dati reddituali aggiornati viene attribuito l’assegno sociale senza gli aumenti di cui alle leggi 448/1998 e 488/1999, con successiva ricostituzione da parte delle strutture territoriali. La data di trasformazione viene memorizzata nel campo GP1AF01Z per le prestazioni vigenti fino all’anno 2021.

Prestazioni di accompagnamento a pensione

Le prestazioni di accompagnamento alla pensione di cui alla legge 92/2012 mantengono per tutta la durata l’importo stabilito alla decorrenza e sono sempre corrisposte con disposizione separata. Le prestazioni in scadenza nel 2017 sono state azzerate nel mese indicato e l’eventuale rateo di tredicesima è stato impostato con l’ultima mensilità.

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