Circolare numero 2 del 11-01-2017
Con la presente circolare si forniscono indicazioni operative, concernenti i nuovi interventi previsti, con la conversione in legge con modificazioni del Decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016, in favore delle popolazioni e dei territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, interessati dagli eventi sismici successivi al 24 agosto 2016. INDICE 1. Quadro normativo. 2. Estensione delle misure di sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi. 3. Modulistica per la presentazione delle domande di sospensione dei versamenti e degli adempimenti contributivi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna il quadro normativo e amministrativo relativo alle misure di sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi per le aree colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei successivi eventi del 26 e 30 ottobre 2016. Viene chiarito l’ampliamento dell’ambito territoriale ai Comuni dell’allegato 2 della legge di conversione n. 229/2016, nonché le condizioni particolari per alcuni Comuni specifici e la modulistica da utilizzare per presentare domanda all’INPS. Sono inoltre confermati i periodi di sospensione, i modelli SC90 e SC90-B e le modalità speciali per il settore agricolo.
Estensione della sospensione di adempimenti e versamenti contributivi per i Comuni colpiti dal sisma 2016
Sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi per gli eventi sismici del 2016
La circolare fornisce gli aggiornamenti amministrativi conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016 e, successivamente, dai nuovi eventi del 26 e 30 ottobre 2016. L’obiettivo è chiarire l’estensione territoriale delle misure di sospensione e le relative modalità operative per la presentazione delle domande all’INPS.
Quadro normativo di riferimento
In origine, il decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016 aveva previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi con scadenza nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 30 settembre 2017, per i soggetti operanti nei Comuni indicati nell’allegato 1. In seguito ai nuovi eventi sismici e all’aggravarsi della situazione, il decreto-legge n. 205 dell’11 novembre 2016 aveva demandato al Commissario straordinario del Governo il compito di individuare, con propria ordinanza, ulteriori Comuni ai fini dell’estensione delle misure urgenti.
Con l’ordinanza n. 3 del 15 novembre 2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2016, è stato definito il nuovo ambito territoriale di applicazione delle misure previste dai decreti-legge n. 189/2016 e n. 205/2016. Successivamente, la legge n. 229 del 15 dicembre 2016, di conversione del decreto-legge n. 189/2016 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, ha abrogato il decreto-legge n. 205/2016, salvando tuttavia gli atti, i provvedimenti adottati, gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti nel frattempo.
Ambito territoriale e estensione delle misure
La legge n. 229/2016 prevede che le misure in materia di riparazione, ricostruzione, assistenza alla popolazione e ripresa economica si applichino ai Comuni compresi negli allegati 1 e 2. L’allegato 2 individua i territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 26 ottobre 2016.
Di conseguenza, anche per tali Comuni si applicano le disposizioni dell’articolo 48 del decreto-legge n. 189/2016, come modificato dalla legge di conversione, in tema di proroga e sospensione dei termini per adempimenti e versamenti tributari e contributivi, oltre che dei termini amministrativi.
Comuni per i quali la sospensione opera in modo limitato
La circolare segnala una disciplina particolare per i Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto. Sebbene siano ricompresi nell’allegato 2, per tali territori le disposizioni degli articoli 45, 46, 47 e 48 si applicano soltanto ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
La dichiarazione deve essere trasmessa agli uffici territorialmente competenti dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS. Per questo adempimento la circolare rinvia alle indicazioni contenute nel modello SC90-B.
Periodo di sospensione dei contributi
La sospensione riguarda i contributi previdenziali e assistenziali con scadenza legale di versamento nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017. La circolare conferma che, per i soggetti rientranti nell’ambito applicativo, gli adempimenti e i versamenti contributivi sono sospesi secondo le modalità previste dalla normativa richiamata.
Domanda all’INPS e modulistica
Per usufruire della sospensione, i nuovi soggetti interessati devono presentare apposita domanda alla sede INPS competente. Il modello da utilizzare è il modello SC90-B, disponibile nella sezione "modulistica" del sito www.inps.it, per i Comuni dell’allegato 2.
Per i soggetti operanti nei Comuni dell’allegato 1 continua invece a essere utilizzato il modello SC90, per il quale è disponibile una nuova versione sul sito dell’Istituto. La modifica del modello deriva dall’esigenza che i datori di lavoro con un’unica matricola o autorizzati all’accentramento contributivo, ma con sedi operative sia in zone colpite sia fuori dalle aree interessate, indichino l’elenco dei lavoratori occupati nei territori colpiti per i quali opera la sospensione.
È inoltre precisato che può essere presentata un’unica domanda anche quando, in presenza dei rispettivi requisiti, la sospensione riguardi più gestioni, con l’eccezione delle gestioni agricole.
Regole speciali per le aziende agricole e i lavoratori autonomi agricoli
Per le aziende agricole assuntrici di manodopera e per i lavoratori autonomi agricoli, la domanda deve essere trasmessa telematicamente attraverso i servizi telematici per l’agricoltura del sito dell’Istituto e tramite i cassetti previdenziali.
Per i Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, alla domanda telematica di sospensione deve essere allegata una dichiarazione di responsabilità in formato PDF relativa ai danni effettivamente subiti, insieme alla documentazione di supporto.
Verifiche dell’Istituto, recuperi e assenza di rimborsi
L’INPS procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti. In caso di sospensione indebita, l’Istituto recupererà i contributi con applicazione del regime sanzionatorio ordinario.
La circolare precisa inoltre che non si dà luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato.
Rinvio alle precedenti istruzioni
Salvo diverse istruzioni, restano validi i codici e le modalità di sospensione già indicati nella circolare n. 204 del 25 novembre 2016, oltre alle precedenti disposizioni interne emanate dall’Istituto.
Punti principali
Quadro normativo e aggiornamenti
La circolare ricostruisce l’evoluzione normativa dal decreto-legge n. 189/2016, che aveva previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi per i soggetti operanti nei Comuni dell’allegato 1, fino al decreto-legge n. 205/2016, emanato a seguito dei nuovi eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016. Con l’ordinanza n. 3 del 15 novembre 2016 il Commissario straordinario ha individuato l’ulteriore ambito territoriale interessato. La legge n. 229 del 15 dicembre 2016, di conversione del decreto-legge n. 189/2016, ha poi abrogato il decreto-legge n. 205/2016, facendo salvi gli atti e gli effetti già prodotti.
Estensione della sospensione contributiva
Le misure di cui all’articolo 48 del decreto-legge n. 189/2016, come modificato dalla legge di conversione, si applicano anche ai Comuni dell’allegato 2 della legge n. 229/2016. La sospensione riguarda gli adempimenti e i versamenti tributari e contributivi, nonché i termini amministrativi, e copre i contributi previdenziali e assistenziali con scadenza legale di versamento dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017.
Comuni con applicazione limitata
Per Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, pur essendo inclusi nell’allegato 2, le disposizioni degli articoli 45, 46, 47 e 48 si applicano solo ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda, ai sensi del DPR n. 445/2000, con trasmissione della dichiarazione agli uffici territorialmente competenti dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS. Per tali casi è richiesto il modello SC90-B.
Domanda di sospensione e modulistica
I nuovi interessati devono presentare apposita domanda alla sede INPS competente. Per i Comuni dell’allegato 1 continua a utilizzarsi il modello SC90, aggiornato nella versione disponibile sul sito INPS; per i Comuni dell’allegato 2 si utilizza invece il modello SC90-B. È consentita un’unica domanda anche se la sospensione riguarda più gestioni, salvo le gestioni agricole.
Procedure per il settore agricolo
Le aziende agricole assuntrici di manodopera e i lavoratori autonomi agricoli devono trasmettere l’istanza telematica tramite i servizi telematici per l’agricoltura e i cassetti previdenziali dell’Istituto. Nei casi relativi ai Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto deve essere allegata alla domanda telematica una dichiarazione di responsabilità in PDF, con la documentazione di supporto sui danni effettivamente subiti.
Controlli, effetti e rinvio alle istruzioni precedenti
L’INPS verificherà il possesso dei requisiti e recupererà gli eventuali contributi indebitamente sospesi applicando il regime sanzionatorio ordinario. Non è previsto il rimborso di quanto eventualmente già versato. Salvo diverse istruzioni, restano valide la circolare n. 204 del 25 novembre 2016, i relativi codici e le modalità di sospensione, nonché le precedenti disposizioni interne dell’Istituto.
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