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Sentenza

Sentenza n. 1756/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202101211

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso, notificata almeno dieci giorni prima dell’udienza, e ha dichiarato estinto il giudizio, rilevando la mancata opposizione dell’Amministrazione. Non ha esaminato nel merito i motivi contro l’interdittiva e il diniego di iscrizione. Ha compensato le spese in ragione della definizione in rito.

TAR Calabria, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Informazione antimafia interdittiva del 17 giugno 2021, con contestuale diniego di iscrizione nella white list, e successivo provvedimento di rettifica del 1° luglio 2021

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La società ha impugnato l’interdittiva antimafia e il diniego di iscrizione nella white list, contestando la genericità e l’infondatezza degli elementi addotti dalla Prefettura per prospettarne la permeabilità alle infiltrazioni mafiose; ha inoltre negato che gli acquisti di materiale effettuati da un’altra impresa costituissero indici sintomatici, ha dedotto l’assenza di elementi nuovi relativi alla propria condotta nell’ultimo biennio e ha censurato l’irragionevolezza dell’interdittiva, adottata senza fatti nuovi e poco prima del completamento del controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34-bis del codice antimafia. Dopo il provvedimento cautelare di rigetto del 9 settembre 2021, non appellato, la società ha rinunciato al ricorso il 5 agosto 2026, dichiarando che la successiva reiscrizione nella white list aveva fatto venir meno la lesione e l’interesse alla decisione.

Norme richiamate

  • art. 84 c.p.a.

    La rinuncia al ricorso formalizzata nel rispetto della previsione del comma 3 dell’art. 84, c.p.a., notificata almeno dieci giorni prima dell’udienza e la mancata opposizione dell’Amministrazione e l’adesione da parte delle società controinteressate, determina la pronuncia di estinzione del giudizio

    La rinuncia al ricorso, se formalizzata e notificata almeno dieci giorni prima dell’udienza e non contrastata dalle parti interessate, comporta l’estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, formalizzata ai sensi dell’art. 84, comma 3, c.p.a. e notificata almeno dieci giorni prima dell’udienza, determina l’estinzione del giudizio quando non vi sia opposizione dell’Amministrazione e delle eventuali società controinteressate.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafia
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico

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