Deliberazione n. 25 del 11/01/2024
Provvedimento dell’11 gennaio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d'urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited nell'ambito della disciplina sul c.d. revenge porn. A seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy, l'Autorità aveva già ordinato alle piattaforme di impedire la diffusione del materiale segnalato e di conservarlo, se acquisito in chiaro, per finalità probatorie per dodici mesi con modalità idonee a tutelare la riservatezza degli interessati. Il provvedimento in esame si limita quindi alla ratifica della determinazione dirigenziale urgente.
Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited: ratifica dell'ingiunzione urgente per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited: ratifica di provvedimento urgente in materia di revenge porn
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento d'urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, nell'ambito della procedura prevista dall'art. 144-bis del Codice privacy per i casi di c.d. revenge porn. Il caso trae origine da una segnalazione della persona interessata, che ha chiesto l'intervento dell'Autorità rispetto a contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati e potenzialmente diffusi sulle piattaforme Facebook e Instagram.
Quadro normativo di riferimento
Il provvedimento richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l'art. 144-bis del Codice, che attribuisce al Garante il potere di ricevere segnalazioni da chiunque abbia fondato motivo di ritenere che materiale sessualmente esplicito che lo riguarda possa essere inviato, consegnato, ceduto, pubblicato o diffuso tramite piattaforme digitali senza consenso;
- la previsione secondo cui il Garante deve decidere entro quarantotto ore dalla segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice;
- l'art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d'urgenza un provvedimento per impedire l'eventuale diffusione del materiale, salvo successiva ratifica.
Segnalazione e intervento urgente
La persona interessata ha segnalato la situazione all'Autorità chiedendo un intervento presso le piattaforme indicate. Verificata la compatibilità della segnalazione con l'art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 13 dell'8 gennaio 2024.
Il provvedimento urgente ha disposto che Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited:
- adottassero immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale segnalato sulla piattaforma, trasmesso in formato hash;
- conservassero, se acquisito in chiaro, l'eventuale materiale oggetto della segnalazione per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, esclusivamente a fini probatori;
- utilizzassero misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- comunicassero tempestivamente all'Autorità l'adozione delle misure richieste.
Ratifica del provvedimento dirigenziale
Il Collegio, esaminate la documentazione in atti e le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ha ratificato il provvedimento urgente ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.
Rilievo operativo
Il provvedimento conferma l'utilizzo dello strumento d'urgenza per contrastare la potenziale diffusione di contenuti sessualmente espliciti non consensuali sulle piattaforme digitali. Per i gestori delle piattaforme, il caso evidenzia l'obbligo di attivare rapidamente misure tecniche e organizzative idonee a bloccare la circolazione del materiale segnalato e, se necessario, a conservarlo in forma protetta per finalità probatorie, nel rispetto delle indicazioni dell'Autorità.
Punti principali
Origine della segnalazione e competenza del Garante
La persona interessata ha segnalato al Garante il rischio di diffusione, tramite Facebook e Instagram, di registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati. La segnalazione rientra nell'ambito dell'art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a intervenire su queste ipotesi e a decidere entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Provvedimento d'urgenza del dirigente
In applicazione dell'art. 33-bis del regolamento interno del Garante n. 1/2019, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d'urgenza la determinazione n. 13 dell'8 gennaio 2024. Il provvedimento ha ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.
Conservazione del materiale acquisito
La determinazione urgente ha anche prescritto la conservazione dell'eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento. La conservazione doveva avvenire mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo di comunicazione tempestiva all'Autorità.
Ratifica del Garante
Il Collegio, preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni formulate, ha ratificato ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 il provvedimento urgente adottato l'8 gennaio 2024 nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited.
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