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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11573/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, per un nuovo giudizio libero nel merito ma conforme ai principi di motivazione e proporzionalità richiamati. Non è stata resa una nuova quantificazione definitiva della pena dalla Cassazione.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'erronea quantificazione e della carenza di motivazione nella rideterminazione della pena ex art. 671 c.p.p.: si censura l'aumento per continuazione attribuito al reato-satellite (anni 2 e mesi 8) come sproporzionato rispetto all'aumento interno riconosciuto nella sentenza base (mesi 8) nonché la mancata spiegazione del percorso logico-giuridico in rapporto al numero, all'omogeneità e alla gravità dei fatti, violando i criteri di proporzionalità e motivazione richiesti dagli artt. 81, secondo comma, 132 e 133 cod. pen.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale relativa ai reati connessi agli stupefacenti (detenzione e spaccio); indicata per individuare la fattispecie-reato oggetto delle condanne considerate nella continuazione.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale collegata alle circostanze aggravanti per reati in materia di stupefacenti; citata come parte della pena complessiva nella sentenza base.

  • art. 671 c.p.p.

    Norma procedurale che disciplina la revisione del trattamento sanzionatorio in sede di esecuzione per l'accertamento di vincoli di continuazione tra sentenze; norma invocata per la rideterminazione della pena dall'ufficio esecuzione.

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Principio che impone la motivazione sugli aumenti di pena per i reati-satellite e il rispetto dei parametri di proporzionalità (limite del triplo della pena base); la Corte ha richiamato l'obbligo di motivare distintamente gli aumenti e di consentire il controllo del percorso logico-giuridico.

  • art. 132 cod. pen.

    Criteri generali per la determinazione della pena (circostanze e criteri), richiamati dalla Corte come parametri che il giudice deve esplicitare nella motivazione degli aumenti per continuazione.

  • art. 133 cod. pen.

    Ulteriori criteri per la determinazione della pena (finalità di speciali esigenze), usati dalla Corte per richiedere che il giudice dell'esecuzione espliciti la valutazione comparativa tra reati-base e reati-satellite.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione che ridetermina la pena per vincolo di continuazione deve indicare la pena base (reato più grave) e motivare distintamente l'aumento per ciascun reato-satellite, non limitandosi a richiamare genericamente omogeneità o contiguità temporale.
  • La motivazione richiesta sugli aumenti è proporzionale alla loro entità: aumenti significativi rispetto alle pene già inflitte richiedono spiegazioni analitiche in relazione al numero degli episodi, alla loro omogeneità, gravità e alle pene già comminate nei reati interni.
  • Il rispetto formale del limite legale (ad es. il triplo della pena base) non è di per sé sufficiente; il giudice deve comunque rendere verificabile il percorso logico-giuridico seguito nella determinazione del cumulo per continuazione.
  • La mancata adeguata motivazione sul quantum degli aumenti comporta l'annullamento del provvedimento impugnato e il rinvio per nuovo giudizio al giudice dell'esecuzione.
  • In casi simili, difesa e parte pubblica devono contestare o sostenere, con argomentazioni specifiche, la proporzionalità degli aumenti (numero e qualità dei fatti, sovrapposizione temporale e territoriale, gravità) per consentire al giudice di formulare una motivazione esauriente.

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