Cassazione Penale, Sentenza n. 11573/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, per un nuovo giudizio libero nel merito ma conforme ai principi di motivazione e proporzionalità richiamati. Non è stata resa una nuova quantificazione definitiva della pena dalla Cassazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'erronea quantificazione e della carenza di motivazione nella rideterminazione della pena ex art. 671 c.p.p.: si censura l'aumento per continuazione attribuito al reato-satellite (anni 2 e mesi 8) come sproporzionato rispetto all'aumento interno riconosciuto nella sentenza base (mesi 8) nonché la mancata spiegazione del percorso logico-giuridico in rapporto al numero, all'omogeneità e alla gravità dei fatti, violando i criteri di proporzionalità e motivazione richiesti dagli artt. 81, secondo comma, 132 e 133 cod. pen.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale relativa ai reati connessi agli stupefacenti (detenzione e spaccio); indicata per individuare la fattispecie-reato oggetto delle condanne considerate nella continuazione.
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale collegata alle circostanze aggravanti per reati in materia di stupefacenti; citata come parte della pena complessiva nella sentenza base.
art. 671 c.p.p.
Norma procedurale che disciplina la revisione del trattamento sanzionatorio in sede di esecuzione per l'accertamento di vincoli di continuazione tra sentenze; norma invocata per la rideterminazione della pena dall'ufficio esecuzione.
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Principio che impone la motivazione sugli aumenti di pena per i reati-satellite e il rispetto dei parametri di proporzionalità (limite del triplo della pena base); la Corte ha richiamato l'obbligo di motivare distintamente gli aumenti e di consentire il controllo del percorso logico-giuridico.
art. 132 cod. pen.
Criteri generali per la determinazione della pena (circostanze e criteri), richiamati dalla Corte come parametri che il giudice deve esplicitare nella motivazione degli aumenti per continuazione.
art. 133 cod. pen.
Ulteriori criteri per la determinazione della pena (finalità di speciali esigenze), usati dalla Corte per richiedere che il giudice dell'esecuzione espliciti la valutazione comparativa tra reati-base e reati-satellite.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione che ridetermina la pena per vincolo di continuazione deve indicare la pena base (reato più grave) e motivare distintamente l'aumento per ciascun reato-satellite, non limitandosi a richiamare genericamente omogeneità o contiguità temporale.
- La motivazione richiesta sugli aumenti è proporzionale alla loro entità: aumenti significativi rispetto alle pene già inflitte richiedono spiegazioni analitiche in relazione al numero degli episodi, alla loro omogeneità, gravità e alle pene già comminate nei reati interni.
- Il rispetto formale del limite legale (ad es. il triplo della pena base) non è di per sé sufficiente; il giudice deve comunque rendere verificabile il percorso logico-giuridico seguito nella determinazione del cumulo per continuazione.
- La mancata adeguata motivazione sul quantum degli aumenti comporta l'annullamento del provvedimento impugnato e il rinvio per nuovo giudizio al giudice dell'esecuzione.
- In casi simili, difesa e parte pubblica devono contestare o sostenere, con argomentazioni specifiche, la proporzionalità degli aumenti (numero e qualità dei fatti, sovrapposizione temporale e territoriale, gravità) per consentire al giudice di formulare una motivazione esauriente.
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