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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07114/2026 del 25/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di somme dovute in relazione a rapporti bancari e di finanziamento agrario, emesso nei confronti della debitrice principale e dei fideiussori. In primo grado l’opposizione era stata respinta; in appello, invece, la Corte territoriale ha dichiarato la nullità di alcuni contratti di fideiussione ritenendo che contenessero clausole riproduttive di uno schema ABI ritenuto dall’Autorità frutto di un’intesa restrittiva della concorrenza, e ha poi esteso la nullità all’intero contratto. La ricorrente per cassazione ha dedotto cinque motivi: 1) vizio di motivazione per mancato esame di un documento che, a suo dire, escludeva la presenza delle clausole contestate in una delle fideiussioni; 2) violazione del contraddittorio e delle norme processuali, sostenendo che la questione di nullità era stata introdotta solo in comparsa conclusionale in appello e che, ove rilevata d’ufficio, avrebbe imposto la rimessione delle parti sul punto ex art. 101, comma 2, c.p.c.; 3) violazione delle norme sulla fideiussione e della disciplina antitrust, affermando che l’eventuale nullità delle intese a monte non comporta la nullità integrale dei contratti a valle; 4) violazione dell’onere della prova e dei principi in tema di valutazione del materiale probatorio; 5) violazione delle norme sulla nullità parziale e conservazione del contratto, sostenendo che, al più, sarebbero nulle le sole clausole anticoncorrenziali accessorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al secondo motivo. Ha ritenuto che la Corte d’appello avesse fatto applicazione non corretta dell’art. 101, comma 2, c.p.c., perché, avendo inteso porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio e connotata da profili di fatto e di diritto, avrebbe dovuto assegnare alle parti un termine per memorie e assicurare il pieno contraddittorio, non potendo reputare sufficiente la sola possibilità di controdedurre con memoria di replica. Da ciò è derivata la nullità della sentenza impugnata. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi, tutti attinenti al merito della nullità delle fideiussioni e alla sua eventuale estensione. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    "Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione"

    Il rilievo d’ufficio di una questione, quando involga profili di fatto o misti di fatto e diritto, è subordinato all’attivazione dello specifico contraddittorio scritto previsto dalla norma; non è sufficiente una generica possibilità di replica.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Invocato come vizio di motivazione per omesso esame di un documento; il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per dedurre nullità della sentenza per violazione del contraddittorio; il tema è stato accolto sotto il profilo processuale.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per lamentare ultrapetizione/violazione del contraddittorio; non è stato esaminato autonomamente per assorbimento.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo connesso alla deduzione di nuove questioni in appello; non decisivo ai fini della ratio decidendi.

  • art. 190 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la possibilità di introdurre nuove questioni in comparsa conclusionale; assorbito.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per censurare l’introduzione in appello di nuove eccezioni; assorbito.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la decadenza dalle eccezioni non riproposte; assorbito.

  • art. 1421 c.c.

    Richiamato con riferimento al potere-dovere del giudice di rilevare d’ufficio la nullità; la Corte ha ritenuto che tale potere vada esercitato nel rispetto del contraddittorio.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione all’onere probatorio; non decisivo nel merito della ratio decidendi.

  • artt. 1418, 1419, 1367 c.c.

    Richiamati nei motivi di merito sulla nullità parziale e sulla conservazione del contratto; i relativi profili sono rimasti assorbiti.

  • artt. 1936 ss. c.c.

    Richiamati per la disciplina della fideiussione; i motivi sono stati assorbiti.

  • art. 2 l. n. 287/1990

    Richiamato per la presunta intesa restrittiva della concorrenza relativa allo schema fideiussorio.

  • art. 15 l. n. 287/1990

    Richiamato nel contesto della disciplina antitrust; non oggetto di statuizione autonoma.

Massime di principio

  • Quando il giudice intende fondare la decisione su una questione rilevata d’ufficio e tale questione non è di puro diritto ma richiede accertamenti di fatto o valutazioni miste di fatto e diritto, deve attivare il contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c., assegnando alle parti un termine per memorie; la sola possibilità di controreplicare non è sufficiente.
  • La violazione del meccanismo del contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio comporta nullità della decisione.
  • Se la nullità processuale assorbe la decisione di merito, i motivi di ricorso che attengono al merito della controversia restano assorbiti e dovranno essere esaminati dal giudice di rinvio.
  • L’introduzione di una questione nuova in sede di comparsa conclusionale non può essere sanata dalla sola qualificazione del vizio come rilevabile d’ufficio, quando per decidere occorrano nuove allegazioni o attività probatorie delle parti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFideiussione
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàLitisconsorzio necessario

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