Sentenza del 08/05/2019 n. 12112 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato per cassazione la sentenza della CTR Lombardia, lamentando l'omessa motivazione su elementi decisivi ai fini dell'esclusione dall'IRAP. In particolare, sostenevano che il reddito dello studio derivasse quasi integralmente dal lavoro personale di uno dei professionisti, che l'altro contribuisse solo marginalmente, che mancassero dipendenti e collaboratori stabili e che i beni strumentali, l'immobile adibito a studio e i compensi a terzi fossero di entità minima o comunque non eccedenti il necessario. Secondo i ricorrenti, mancava quindi il presupposto dell'autonoma organizzazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato il motivo di omessa o insufficiente motivazione. Ha confermato la valutazione della CTR secondo cui l'esercizio dell'attività in forma associata comportava collaborazione reciproca, integrazione delle competenze, interscambiabilità e sostituibilità tra i professionisti, elementi idonei a concorrere alla produzione del reddito attraverso una struttura organizzata. Sono stati inoltre considerati rilevanti la disponibilità di uno studio, i relativi costi di gestione, i beni strumentali e i compensi corrisposti a terzi. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.500 euro, oltre accessori, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Omessa motivazione su due punti decisivi della controversia
Il vizio di motivazione è configurabile solo quando la sentenza ometta completamente l'esame di elementi decisivi, presenti un contrasto insanabile nelle argomentazioni oppure non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
Ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale
In caso di rigetto integrale o di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello originariamente dovuto.
IRAP e presupposto dell'autonoma organizzazione
Il reddito di uno studio professionale associato è assoggettato all'IRAP a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati
Lo studio professionale associato è normalmente soggetto a IRAP; spetta al contribuente dimostrare concretamente che il reddito deriva esclusivamente dall'attività personale dei professionisti, senza un'autonoma organizzazione produttiva.
Massime di principio
- Per gli studi professionali associati, l'assoggettamento a IRAP tende a essere considerato sussistente, salvo prova concreta che il reddito derivi esclusivamente dal lavoro personale dei singoli associati.
- La mera assenza di dipendenti non esclude necessariamente l'autonoma organizzazione: possono rilevare la collaborazione e l'integrazione tra i professionisti, la struttura associativa, i locali, i beni strumentali e i compensi a terzi.
- La valutazione deve essere complessiva e concreta: non è decisiva la presenza isolata di un singolo bene o costo, ma il modo in cui l'insieme delle risorse contribuisce alla produzione del reddito.
- Per contestare l'IRAP non basta affermare che i beni strumentali sono modesti o che i compensi a terzi sono marginali; occorre documentare la loro effettiva natura, entità e irrilevanza organizzativa.
- In cassazione non è sufficiente proporre una diversa lettura dei fatti: il vizio di motivazione ricorre solo in presenza di omissioni decisive o di una motivazione illogica e incomprensibile.
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