Sentenza del 30/10/2019 n. 27793 - Corte di Cassazione
Contenzioso - Istruzione probatoria - Relazione di società di revisione dei bilanci - Acquisizione da parte del giudice tributario - Valore probatorio - Limiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società hanno impugnato la decisione tributaria che aveva confermato il rigetto delle istanze di condono e l'annullamento delle dichiarazioni dei redditi relative al 2002. I ricorrenti contestavano, da un lato, la validità delle notifiche, sostenendo che le società erano già state cancellate dal Registro delle imprese e che gli atti avrebbero dovuto essere notificati agli ultimi soci; dall'altro, sostenevano di aver operato già nel 2002 e invocavano la data certa, anche mediante scritture contabili, controlli pubblicistici e relazione della società di revisione. Deducevano inoltre l'effetto preclusivo del condono fiscale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto valide le notifiche, poiché effettuate entro un anno dalla cancellazione presso la sede sociale e ricevute dal legale rappresentante di una società che era socia delle società estinte. Ha inoltre confermato che non era stata provata l'effettiva esistenza e operatività delle società nel 2002: l'iscrizione fiscale e camerale risultava effettuata solo nel 2003, mancavano documenti con data certa e non erano state dimostrate concrete attività o movimentazioni finanziarie. La relazione della società di revisione, astrattamente idonea a fornire elementi probatori qualificati, non era stata prodotta in giudizio. Il condono non poteva quindi perfezionarsi, perché presupponeva l'esistenza effettiva delle società e lo svolgimento di attività economica nell'anno interessato. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 15.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 2495, comma 2, codice civile
La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società.
Dopo la cancellazione della società, entro l'anno può essere notificato l'atto presso l'ultima sede sociale, con effetti nei confronti dei soci, in ragione del fenomeno successorio relativo ai rapporti ancora pendenti.
Art. 2704 codice civile
La scrittura privata è opponibile ai terzi quanto alla sua data solo quando ricorrono le condizioni previste dalla norma o fatti equipollenti idonei a dimostrare con pari certezza l'anteriorità della formazione dell'atto.
Art. 65, comma 4, D.P.R. n. 600/1973
La disciplina della notificazione nell'ultimo domicilio del debitore deceduto è stata richiamata come criterio coerente con la notificazione agli aventi causa delle società estinte.
Art. 9, legge n. 289/2002
Il condono fiscale presuppone l'esistenza del soggetto e del rapporto tributario relativo al periodo d'imposta definito; non può operare in assenza dell'effettiva esistenza e attività economica della società.
Art. 2, comma 44, legge n. 350/2003
La disposizione estendeva la definizione agevolata a determinati periodi d'imposta, ma non elimina il requisito sostanziale dell'esistenza effettiva del contribuente e dell'attività nel periodo interessato.
Art. 106, D.Lgs. n. 385/1993
Il riferimento all'iscrizione nell'elenco degli intermediari finanziari era invocato per valorizzare i controlli contabili pubblicistici, ma non è stato ritenuto sufficiente in assenza della produzione della relativa certificazione.
Massime di principio
- La cancellazione di una società non impedisce, entro l'anno, la notificazione presso l'ultima sede sociale, soprattutto quando l'atto è ricevuto da un soggetto riconducibile agli ultimi soci o ai loro rappresentanti.
- Per rendere opponibile al Fisco l'esistenza anteriore di una società o di un rapporto contrattuale occorrono documenti con data certa o fatti equipollenti capaci di dimostrare con elevata certezza la data dell'atto.
- Una relazione di revisione può avere rilevante forza dimostrativa, ma deve essere concretamente prodotta nel processo; la sua efficacia non equivale a una presunzione assoluta di veridicità e può essere superata con documentazione specifica che dimostri errori o inadempimenti del revisore.
- Scritture provenienti da società coinvolte nello stesso circuito economico contestato possono essere valutate con particolare cautela e non costituiscono necessariamente prova qualificata dell'effettività delle operazioni.
- Nel diritto tributario rileva l'esistenza effettiva della società e dell'attività economica, non la mera apparenza societaria o la sola predisposizione di atti formali.
- Un condono fiscale non sana l'inesistenza sostanziale del contribuente o dell'attività nel periodo d'imposta: gli adempimenti formali e il pagamento non bastano se manca il presupposto dell'esistenza del rapporto tributario.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 30 ott 2019Sentenza del 30/10/2019 n. 79 - Comm. Trib. Prov. Asti
- Sentenza · 30 ott 2019Sentenza del 30/10/2019 n. 227 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 30 ott 2019Sentenza del 30/10/2019 n. 1154 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 30 ott 2019Sentenza del 30/10/2019 n. 1157 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 30 ott 2019Sentenza del 30/10/2019 n. 5790 - Comm. Trib. Prov. Cosenza
- Sentenza · 30 ott 2019Sentenza del 30/10/2019 n. 5795 - Comm. Trib. Prov. Cosenza
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →