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Sentenza

Sentenza del 30/10/2019 n. 27793 - Corte di Cassazione

Contenzioso - Istruzione probatoria - Relazione di società di revisione dei bilanci - Acquisizione da parte del giudice tributario - Valore probatorio - Limiti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le società hanno impugnato la decisione tributaria che aveva confermato il rigetto delle istanze di condono e l'annullamento delle dichiarazioni dei redditi relative al 2002. I ricorrenti contestavano, da un lato, la validità delle notifiche, sostenendo che le società erano già state cancellate dal Registro delle imprese e che gli atti avrebbero dovuto essere notificati agli ultimi soci; dall'altro, sostenevano di aver operato già nel 2002 e invocavano la data certa, anche mediante scritture contabili, controlli pubblicistici e relazione della società di revisione. Deducevano inoltre l'effetto preclusivo del condono fiscale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto valide le notifiche, poiché effettuate entro un anno dalla cancellazione presso la sede sociale e ricevute dal legale rappresentante di una società che era socia delle società estinte. Ha inoltre confermato che non era stata provata l'effettiva esistenza e operatività delle società nel 2002: l'iscrizione fiscale e camerale risultava effettuata solo nel 2003, mancavano documenti con data certa e non erano state dimostrate concrete attività o movimentazioni finanziarie. La relazione della società di revisione, astrattamente idonea a fornire elementi probatori qualificati, non era stata prodotta in giudizio. Il condono non poteva quindi perfezionarsi, perché presupponeva l'esistenza effettiva delle società e lo svolgimento di attività economica nell'anno interessato. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 15.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 2495, comma 2, codice civile

    La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società.

    Dopo la cancellazione della società, entro l'anno può essere notificato l'atto presso l'ultima sede sociale, con effetti nei confronti dei soci, in ragione del fenomeno successorio relativo ai rapporti ancora pendenti.

  • Art. 2704 codice civile

    La scrittura privata è opponibile ai terzi quanto alla sua data solo quando ricorrono le condizioni previste dalla norma o fatti equipollenti idonei a dimostrare con pari certezza l'anteriorità della formazione dell'atto.

  • Art. 65, comma 4, D.P.R. n. 600/1973

    La disciplina della notificazione nell'ultimo domicilio del debitore deceduto è stata richiamata come criterio coerente con la notificazione agli aventi causa delle società estinte.

  • Art. 9, legge n. 289/2002

    Il condono fiscale presuppone l'esistenza del soggetto e del rapporto tributario relativo al periodo d'imposta definito; non può operare in assenza dell'effettiva esistenza e attività economica della società.

  • Art. 2, comma 44, legge n. 350/2003

    La disposizione estendeva la definizione agevolata a determinati periodi d'imposta, ma non elimina il requisito sostanziale dell'esistenza effettiva del contribuente e dell'attività nel periodo interessato.

  • Art. 106, D.Lgs. n. 385/1993

    Il riferimento all'iscrizione nell'elenco degli intermediari finanziari era invocato per valorizzare i controlli contabili pubblicistici, ma non è stato ritenuto sufficiente in assenza della produzione della relativa certificazione.

Massime di principio

  • La cancellazione di una società non impedisce, entro l'anno, la notificazione presso l'ultima sede sociale, soprattutto quando l'atto è ricevuto da un soggetto riconducibile agli ultimi soci o ai loro rappresentanti.
  • Per rendere opponibile al Fisco l'esistenza anteriore di una società o di un rapporto contrattuale occorrono documenti con data certa o fatti equipollenti capaci di dimostrare con elevata certezza la data dell'atto.
  • Una relazione di revisione può avere rilevante forza dimostrativa, ma deve essere concretamente prodotta nel processo; la sua efficacia non equivale a una presunzione assoluta di veridicità e può essere superata con documentazione specifica che dimostri errori o inadempimenti del revisore.
  • Scritture provenienti da società coinvolte nello stesso circuito economico contestato possono essere valutate con particolare cautela e non costituiscono necessariamente prova qualificata dell'effettività delle operazioni.
  • Nel diritto tributario rileva l'esistenza effettiva della società e dell'attività economica, non la mera apparenza societaria o la sola predisposizione di atti formali.
  • Un condono fiscale non sana l'inesistenza sostanziale del contribuente o dell'attività nel periodo d'imposta: gli adempimenti formali e il pagamento non bastano se manca il presupposto dell'esistenza del rapporto tributario.

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