Sentenza del 21/06/2016 n. 4015 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Studi di settore - Standard di riferimento -- Eccezioni del contribuente - Dimostrazione di applicabilità dello standard al caso concreto - Obbligo di motivazione dell'atto di accertamento - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato l'utilizzo dello studio di settore, sostenendo la presenza di condizioni e specificità concrete dell'attività economica tali da escludere l'applicabilità dello standard o da renderlo non rappresentativo per il periodo interessato. Ha inoltre contestato l'insufficiente motivazione dell'atto di accertamento, che avrebbe dovuto spiegare perché lo standard fosse concretamente applicabile e perché le eccezioni sollevate fossero state disattese.
La decisione
La contestazione è stata accolta sul principio che il contribuente può dimostrare senza limitazioni l'esistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dall'ambito di applicazione degli studi di settore o che evidenziano specificità dell'attività incompatibili con lo standard. L'Amministrazione, a sua volta, deve motivare l'accertamento dimostrando l'applicabilità concreta dello standard prescelto e indicando le ragioni per cui non accoglie le osservazioni del contribuente. Un atto privo di tale motivazione non è adeguatamente giustificato.
Norme richiamate
Decreto-legge n. 331/1993, art. 62-bis
La norma costituisce il fondamento degli studi di settore, ma il loro utilizzo non è automatico: occorre verificare la concreta riferibilità dello standard all'attività e alla situazione del contribuente.
Cassazione, sentenze n. 2368/2013 e n. 5852/2013
La giurisprudenza conferma che il contribuente può fornire ogni prova utile per dimostrare l'inapplicabilità o la non rappresentatività dello studio di settore e che l'Amministrazione deve motivare specificamente sia l'applicabilità dello standard sia il rigetto delle eccezioni.
Massime di principio
- Gli studi di settore costituiscono uno strumento presuntivo e non determinano automaticamente il reddito accertabile: l'Amministrazione deve dimostrarne la concreta applicabilità al caso specifico.
- Il contribuente può contestare lo standard con qualsiasi elemento idoneo a provare condizioni personali, aziendali o economiche particolari che rendano il risultato non rappresentativo.
- La motivazione dell'accertamento deve confrontarsi in modo puntuale con le osservazioni del contribuente; una motivazione generica o meramente fondata sullo scostamento dallo standard può essere insufficiente.
- In situazioni analoghe, è importante documentare tempestivamente le peculiarità dell'attività e verificare che l'atto impositivo spieghi sia la scelta dello standard sia il motivo del mancato accoglimento delle giustificazioni fornite.
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