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Sentenza

Sentenza del 21/06/2016 n. 4015 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Studi di settore - Standard di riferimento -- Eccezioni del contribuente - Dimostrazione di applicabilità dello standard al caso concreto - Obbligo di motivazione dell'atto di accertamento - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato l'utilizzo dello studio di settore, sostenendo la presenza di condizioni e specificità concrete dell'attività economica tali da escludere l'applicabilità dello standard o da renderlo non rappresentativo per il periodo interessato. Ha inoltre contestato l'insufficiente motivazione dell'atto di accertamento, che avrebbe dovuto spiegare perché lo standard fosse concretamente applicabile e perché le eccezioni sollevate fossero state disattese.

La decisione

La contestazione è stata accolta sul principio che il contribuente può dimostrare senza limitazioni l'esistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dall'ambito di applicazione degli studi di settore o che evidenziano specificità dell'attività incompatibili con lo standard. L'Amministrazione, a sua volta, deve motivare l'accertamento dimostrando l'applicabilità concreta dello standard prescelto e indicando le ragioni per cui non accoglie le osservazioni del contribuente. Un atto privo di tale motivazione non è adeguatamente giustificato.

Norme richiamate

  • Decreto-legge n. 331/1993, art. 62-bis

    La norma costituisce il fondamento degli studi di settore, ma il loro utilizzo non è automatico: occorre verificare la concreta riferibilità dello standard all'attività e alla situazione del contribuente.

  • Cassazione, sentenze n. 2368/2013 e n. 5852/2013

    La giurisprudenza conferma che il contribuente può fornire ogni prova utile per dimostrare l'inapplicabilità o la non rappresentatività dello studio di settore e che l'Amministrazione deve motivare specificamente sia l'applicabilità dello standard sia il rigetto delle eccezioni.

Massime di principio

  • Gli studi di settore costituiscono uno strumento presuntivo e non determinano automaticamente il reddito accertabile: l'Amministrazione deve dimostrarne la concreta applicabilità al caso specifico.
  • Il contribuente può contestare lo standard con qualsiasi elemento idoneo a provare condizioni personali, aziendali o economiche particolari che rendano il risultato non rappresentativo.
  • La motivazione dell'accertamento deve confrontarsi in modo puntuale con le osservazioni del contribuente; una motivazione generica o meramente fondata sullo scostamento dallo standard può essere insufficiente.
  • In situazioni analoghe, è importante documentare tempestivamente le peculiarità dell'attività e verificare che l'atto impositivo spieghi sia la scelta dello standard sia il motivo del mancato accoglimento delle giustificazioni fornite.

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