Circolare numero 90 del 28-08-2026
Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative per l’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e l’Organizzazione sindacale NURSIND (NURSIND) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 23 giugno 2026 tra INPS e NURSIND per la riscossione, mediante trattenuta sulle pensioni, dei contributi sindacali dovuti dagli associati. Sono disciplinati i pensionati interessati, le modalità di rilascio, decorrenza e revoca delle deleghe, le aliquote contributive, gli oneri finanziari a carico del sindacato, i controlli e le penali, nonché le ipotesi di recesso, risoluzione o sospensione della convenzione. Sono inoltre indicati il codice INPS EP e i conti contabili da utilizzare.
Convenzione INPS-NURSIND per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni, valida fino al 31 dicembre 2027.
Convenzione INPS-NURSIND per la riscossione dei contributi sindacali
La circolare illustra le regole applicabili alla convenzione sottoscritta il 23 giugno 2026 tra l’INPS e l’Organizzazione sindacale NURSIND per la riscossione dei contributi sindacali dovuti dagli associati titolari di prestazioni pensionistiche. La convenzione, adottata sulla base dello schema approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 80 del 27 maggio 2026, è valida fino al 31 dicembre 2027.
Soggetti interessati e prestazioni ammesse
Il servizio riguarda i pensionati che conferiscono una delega personale e volontaria, sottoscritta dal titolare della pensione. Possono utilizzare la trattenuta sulla pensione i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico:
- dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
- delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- degli altri fondi obbligatori di previdenza, sostitutivi o integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria, gestiti dall’INPS;
- delle Casse pensionistiche della Gestione pubblica, in virtù del rinvio previsto dall’articolo 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364.
Sono esclusi i titolari di pensione o assegno sociale, poiché l’articolo 23-octies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, si riferisce alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega
L’autorizzazione alla trattenuta viene perfezionata mediante trasmissione telematica all’INPS dell’apposito modulo predisposto dall’Istituto. Il modulo deve indicare espressamente:
- la misura del contributo sindacale;
- le autorizzazioni necessarie al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e coordinato con il regolamento (UE) 2016/679;
- la sottoscrizione del titolare della pensione;
- gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
Presentazione e decorrenza
Quando la delega è presentata insieme alla domanda di pensione, essa produce effetti dalla data di decorrenza della pensione. I relativi dati sono trasmessi all’INPS con le stesse modalità telematiche previste per la domanda di prestazione.
Nel caso di pensione già in essere, NURSIND trasmette telematicamente i dati della delega secondo le specifiche tecniche dell’INPS, allegando in formato digitale la delega acquisita e la copia di un documento d’identità valido. La delega produce effetti:
- dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega;
- per i trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione pubblica, entro tre mesi dalla data di rilascio.
NURSIND deve custodire l’originale della delega sottoscritta e la copia del documento d’identità fino alla scadenza dei termini ordinari di prescrizione, nel rispetto delle regole sulla conservazione sostitutiva. La conservazione deve garantire l’identificazione del soggetto che ha formato il documento, l’integrità e immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle misure di sicurezza.
Revoca e sostituzione della delega
Il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e NURSIND; le comunicazioni relative a tale rapporto devono quindi essere indirizzate all’Organizzazione sindacale. Il pensionato può tuttavia comunicare direttamente all’INPS la revoca della delega, indicando l’Organizzazione revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido. L’INPS elabora la richiesta e ne informa NURSIND.
Su una singola prestazione può essere attiva una sola delega. Se viene trasmessa una nuova delega mentre è ancora attiva quella a favore di un’altra Organizzazione sindacale, la nuova delega produce effetti soltanto se è preceduta dalla revoca della delega esistente. La revoca deve indicare l’Organizzazione revocata e gli estremi del documento del revocante.
Quando acquisisce contestualmente una nuova delega e la relativa revoca, NURSIND deve trasmettere entrambe in formato digitale e conservarne gli originali insieme alla copia del documento d’identità. L’INPS comunica l’acquisizione della revoca al soggetto che l’ha inviata e all’Organizzazione revocata. La revoca decorre dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione interessata.
Misura del contributo sindacale
Il contributo, indicato nel modulo di delega, è calcolato in percentuale sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima. Sono esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati e gli assegni accessori ai trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione pubblica erogati ai grandi invalidi per servizio.
Le aliquote sono progressive:
- 0,50% sulla quota compresa entro l’importo del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
- 0,40% sulla quota eccedente il trattamento minimo e non superiore al doppio del trattamento minimo FPLD;
- 0,35% sulla quota eccedente il doppio del trattamento minimo FPLD.
Rapporti finanziari e costi del servizio
Le modalità di versamento delle quote e le spese sostenute dall’INPS sono regolate dagli articoli 6 e 7 della convenzione. Gli adempimenti finanziari sono gestiti a livello centrale tra la Direzione generale dell’INPS e NURSIND.
Per il servizio NURSIND deve corrispondere:
- 5.400,00 euro una tantum per gli oneri di attivazione, da versare prima della stipula;
- il costo fisso annuale di gestione, dovuto anche in assenza di deleghe attive;
- il costo relativo al numero complessivo di deleghe e revoche lavorate nell’anno.
L’INPS determina annualmente, con apposito provvedimento e sulla base della contabilità analitica risultante dal Rendiconto generale, sia il costo fisso annuale sia il costo unitario per l’acquisizione e la revoca delle deleghe. Sono inoltre a carico di NURSIND tutte le spese e gli ulteriori oneri connessi alla convenzione.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
La convenzione non deve determinare oneri aggiuntivi per l’INPS. L’Istituto resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e NURSIND e non risponde delle vicende relative a tale rapporto.
NURSIND esonera l’INPS da ogni responsabilità derivante dal rapporto associativo. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, qualora l’Organizzazione risulti definitivamente soccombente, essa deve rimborsare all’interessato la ritenuta effettuata.
L’INPS è inoltre sollevato da responsabilità verso terzi, compresi gli effetti di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione, anche quando i pignoramenti siano stati avviati o eseguiti prima della stipula. NURSIND deve rimborsare, a semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’INPS quando l’Istituto sia convenuto o chiamato in giudizio per controversie connesse ai rapporti tra associati e Organizzazione sindacale. La quantificazione avviene secondo la normativa vigente sui compensi professionali.
Recesso, risoluzione e sospensione
L’INPS può recedere unilateralmente dalla convenzione in caso di mancato rispetto degli obblighi di NURSIND, di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo, di dubbi sul legittimo esercizio dei poteri statutari, di sopravvenienze normative che rendano necessario un nuovo testo convenzionale, di eccessiva onerosità del servizio per eventi straordinari e imprevedibili ai sensi dell’articolo 1467 del codice civile o di mancato pagamento del saldo del costo fisso annuale.
Prima del recesso, l’INPS deve comunicare a NURSIND la decisione motivata. L’Organizzazione dispone di 30 giorni dal ricevimento per presentare osservazioni scritte e documentate. Entro i successivi 30 giorni l’INPS comunica il recesso, motivando il mancato accoglimento delle osservazioni, oppure comunica che non intende procedere.
L’INPS può risolvere unilateralmente di diritto la convenzione, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, nei seguenti casi:
- perdita dei requisiti di legge per la stipula;
- mancato possesso o perdita dei requisiti previsti dalla convenzione o attestati mediante dichiarazione sostitutiva;
- pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS o di altre pubbliche amministrazioni;
- misure inibitorie adottate dalle autorità giudiziarie o amministrative nei confronti dell’Organizzazione, del legale rappresentante o di altri titolari di cariche;
- uso della convenzione per finalità diverse o fuorvianti;
- violazione della buona fede, compreso l’abuso dei diritti o delle facoltà conferite;
- misure cautelari personali nei confronti di persone che ricoprono cariche sociali, per fatti compiuti nell’esercizio delle funzioni e potenzialmente pregiudizievoli per il servizio;
- violazione degli obblighi in materia di protezione dei dati personali previsti dall’articolo 13;
- perdita, anche temporanea, della capacità generale di contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 94 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o di altre norme applicabili;
- applicazione di penali superiori al 10% del totale delle quote sindacali riversate a NURSIND nell’anno di riferimento.
La risoluzione viene comunicata tramite PEC. La cessazione del servizio conseguente al recesso o alla risoluzione è immediata, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali. L’INPS può inoltre sospendere l’efficacia della convenzione se NURSIND è sottoposta a indagini giudiziarie per reati connessi alla sfera patrimoniale. Tutte le comunicazioni relative a tali vicende devono essere effettuate tramite PEC.
Controlli e penali
L’INPS si riserva di sottoporre annualmente a controllo a campione almeno l’1% delle deleghe trasmesse da NURSIND, secondo modalità e tempi comunicati all’Organizzazione. Sono inoltre controllate le deleghe che determinano il blocco funzionale dell’operatore sindacale per difformità tra i dati trasmessi e quelli presenti nella banca dati INPS.
NURSIND deve trasmettere entro 30 giorni dalla richiesta inviata via PEC la documentazione conservata, comprendente l’originale della delega, la copia del documento d’identità e l’eventuale ulteriore documentazione del pensionato. L’invio avviene esclusivamente tramite PEC; solo quando ritenuto necessario dall’INPS può essere richiesto l’invio con raccomandata alla Direzione centrale Organizzazione.
Le irregolarità accertate comportano l’applicazione di penali graduate in base alla gravità dell’inadempimento, secondo l’articolo 10 della convenzione. Se l’importo complessivo delle penali supera il 10% delle quote sindacali riversate nell’anno a NURSIND, la convenzione si risolve immediatamente di diritto.
Codice INPS e istruzioni contabili
Il codice INPS assegnato a NURSIND è EP.
Per la rilevazione contabile delle trattenute sono istituiti o utilizzati i seguenti conti:
- GPA29425, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno corrente; il conto è movimentabile esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni pagate;
- GPA18425, per la rilevazione del debito verso NURSIND relativo ai contributi trattenuti e per l’imputazione del pagamento;
- GPA35041, già in uso, per l’imputazione degli accreditamenti a favore del sindacato.
I conti sono movimentati dalla procedura dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni sindacali per i contributi trattenuti sulle pensioni. I rapporti finanziari con NURSIND sono definiti direttamente dalla Direzione generale dell’INPS.
Punti principali
Ambito e durata della convenzione
La convenzione con NURSIND è stata sottoscritta il 23 giugno 2026 sulla base dello schema approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione INPS n. 80 del 27 maggio 2026 e ha validità fino al 31 dicembre 2027.
Soggetti beneficiari
Possono rilasciare la delega i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico delle gestioni previdenziali obbligatorie amministrate dall’INPS, comprese le pensioni delle Casse pensionistiche della Gestione pubblica. Sono esclusi i titolari di pensione o assegno sociale.
Rilascio, trasmissione e conservazione della delega
La delega deve essere conferita telematicamente mediante il modulo INPS, sottoscritto dal pensionato, con indicazione del contributo, delle autorizzazioni privacy e degli estremi di un documento valido. NURSIND deve trasmettere la documentazione secondo le specifiche INPS e conservarne gli originali fino ai termini ordinari di prescrizione.
Decorrenza e revoca
La delega presentata con la domanda di pensione decorre dalla decorrenza della pensione; quella relativa a una pensione già in pagamento opera dalla prima rata non estratta o, per la Gestione pubblica, entro tre mesi dal rilascio. La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile e, su ogni prestazione, può essere attiva una sola delega.
Misura del contributo
Il contributo è calcolato sull’importo lordo delle rate di pensione, inclusa la tredicesima ed esclusi i trattamenti di famiglia e gli assegni accessori indicati dalla convenzione, con aliquote progressive dello 0,50%, 0,40% e 0,35% in relazione alla misura del trattamento minimo FPLD.
Oneri finanziari
NURSIND deve corrispondere 5.400 euro una tantum per l’attivazione, il costo fisso annuo di gestione e il costo unitario per deleghe e revoche lavorate. Gli importi annuali sono determinati dall’INPS sulla base della contabilità analitica.
Responsabilità e rapporti con gli associati
Il rapporto associativo resta estraneo all’INPS. NURSIND deve manlevare l’Istituto, rimborsare le ritenute in caso di deleghe invalide definitivamente accertate e sostenere le spese derivanti da controversie connesse al rapporto associativo o da pignoramenti presso terzi.
Recesso, risoluzione e sospensione
L’INPS può recedere per inadempimenti, contestazioni sull’identità o legittimazione del sindacato, sopravvenienze normative o eccessiva onerosità del servizio, previo contraddittorio scritto. Può inoltre risolvere la convenzione ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile per perdita dei requisiti, irregolarità, conflitti di interesse, violazioni privacy, incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione o penali superiori al 10% delle quote riversate.
Controlli e penali
L’INPS verifica annualmente almeno l’1% delle deleghe e quelle che generano blocchi funzionali per difformità dei dati. NURSIND deve trasmettere la documentazione richiesta entro 30 giorni via PEC. Le irregolarità comportano penali graduate in base alla gravità; oltre la soglia del 10% delle quote riversate si produce la risoluzione di diritto.
Codice e contabilità
Il codice INPS assegnato a NURSIND è EP. Sono istituiti i conti GPA29425 per i contributi trattenuti nell’anno corrente e GPA18425 per il debito verso il sindacato e il pagamento; gli accreditamenti sono imputati al conto GPA35041.
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