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Sentenza

Sentenza n. 704/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento per l’esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 183/2025 emessa dal Tribunale di Pesaro, Sezione Lavoro, resa all’esito del giudizio di cui al r.g. n. 690/2024, pubblicata in data 12.05.2025, notificata in data 20.09.2025, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202600279

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero all'obbligo di eseguire una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Pesaro, Sezione Lavoro, relativa all'assegnazione di somme spettanti per il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 183/2025 del Tribunale di Pesaro, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e aveva condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali al pagamento delle somme indicate per gli anni scolastici riconosciuti, oltre alle spese di lite. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione ed era passata in giudicato. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del titolo giudiziale e ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il TAR ha verificato la procedibilità del ricorso, rilevando il decorso, tra la notificazione della sentenza all'Amministrazione e la proposizione del ricorso, del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha contestato la spettanza né l'azionabilità della pretesa.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso procedibile e fondato, accertando l'inottemperanza al giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Pesaro, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, stabilendo che il commissario assuma le funzioni su istanza diretta della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e provveda entro i successivi 120 giorni, adottando ogni atto necessario all'esecuzione, anche tramite funzionario delegato e con il possibile supporto delle strutture amministrative competenti. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali del 15%, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La sentenza del giudice del lavoro, costituente il titolo da eseguire, aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto al beneficio previsto da tale disposizione e alle somme corrispondenti.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il ricorso di ottemperanza è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • art. 39 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale della disciplina applicata alla distrazione delle spese.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il ricorso per l'esecuzione di una sentenza di condanna contro una pubblica amministrazione è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 14 d.l. 669/1996.
  • La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato, non contestata dall'Amministrazione costituitasi solo formalmente, comporta la dichiarazione di inottemperanza e l'ordine di esecuzione integrale del titolo, salvo quanto eventualmente già corrisposto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a subentrare su istanza del creditore in caso di persistente inerzia.
  • Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione del giudicato può essere incaricato di adottare ogni atto amministrativo e contabile necessario all'adempimento, anche mediante funzionario delegato e con il coordinamento delle strutture amministrative competenti.
  • L'Amministrazione inadempiente al momento della proposizione del giudizio di ottemperanza deve rifondere le spese del relativo processo, anche se non abbia svolto una contestazione sostanziale della pretesa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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