Sentenza del 28/01/2019 n. 210 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
TARSU -aree inidonee alla produzione di rifiuti - disapplicazione automatica -non sussiste - disapplicazione previa dichiarazione - è necessaria. Processo tributario - dichiarazione di terzi professionisti - valore indiziario è tale. TARSU - pretesa tributaria - prescrizione - termine quinquennale - è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che alcune aree dei locali fossero oggettivamente inidonee a produrre rifiuti e che, pertanto, la relativa esclusione dalla TARSU dovesse operare automaticamente. A supporto produceva anche dichiarazioni di professionisti riguardanti lo stato dei luoghi. Veniva inoltre contestata la pretesa tributaria per intervenuta prescrizione.
La decisione
La sentenza ha escluso che la deroga alla TARSU per le aree inidonee alla produzione di rifiuti possa essere applicata automaticamente dal solo ricorrere dei presupposti oggettivi. L'esclusione o la riduzione deve essere indicata nella denuncia originaria o comunque formalmente dichiarata dal contribuente. Le dichiarazioni rese da professionisti sullo stato dei luoghi hanno soltanto valore indiziario e non sono, da sole, sufficienti a dimostrare il diritto all'esenzione. È stato inoltre affermato che la pretesa TARSU si prescrive nel termine quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, del codice civile.
Norme richiamate
Art. 2948, n. 4, codice civile
La pretesa tributaria in tema di TARSU si prescrive in cinque anni.
Il credito TARSU è soggetto a prescrizione quinquennale; il termine decorre secondo le regole applicabili alla singola pretesa e può essere interrotto dagli atti validamente notificati.
Disciplina della TARSU sulle aree non produttive di rifiuti
L'esclusione o la riduzione della tassa per locali o aree inidonei a produrre rifiuti non opera automaticamente. Deve essere specificamente dichiarata dal contribuente nella denuncia originaria, con adeguata individuazione delle superfici interessate.
Principi del processo tributario sulla prova
Le dichiarazioni di terzi, comprese quelle di professionisti, possono essere valutate come elementi indiziari, ma normalmente non costituiscono da sole prova piena dell'inidoneità delle aree alla produzione di rifiuti.
Massime di principio
- Le agevolazioni, esenzioni o riduzioni tributarie relative a specifiche superfici devono essere richieste e documentate tempestivamente dal contribuente; non è prudente fare affidamento su un'applicazione automatica.
- Per ottenere l'esclusione dalla TARSU è necessario identificare con precisione le aree non produttive di rifiuti e indicarle nella denuncia o nella dichiarazione prevista dalla disciplina applicabile.
- Le relazioni o dichiarazioni di professionisti sono utili come elementi di supporto, ma devono essere accompagnate da documentazione oggettiva, planimetrie, fotografie, autorizzazioni o altri elementi idonei a dimostrare lo stato dei luoghi.
- La prescrizione della pretesa TARSU è, in linea generale, quinquennale; occorre tuttavia verificare la data di scadenza, gli atti notificati e gli eventuali eventi interruttivi.
- In caso di contestazione, il contribuente deve distinguere tra l'inesistenza originaria dell'obbligo tributario e la mancata comunicazione di una causa di esclusione: la seconda può impedire il riconoscimento retroattivo dell'agevolazione.
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