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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/400

Regolamento (UE) 2018/400 della Commissione, del 14 marzo 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il principio contabile internazionale (IAS) 40 (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32018R0400

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento recepisce nell’ordinamento UE le modifiche del dicembre 2016 allo IAS 40, chiarendo quando un immobile deve essere riclassificato come investimento immobiliare o viceversa in presenza di un effettivo cambiamento d’uso. Le nuove regole precisano che il mero mutamento delle intenzioni della direzione non basta: occorre un’evidenza concreta del cambiamento nell’uso dell’immobile. Sono inoltre disciplinate le disposizioni transitorie e la data di applicazione, con efficacia per gli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2018.

Modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 per recepire nell’UE le modifiche allo IAS 40 "Investimenti immobiliari" sui cambi di destinazione degli immobili.

Ambito di applicazione

Si applica alle imprese che redigono il bilancio consolidato o d’esercizio secondo i principi contabili internazionali adottati nell’Unione ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002, in particolare per la contabilizzazione degli investimenti immobiliari ai sensi dello IAS 40. Le modifiche riguardano i cambiamenti di uso degli immobili e le relative riclassificazioni contabili; non introduce esclusioni specifiche ulteriori rispetto al quadro IAS/IFRS già applicabile. L’applicazione è obbligatoria negli Stati membri ed è direttamente applicabile; il termine di applicazione per le imprese è fissato al primo esercizio finanziario che inizi il 1° gennaio 2018 o successivamente, con possibilità di applicazione anticipata secondo lo IAS 40 modificato.

Modifica dello IAS 40 in materia di cambiamenti di destinazione degli investimenti immobiliari

Il regolamento modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 per incorporare nell’ordinamento UE le modifiche allo IAS 40 "Investimenti immobiliari" pubblicate dallo IASB l’8 dicembre 2016. La finalità è chiarire in modo più rigoroso quando un immobile deve essere riclassificato, alla luce di un effettivo cambiamento d’uso, tra investimento immobiliare, immobile a uso del proprietario e rimanenze.

Contesto e base giuridica

La Commissione opera sulla base del regolamento (CE) n. 1606/2002, che consente l’adozione dei principi contabili internazionali nell’Unione. Dopo la consultazione dell’EFRAG, la Commissione ha ritenuto che le modifiche allo IAS 40 soddisfacessero i criteri di adozione dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

Ambito materiale delle modifiche allo IAS 40

Le modifiche riguardano i casi in cui un immobile deve cambiare classificazione contabile. Il paragrafo 57, come modificato, afferma che il cambiamento di classificazione è possibile solo quando vi è un cambiamento nell’uso e quando tale cambiamento è supportato da evidenze concrete. Il solo cambiamento delle intenzioni della direzione aziendale non è sufficiente.

Le principali evidenze esemplificative indicate sono:

  • inizio dell’uso da parte del proprietario, oppure avvio di un progetto di sviluppo con prospettiva di uso da parte del proprietario, se l’immobile passa da investimento immobiliare a immobile a uso del proprietario;
  • avvio di un progetto di sviluppo con prospettiva di vendita futura, se l’immobile passa da investimento immobiliare a rimanenza;
  • cessazione dell’uso da parte del proprietario, se l’immobile passa da immobile a uso del proprietario a investimento immobiliare;
  • avvio di un leasing operativo con terzi, se l’immobile passa da rimanenza a investimento immobiliare.

Trattamento di dismissioni e migliorie

Il paragrafo 58 precisa due ipotesi particolari. Se l’entità decide di dismettere un investimento immobiliare senza completarne lo sviluppo, continua a contabilizzarlo come investimento immobiliare fino alla sua eliminazione contabile e non lo riclassifica come rimanenza. Se, invece, l’entità effettua migliorie su un investimento immobiliare già esistente per un futuro uso continuativo come investimento immobiliare, la classificazione resta invariata anche durante il periodo delle migliorie.

Disposizioni transitorie

Le nuove disposizioni introdotte dai paragrafi 84C-84E disciplinano la prima applicazione. Le modifiche si applicano ai cambiamenti nell’uso che si verificano all’inizio o dopo l’inizio dell’esercizio di prima applicazione. Alla data di applicazione iniziale, l’entità deve rivalutare la classificazione degli immobili posseduti e, se necessario, riclassificarli in base ai criteri dei paragrafi 7-14, così da riflettere le condizioni esistenti in tale data.

È prevista, in via facoltativa, l’applicazione retroattiva secondo lo IAS 8, ma solo se ciò è possibile senza utilizzare informazioni note successivamente. Se l’entità riclassifica gli immobili alla data di applicazione iniziale, deve applicare le regole dei paragrafi 59-64 come se la data del cambiamento d’uso coincidesse con la data di applicazione iniziale e imputare eventuali effetti economici al saldo di apertura degli utili portati a nuovo. Gli importi riclassificati devono inoltre essere esposti nella riconciliazione del valore contabile dell’investimento immobiliare prevista dai paragrafi 76 e 79.

Decorrenza e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che le imprese applicano le modifiche al più tardi dal primo esercizio finanziario che inizi il 1° gennaio 2018 o successivamente. Il paragrafo 85G conferma che l’applicazione è richiesta per gli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2018, con facoltà di applicazione anticipata, che deve essere indicata. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Recepimento delle modifiche allo IAS 40

L’articolo 1 modifica il principio contabile internazionale IAS 40 "Investimenti immobiliari" contenuto nell’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008, secondo l’allegato del regolamento. Le modifiche recepiscono gli aggiornamenti pubblicati dall’IASB l’8 dicembre 2016, relativi ai cambiamenti di destinazione degli investimenti immobiliari.

Criterio per i cambiamenti di destinazione

Il paragrafo 57 chiarisce che la riclassificazione di un immobile come investimento immobiliare, o viceversa, è consentita solo quando vi è un cambiamento nell’uso e vi è evidenza di tale cambiamento. Il semplice mutamento delle intenzioni della direzione non costituisce prova sufficiente. Sono elencati esempi tipici di prova: inizio dell’uso da parte del proprietario, avvio di sviluppo per uso del proprietario, avvio di sviluppo per vendita futura, cessazione dell’uso da parte del proprietario, inizio di un leasing operativo con terzi.

Trattamento di dismissioni e migliorie

Il paragrafo 58 stabilisce che, se un’entità decide di dismettere un investimento immobiliare senza completarne lo sviluppo, continua a trattarlo come investimento immobiliare fino alla sua eliminazione contabile, senza riclassificarlo come rimanenza. Analogamente, se l’entità avvia migliorie su un investimento immobiliare esistente per un futuro uso continuativo come investimento immobiliare, esso mantiene tale classificazione durante il periodo delle migliorie.

Disposizioni transitorie

Sono introdotti i paragrafi 84C-84E. Le modifiche si applicano ai cambiamenti nell’uso che si verificano all’inizio o dopo l’inizio dell’esercizio di prima applicazione. Alla data di applicazione iniziale l’entità deve rivalutare la classificazione degli immobili posseduti e, se necessario, riclassificarli secondo i paragrafi 7-14 per riflettere le condizioni esistenti a quella data. È consentita l’applicazione retroattiva ai sensi dello IAS 8 solo se possibile senza usare informazioni successive.

Effetti contabili della riclassificazione

Se l’entità riclassifica gli immobili alla data di applicazione iniziale, deve applicare i paragrafi 59-64 come se la data del cambiamento d’uso coincidesse con la data di applicazione iniziale e rilevare gli importi che sarebbero stati imputati all’utile o perdita come rettifica del saldo di apertura degli utili portati a nuovo. Gli importi riclassificati devono essere indicati nella riconciliazione del valore contabile dell’investimento immobiliare all’inizio e alla fine dell’esercizio prevista dai paragrafi 76 e 79.

Data di applicazione ed entrata in vigore

L’articolo 2 impone alle imprese di applicare le modifiche al più tardi dal primo esercizio finanziario che inizi il 1° gennaio 2018 o successivamente. Il paragrafo 85G precisa che le modifiche si applicano agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2018 ed è consentita l’applicazione anticipata, da indicare in bilancio. L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Come è indicizzato

Materiecontabilitàbilancioprincipi contabili internazionaliinvestimenti immobiliari

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