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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/409

Regolamento (UE) 2018/409 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne

Normativa europea32018R0409

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il quadro del fondo di garanzia per le azioni esterne per includervi le entrate del premio di rischio generate dalle operazioni di finanziamento BEI garantite dall’Unione. Introduce inoltre una disciplina più precisa sul trasferimento al bilancio UE dell’eccedenza del fondo quando supera il 10% degli impegni di capitale in essere. Vengono confermati l’affidamento della gestione finanziaria alla BEI e rafforzati gli obblighi di valutazione e rendicontazione periodica della Commissione verso Parlamento, Consiglio e Corte dei conti.

Modifica del regolamento sul fondo di garanzia per le azioni esterne, con nuove regole su alimentazione del fondo, trasferimento dell’eccedenza al bilancio UE, gestione finanziaria e relazioni periodiche.

Ambito di applicazione

Si applica al fondo di garanzia per le azioni esterne istituito dal regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 e, per effetto delle modifiche, alla sua alimentazione, al meccanismo di accantonamento e versamento dell’eccedenza al bilancio generale dell’Unione, alla gestione finanziaria affidata alla BEI e agli obblighi di reporting della Commissione. Riguarda quindi le istituzioni dell’Unione coinvolte nella gestione del fondo (Commissione, BEI, Parlamento europeo, Consiglio e Corte dei conti) e, indirettamente, le operazioni di finanziamento della BEI garantite dal bilancio UE. Si applica in tutti gli Stati membri in quanto regolamento direttamente applicabile; non contiene esclusioni specifiche ulteriori rispetto al perimetro del fondo e delle operazioni garantite.

Modifica del regolamento sul fondo di garanzia per le azioni esterne

Il regolamento interviene sul regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009, che istituisce il fondo di garanzia per le azioni esterne, con l’obiettivo di rafforzarne la disciplina finanziaria e i meccanismi di controllo. Dai considerando emerge la volontà di destinare al fondo nuove entrate collegate alle operazioni BEI garantite dall’Unione e, al tempo stesso, di tutelare il bilancio generale dell’Unione quando il fondo superi la soglia prestabilita.

Ambito di applicazione

La modifica riguarda il fondo di garanzia per le azioni esterne, la cui gestione finanziaria e la cui alimentazione sono disciplinate dal regolamento del 2009. Gli effetti si riflettono sulle istituzioni e sugli organi dell’Unione coinvolti: Commissione, BEI, Parlamento europeo, Consiglio e Corte dei conti. Il regolamento non introduce un ambito materiale autonomo, ma incide sulle regole di funzionamento del fondo e sulle operazioni di finanziamento della BEI coperte da garanzia dell’Unione.

Alimentazione del fondo

L’articolo 2, come modificato, aggiunge tra le risorse del fondo le entrate del premio di rischio generate nel quadro delle operazioni di finanziamento della BEI per le quali l’Unione fornisce una garanzia remunerata. Si amplia così il novero delle entrate rispetto a quelle già previste, che includevano il versamento annuale del bilancio generale dell’Unione, gli interessi sui reinvestimenti delle disponibilità del fondo e i recuperi dai debitori inadempienti.

Soglia del 10% e trasferimento dell’eccedenza al bilancio UE

L’articolo 3, terzo comma, viene sostituito per precisare il meccanismo di salvaguardia del bilancio dell’Unione. Quando il valore del fondo supera il 10% dell’insieme degli impegni di capitale in essere dell’Unione, l’eccedenza deve essere accreditata al bilancio generale dell’Unione europea. Il versamento avviene in un’unica operazione su una linea specifica dello stato delle entrate del bilancio dell’anno n+1. Il calcolo si basa sulla differenza, determinata all’inizio dell’anno n, tra la soglia del 10% degli impegni di capitale e il valore degli attivi netti del fondo alla fine dell’anno n-1.

Gestione finanziaria e valutazione esterna

Il nuovo articolo 7 conferma che la Commissione affida la gestione finanziaria del fondo alla BEI. Tuttavia, introduce un obbligo di valutazione esterna indipendente da presentare entro il 30 giugno 2019 al Parlamento europeo e al Consiglio. La valutazione deve confrontare l’opportunità di affidare la gestione finanziaria delle attività del fondo e del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile alla Commissione, alla BEI o a una combinazione delle due, tenendo conto di criteri tecnici e istituzionali: infrastrutture tecniche, costi, struttura istituzionale, comunicazione, prestazioni, rendicontabilità, competenze e altri mandati di gestione di attivi per il bilancio dell’Unione. Se necessario, la valutazione deve essere accompagnata da una proposta legislativa.

Relazione annuale e monitoraggio periodico

Il nuovo articolo 8 rafforza gli obblighi informativi della Commissione. Entro il 31 maggio di ogni anno deve essere presentata una relazione annuale al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti sulla gestione del fondo nell’anno civile precedente. La relazione deve includere una panoramica della posizione finanziaria e del funzionamento del fondo, dei flussi finanziari, delle operazioni rilevanti e delle informazioni sui conti finanziari, nonché dati sul capitale residuo dei prestiti garantiti o sulle attività del fondo, oltre alle conclusioni e agli insegnamenti tratti. Devono inoltre essere illustrati gestione finanziaria, prestazioni e rischio del fondo. Dal 2019 e successivamente ogni tre anni, la relazione deve contenere anche una valutazione dell’adeguatezza dell’obiettivo del 9% e della soglia del 10% del fondo.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Nuova alimentazione del fondo

All’articolo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 viene aggiunto che il fondo è alimentato anche dalle entrate del premio di rischio generate nel quadro delle operazioni di finanziamento della BEI per le quali l’Unione fornisce una garanzia remunerata.

Versamento dell’eccedenza al bilancio generale dell’Unione

L’articolo 3 è sostituito prevedendo che, se l’importo del fondo supera il 10% dell’insieme degli impegni di capitale in essere dell’Unione, l’eccedenza sia accreditata al bilancio generale dell’Unione europea. Il trasferimento avviene con un’unica operazione su una linea specifica dello stato delle entrate del bilancio dell’anno n+1, sulla base della differenza, calcolata all’inizio dell’anno n, tra il 10% degli impegni di capitale in essere dell’Unione e il valore degli attivi netti del fondo rilevato alla fine dell’anno n-1.

Gestione finanziaria del fondo e valutazione esterna

L’articolo 7 è sostituito: la Commissione affida la gestione finanziaria del fondo alla BEI. Entro il 30 giugno 2019 la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione esterna indipendente sui vantaggi e svantaggi dell’affidamento della gestione finanziaria delle attività del fondo e del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile alla Commissione, alla BEI o a una combinazione delle due, considerando criteri tecnici e istituzionali quali infrastrutture tecniche, costi, struttura istituzionale, comunicazione, prestazioni, rendicontabilità, competenze e altri mandati di gestione di attivi per il bilancio UE. Se del caso, la valutazione è accompagnata da una proposta legislativa.

Relazione annuale della Commissione

L’articolo 8 è sostituito e impone alla Commissione di presentare entro il 31 maggio di ogni anno al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti una relazione annuale sulla gestione del fondo nell’anno civile precedente. La relazione deve contenere posizione finanziaria, funzionamento del fondo a fine anno, flussi finanziari, operazioni rilevanti, informazioni sui conti finanziari, dati sul capitale residuo dei prestiti garantiti o sulle attività del fondo, conclusioni e insegnamenti, nonché informazioni su gestione finanziaria, prestazioni e rischio. Dal 2019 e poi ogni tre anni, la relazione include anche una valutazione dell’adeguatezza dell’obiettivo del 9% e della soglia del 10% del fondo.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebilancio uefinanza pubblicaazioni esterneinvestimenti e garanziegovernance istituzionale

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