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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/401

Regolamento (UE) 2018/401 della Commissione, del 14 marzo 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 139/2014 per quanto riguarda la classificazione delle piste

Normativa europea32018R0401

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regolamento (UE) n. 139/2014 allineandolo alle norme ICAO in materia di classificazione delle piste e delle operazioni di avvicinamento strumentale. La modifica semplifica la distinzione tra avvicinamenti di tipo A e di tipo B e riformula le categorie CAT I, II, IIIA, IIIB e IIIC. L’obiettivo è favorire l’attuazione delle operazioni PBN con guida verticale senza imporre necessariamente ammodernamenti infrastrutturali delle piste.

Modifica la classificazione delle piste e delle operazioni di avvicinamento strumentale nel regolamento (UE) n. 139/2014.

Ambito di applicazione

Si applica agli aeroporti e alle relative piste rientranti nel regolamento (UE) n. 139/2014, nell’ambito dei requisiti tecnici e delle procedure amministrative in materia di sicurezza aeroportuale. Incide in particolare sulla definizione di pista strumentale e sulla classificazione delle operazioni di avvicinamento strumentale utilizzate per gli atterraggi. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica della classificazione delle piste nel regolamento (UE) n. 139/2014

Il regolamento (UE) 2018/401 della Commissione modifica il regolamento (UE) n. 139/2014 in materia di requisiti tecnici e procedure amministrative per gli aeroporti. L’intervento è motivato dall’esigenza di allineare la disciplina europea alle evoluzioni dell’ICAO e alle migliori pratiche internazionali, in particolare per quanto riguarda la classificazione delle piste e le operazioni di avvicinamento strumentale.

Contesto e finalità

I considerando evidenziano che l’emendamento 11-B dell’allegato 14, volume 1, della Convenzione di Chicago ha semplificato la classificazione degli avvicinamenti alla pista e ha descritto con maggiore precisione le diverse tipologie di operazioni di avvicinamento e atterraggio. La Commissione ritiene necessario recepire tali modifiche nel quadro del regolamento (UE) n. 139/2014, anche per agevolare l’attuazione delle operazioni di avvicinamento PBN con guida verticale senza richiedere, in molti casi, ammodernamenti delle infrastrutture di pista.

Ambito della modifica normativa

La modifica incide esclusivamente sull’allegato I del regolamento (UE) n. 139/2014. Non introduce un regime autonomo per nuovi soggetti, ma aggiorna definizioni tecniche e classificazioni già rilevanti per la gestione aeroportuale e per la conformità ai requisiti europei di sicurezza aeroportuale.

Nuova definizione di pista strumentale

Il punto 22 dell’allegato I viene sostituito e definisce la "pista strumentale" come una delle seguenti tipologie di piste destinate all’uso di aeromobili che utilizzano procedure di avvicinamento strumentale:

  • pista di avvicinamento non di precisione, servita da aiuti visivi e da almeno un aiuto non visivo, destinata alle operazioni di atterraggio successive a un’operazione di avvicinamento strumentale di tipo A;
  • pista di avvicinamento di precisione di categoria I, servita da aiuti visivi e da almeno un aiuto non visivo, destinata alle operazioni di atterraggio successive a un’operazione di avvicinamento strumentale di tipo B CAT I;
  • pista di avvicinamento di precisione di categoria II, servita da aiuti visivi e da almeno un aiuto non visivo, destinata alle operazioni di atterraggio successive a un’operazione di avvicinamento strumentale di tipo B CAT II;
  • pista di avvicinamento di precisione di categoria III, servita da aiuti visivi e da almeno un aiuto non visivo, destinata alle operazioni di atterraggio successive a un’operazione di avvicinamento strumentale di tipo B CAT IIIA, IIIB o IIIC, in direzione e lungo la superficie della pista.

Distinzione tra avvicinamento strumentale di tipo A e tipo B

Il regolamento inserisce due nuove definizioni, ai punti 47a) e 47b):

  • l’operazione di avvicinamento strumentale di tipo A è quella con altezza minima di discesa o altezza di decisione uguale o superiore a 75 m (250 ft);
  • l’operazione di avvicinamento strumentale di tipo B è quella con altezza di decisione inferiore a 75 m (250 ft).

Questa distinzione costituisce il perno della nuova classificazione e consente una lettura più uniforme delle operazioni di atterraggio assistite da strumenti.

Categorie dell’avvicinamento strumentale di tipo B

Le operazioni di tipo B sono a loro volta suddivise in cinque categorie, con soglie tecniche progressivamente più stringenti:

  • CAT I: altezza di decisione non inferiore a 60 m (200 ft) e visibilità non inferiore a 800 m oppure portata visiva di pista non inferiore a 550 m;
  • CAT II: altezza di decisione inferiore a 60 m (200 ft), ma non inferiore a 30 m (100 ft), e portata visiva di pista non inferiore a 300 m;
  • CAT IIIA: altezza di decisione inferiore a 30 m (100 ft), oppure nessuna altezza di decisione e portata visiva di pista non inferiore a 175 m;
  • CAT IIIB: altezza di decisione inferiore a 15 m (50 ft), oppure nessuna altezza di decisione e portata visiva di pista inferiore a 175 m ma non inferiore a 50 m;
  • CAT IIIC: nessuna altezza di decisione e nessuna limitazione di portata visiva di pista.

Entrata in vigore e natura dell’atto

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 139/2014

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 139/2014 conformemente all’allegato del regolamento (UE) 2018/401.

Nuova definizione di pista strumentale

Il punto 22 dell’allegato I è sostituito per definire la "pista strumentale" come una delle seguenti tipologie di piste destinate all’uso di aeromobili che utilizzano procedure di avvicinamento strumentale: pista di avvicinamento non di precisione, pista di avvicinamento di precisione di categoria I, categoria II o categoria III, ciascuna riferita a specifiche operazioni di atterraggio successive a determinati tipi di avvicinamento strumentale.

Introduzione delle categorie di avvicinamento strumentale di tipo A e tipo B

Sono inseriti i punti 47a) e 47b), che distinguono tra operazione di avvicinamento strumentale di tipo A, con altezza minima di discesa o altezza di decisione uguale o superiore a 75 m (250 ft), e operazione di tipo B, con altezza di decisione inferiore a 75 m (250 ft).

Categorizzazione delle operazioni di tipo B

Le operazioni di avvicinamento strumentale di tipo B sono suddivise in CAT I, CAT II, CAT IIIA, CAT IIIB e CAT IIIC con soglie progressive di altezza di decisione e visibilità/portata visiva di pista: CAT I non inferiore a 60 m (200 ft) e visibilità non inferiore a 800 m o RVR non inferiore a 550 m; CAT II inferiore a 60 m ma non inferiore a 30 m e RVR non inferiore a 300 m; CAT IIIA inferiore a 30 m oppure nessuna altezza di decisione e RVR non inferiore a 175 m; CAT IIIB inferiore a 15 m oppure nessuna altezza di decisione e RVR inferiore a 175 m ma non inferiore a 50 m; CAT IIIC senza altezza di decisione e senza limitazioni di RVR.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieaviazione civilesicurezza aereatrasportinorme tecniche aeroportuali

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