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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/407

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/407 della Commissione, del 14 marzo 2018, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Normativa europea32018R0407

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce la classificazione doganale di una specifica merce descritta in allegato, al fine di garantire un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata nell’Unione. Il prodotto denominato "scorie di allumina marrone fusa" è ricondotto al codice NC 7202 29 90 come altra lega di ferrosilicio. Il testo prevede inoltre una disciplina transitoria per le informazioni tariffarie vincolanti non conformi, utilizzabili per tre mesi dall’entrata in vigore.

Classificazione nella nomenclatura combinata di talune merci, con indicazione del codice NC applicabile a un sottoprodotto di fabbricazione denominato "scorie di allumina marrone fusa".

Ambito di applicazione

Si applica alle merci descritte nell’allegato del regolamento, ai fini della loro classificazione nella nomenclatura combinata dell’Unione europea e, quindi, dell’applicazione uniforme delle misure tariffarie e doganali connesse. Ha efficacia generale e vincolante in tutti gli Stati membri, con applicazione diretta; per le informazioni tariffarie vincolanti (ITV) non conformi è previsto un periodo transitorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore. Non introduce esclusioni soggettive, ma riguarda specificamente i prodotti identificati nell’allegato.

Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/407 della Commissione interviene per garantire un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata prevista dal regolamento (CEE) n. 2658/87. La Commissione, sulla base del codice doganale dell’Unione e del parere del comitato del codice doganale, determina la classificazione di una merce specificamente descritta nell’allegato.

Finalità e contesto normativo

La ratio dell’atto è evitare difformità interpretative nella classificazione tariffaria delle merci nell’Unione. Il regolamento richiama le regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata e si fonda, in particolare, sull’articolo 57, paragrafo 4, e sull’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Ambito di applicazione

L’intervento riguarda esclusivamente le merci indicate nell’allegato, ai fini della loro classificazione doganale nella nomenclatura combinata. L’effetto è generale e uniforme in tutti gli Stati membri, con applicazione diretta. Non sono previste deroghe soggettive; l’unica disciplina speciale è il regime transitorio per le informazioni tariffarie vincolanti non conformi.

Classificazione della merce e codice NC applicabile

L’allegato descrive un prodotto denominato "scorie di allumina marrone fusa", qualificato come sottoprodotto ottenuto durante la fabbricazione di elettrocorindone normale nei forni elettrici. La composizione indicata è: ferro 75%, silicio 15%, titanio 5%, alluminio 3% e altri metalli 2%.

Sulla base delle caratteristiche del prodotto, la Commissione conclude che:

  • la voce 2620 è esclusa, perché il prodotto non soddisfa i requisiti della nota 3 a) del capitolo 26;
  • la composizione chimica soddisfa i requisiti della nota 1 c) del capitolo 72 e della nota di sottovoce 2 del capitolo 72;
  • il prodotto presenta le caratteristiche essenziali di una ferrolega, in quanto è preparato in forni elettrici e utilizzato nella separazione gravimetrica dei minerali metalliferi mediante flottazione selettiva.

Ne consegue la classificazione nel codice NC 7202 29 90, come altra lega di ferrosilicio.

Effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti

L’articolo 2 tutela l’affidamento dei titolari di informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento. Tali informazioni possono continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Da quel momento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Classificazione della merce in allegato

L’articolo 1 dispone che le merci descritte nella colonna 1 della tabella allegata siano classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2. Nell’allegato, il prodotto "scorie di allumina marrone fusa", sottoprodotto della fabbricazione di elettrocorindone normale nei forni elettrici, è classificato nel codice NC 7202 29 90.

Motivazione tecnico-doganale della classificazione

L’allegato precisa che la classificazione deriva dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 3 a) del capitolo 26, dalla nota 1 c) del capitolo 72, dalla nota di sottovoce 2 del capitolo 72 e dal testo dei codici NC 7202, 7202 29 e 7202 29 90. È esclusa la voce 2620 perché il prodotto non soddisfa i requisiti della nota 3 a) del capitolo 26.

Inquadramento come ferrolega

Il regolamento considera determinante la composizione chimica del prodotto, che consente l’uso nella separazione gravimetrica dei minerali metalliferi mediante flottazione selettiva. In base alla nota 1 c) del capitolo 72 e alla nota di sottোভoce 2 del capitolo 72, il prodotto rientra nella voce 7202 come ferrolega e, più precisamente, nel codice NC 7202 29 90 come altra lega di ferrosilicio.

Periodo transitorio per le informazioni tariffarie vincolanti

L’articolo 2 prevede che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedazi doganaliclassificazione tariffarianomenclatura combinataunione doganale

Testo integrale

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