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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/454

Regolamento (UE) 2018/454 della Commissione, del 14 marzo 2018, recante divieto di pesca del merluzzo bianco nelle zone 1 e 2b per le navi battenti bandiera di tutti gli Stati membri ad eccezione di Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito

Normativa europea32018R0454

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la chiusura della pesca del merluzzo bianco nelle zone 1 e 2b per gli Stati membri per i quali il contingente 2018 risulta esaurito. La Commissione prende atto delle informazioni ricevute sull'esaurimento del contingente e vieta, a decorrere dalla data indicata nell'allegato, ogni attività di pesca e le operazioni connesse sulle catture dello stock interessato. Il provvedimento è adottato sulla base del regolamento sul controllo della pesca e ha effetto generale e diretto in tutti gli Stati membri.

Divieto di pesca del merluzzo bianco (Gadus morhua) nelle zone 1 e 2b per gli Stati membri diversi da Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito, a seguito dell'esaurimento del contingente 2018.

Ambito di applicazione

Si applica alle navi battenti bandiera degli Stati membri indicati nell'allegato, ossia tutti gli Stati membri ad eccezione di Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito, con riferimento allo stock COD/1/2B di merluzzo bianco nelle zone 1 e 2b. La disciplina opera dal 8 febbraio 2018, data di chiusura indicata nell'allegato, ed è rilevante per le attività di pesca, detenzione a bordo, trasferimento, trasbordo e sbarco delle catture. Non si applica agli Stati membri espressamente esclusi dall'allegato.

Divieto di pesca del merluzzo bianco nelle zone 1 e 2b

Il regolamento attua la chiusura di un contingente di pesca per il 2018 relativo al merluzzo bianco (Gadus morhua) nelle zone 1 e 2b. La Commissione interviene a seguito delle informazioni ricevute circa l'esaurimento del contingente assegnato, in applicazione del regime di controllo della pesca dell'Unione e dei contingenti fissati per il 2018 dal regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio.

Base giuridica e finalità

L'atto è adottato ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, che disciplina il controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca. La finalità è evitare che, una volta esaurita la quota disponibile, vengano ulteriormente effettuate catture dello stock interessato.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il divieto riguarda le navi battenti bandiera degli Stati membri indicati nell'allegato, ossia tutti gli Stati membri ad eccezione di Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito. L'oggetto della misura è lo stock COD/1/2B di merluzzo bianco nelle zone 1 e 2b. La data di chiusura riportata nell'allegato è l'8 febbraio 2018.

Effetti del superamento del contingente

Dal momento della chiusura:

  • le attività di pesca dello stock interessato sono vietate;
  • è vietato conservare a bordo le catture;
  • è vietato trasferire le catture;
  • è vietato trasbordare le catture;
  • è vietato sbarcare le catture effettuate dopo la data di chiusura.

Il regolamento collega quindi l'esaurimento del contingente non solo al divieto di cattura, ma anche al blocco delle principali operazioni di gestione del pescato.

Entrata in vigore ed efficacia nell'ordinamento UE

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente immediata efficacia senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Esaurimento del contingente 2018

Il contingente di pesca assegnato per il 2018 allo Stato membro indicato nell'allegato per lo stock ivi indicato si considera esaurito dalla data stabilita nell'allegato stesso, ossia dall'8 febbraio 2018.

Divieto di pesca e operazioni connesse

Dalla data di chiusura indicata nell'allegato è vietato alle navi battenti bandiera degli Stati membri interessati, o in essi immatricolate, svolgere attività di pesca dello stock COD/1/2B (merluzzo bianco) nelle zone 1 e 2b. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture effettuate dopo tale data.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Base giuridica e contesto

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. Il considerando richiama il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, che fissa i contingenti di pesca per il 2018.

Come è indicizzato

Materiepescaconservazione delle risorse biologiche marinecontrollo della pescaquote e contingenti

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