Circolare numero 253 del 13-12-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina il recupero dei contributi sospesi a seguito delle alluvioni del giugno 1996 nelle province interessate, dopo la conversione in legge del D.L. n. 467/1996. Viene stabilito che la regolarizzazione avvenga senza sanzioni, interessi o altri oneri accessori, in unica soluzione entro il 31 dicembre 1996 oppure in 12 rate mensili di importo costante, a decorrere dal 31 dicembre 1996. Sono poi dettagliati gli adempimenti per datori di lavoro, artigiani, commercianti e datori di lavoro domestico, nonché le istruzioni contabili e le variazioni al piano dei conti.
recupero rateale dei contributi sospesi per gli eventi alluvionali del giugno 1996
Recupero dei contributi sospesi per gli eventi alluvionali del giugno 1996
La circolare fornisce le istruzioni operative, contributive e contabili per la regolarizzazione dei versamenti sospesi a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nel giugno 1996 nelle province di Lucca, Massa Carrara, Udine e Pordenone. La disciplina deriva dalla conversione del D.L. n. 467/1996 nella legge n. 569/1996 e incide, per quanto di interesse dell’Istituto, sul solo recupero dei contributi sospesi.
Quadro normativo e principio generale
La circolare ricorda che, in base alle precedenti istruzioni contenute nella circolare n. 164 dell’8 agosto 1996, in assenza di una previsione normativa specifica il recupero avrebbe dovuto avvenire in unica soluzione alla fine del periodo di sospensione, cioè nel mese di ottobre 1996. L’art. 2, comma 6, della legge n. 569/1996 ha invece stabilito una diversa modalità di regolarizzazione:
- pagamento in un anno, in forma rateale, a decorrere dal secondo mese successivo alla scadenza della sospensione;
- assenza di sanzioni, interessi o altri oneri accessori;
- possibilità, in alternativa, di pagare in unica soluzione entro il 31 dicembre 1996.
Le rate devono essere 12, mensili, di importo costante e consecutive. Il mancato pagamento di una rata non determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione, ma comporta soltanto un’omissione contributiva riferita alla singola rata.
Domanda per accedere alla rateazione
Per poter utilizzare la rateazione è necessario presentare apposita domanda all’Istituto. Nell’istanza deve essere manifestata, con riferimento alla domanda di sospensione eventualmente già presentata, la volontà di regolarizzare la posizione debitoria mediante pagamento rateale.
Adempimenti dei datori di lavoro per la contribuzione previdenziale
Entro il 31 dicembre 1996 devono essere presentate le denunce contributive DM10/1, DM10/2, DM10/3 e DM10/S oggetto della sospensione.
Chi paga in unica soluzione deve compilare i modelli e provvedere al versamento con le modalità ordinarie. Chi intende rateizzare deve invece:
- compilare i quadri B-C del mod. DM10/2 con le consuete modalità e riportare il totale A (rigo 33) nel corrispondente campo del mod. DM10/1;
- compilare il quadro D senza effettuare la sommatoria del totale B (rigo 57);
- determinare l’importo complessivo dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi dovuti all’Istituto, comprensivi della quota a carico dei lavoratori;
- calcolare la differenza tra tale importo complessivo e gli importi esposti nel quadro D;
- esporre la differenza in uno dei righi bianchi del quadro D, preceduta dal codice "N928" e dalla dicitura "CONTR. SOSP. ART. 2, C.5 L. 569/96";
- effettuare la sommatoria delle partite esposte nel quadro D e riportare il totale nel rigo 57 (totale B) e nel corrispondente campo del DM10/1;
- effettuare la differenza tra gli importi indicati nei righi 33 e 57 del DM10/2 e riportarla nel riquadro sottostante il rigo 57 e nel relativo campo del DM10/1;
- presentare alla Sede competente la denuncia con saldo a credito oppure a zero.
I versamenti delle rate devono essere effettuati con bollettino di conto corrente postale per "riscossioni varie", indicando sul retro il numero di matricola aziendale e la causale "Contr. Sosp. DM Art.2, L.569/96 - Rata N.". Con il medesimo bollettino possono essere versate anche le sanzioni eventualmente calcolate direttamente dall’azienda in caso di ritardo nel pagamento della rata scaduta.
Contribuzione per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale
Per la contribuzione sanitaria, i datori di lavoro devono compilare i modelli DM10/S distintamente per ciascun mese oggetto di sospensione e per ciascuna regione competente, riportando l’importo nel campo "IMPORTO CONTRIBUTI SANITARI DOVUTI" e la dicitura "CONTR. SOSP. ART. 2, C.5 L.569/96" nel campo "si versano lire".
Le Sedi devono verificare, prima dell’acquisizione della modulistica, l’esatta attribuzione del codice di autorizzazione "8J" secondo le istruzioni della circolare n. 164/1996. I versamenti rateali devono essere effettuati con mod. DM20/Reg, indicando nel campo "N.INADEMP." i primi quattro caratteri della Regione interessata e facendo precedere tale campo dal codice archivio "T". Anche in questo caso, le sanzioni eventualmente calcolate dall’azienda possono essere versate insieme alla rata.
Artigiani ed esercenti attività commerciali
Gli artigiani e gli esercenti attività commerciali che non si avvalgono della rateazione utilizzano i bollettini già in loro possesso.
Chi opta per il pagamento rateale deve invece utilizzare bollettini di conto corrente postale per "riscossioni varie" con le seguenti causali:
- "Contr. Sosp. Artig. Art. 2 L. 569/96 - Rata N." per gli artigiani;
- "Contr. Sosp. Comm. Art. 2 L. 569/96 - Rata N." per i commercianti.
Con tali bollettini deve essere versato almeno 1/12 della somma complessivamente dovuta per:
- la 2ª e 3ª rata dei contributi fissi per l’anno 1996;
- la 1ª e 2ª rata in acconto sui contributi IVS oltre il minimale per l’anno 1996;
- l’acconto 1996 della contribuzione aggiuntiva dello 0,09 per cento, limitatamente ai commercianti;
- il saldo dei contributi IVS oltre il minimale per l’anno 1995, limitatamente ai Comuni alluvionati delle province di Lucca e Massa Carrara.
In caso di mancato pagamento delle rate alle scadenze di legge, deve essere avviato tempestivamente il recupero della rata con applicazione delle sanzioni civili calcolate secondo la normativa vigente dalla scadenza della rata fino alla data del saldo.
Datori di lavoro domestico
I datori di lavoro domestico che non chiedono la rateazione utilizzano i bollettini già in loro possesso. Se invece intendono avvalersi del pagamento rateale, il periodo sospeso deve essere regolarizzato con la procedura del mod. LD15 e i versamenti devono essere effettuati con bollettini di c/c postale per "riscossioni varie", indicando sul retro la causale "Contr. Domestici Art. 2 L. 569/96 - Rata N.".
Con tali bollettini deve essere versato almeno 1/12 dell’importo complessivamente dovuto per il 2° e 3° trimestre 1996. Anche in questo caso possono essere versate insieme alla rata le sanzioni eventualmente calcolate direttamente dal datore di lavoro domestico per il ritardo nel pagamento.
Istruzioni procedurali e contabili
Per i contributi previdenziali dei datori di lavoro che rateizzano, la circolare richiama le disposizioni già impartite con la circolare n. 164/1996 e aggiorna la denominazione del conto GPA 06/56. I versamenti mensili, pari ad almeno 1/12 della somma costituita dagli importi contraddistinti nel DM10/2 dal codice "N928", devono essere accreditati al conto GPA 06/56. Gli importi riscossi tramite procedura T.E.F. e rilevati al conto GPA 52/99 devono essere stornati con scritture esclusivamente di cassa.
Se la rata comprende sanzioni civili calcolate dall’azienda, l’Ufficio riscossione contributi deve predisporre un mod. SC3 in triplice copia con la registrazione in partita doppia:
- GPA 06/56 a GPA 52/27.
Per i contributi sanitari, i modelli DM10/S devono essere acquisiti come DM10/S insoluti. La procedura, grazie al codice di autorizzazione CA=8X, memorizza i modelli nell’archivio "recupero crediti sanitari" e li contrassegna con il codice stato lavorazione "9317", evidenziando che non saranno calcolate sanzioni né avviato il recupero coattivo se i versamenti avvengono regolarmente. I versamenti effettuati con DM20/Reg sono rilevati ai conti AS.52/20; il codice archivio "T" consente l’abbinamento al credito sospeso. Se sono incluse sanzioni, la procedura genera automaticamente il biglietto contabile:
- AS.00/10 a AS.52/28.
Per artigiani e commercianti, i versamenti rateali devono essere imputati rispettivamente ai conti GPA 52/55 e GPA 52/56. Gli importi riscossi tramite T.E.F. e imputati al conto GPA 52/99 devono essere stornati con scritture esclusivamente di cassa. L’ufficio competente deve trasmettere la documentazione all’ufficio amministrativo, che deve mantenere le pratiche in evidenza fino al termine della rateazione e procedere poi alla normalizzazione dei bollettini per distinguere i contributi fissi da quelli dovuti oltre il minimale.
Per i datori di lavoro domestico, l’utilizzo della procedura LD15 comporta gli ordinari adempimenti amministrativi e contabili, compresa l’assunzione del mod. LD15 con la scrittura in partita doppia:
- GPA 00/16 a GPA 52/53.
Devono inoltre essere accesi e aggiornati i partitari del conto GPA 00/16. Gli importi riscossi vanno accreditati a tale conto, mentre i versamenti pervenuti tramite T.E.F. e imputati al conto GPA 52/99 devono essere stornati con scrittura fuori cassa. Se la rata comprende sanzioni calcolate direttamente dal datore di lavoro domestico, l’Ufficio GPA deve predisporre un mod. SC3 con registrazione:
- GPA 00/16 a GPA 52/06.
Variazione al piano dei conti
In allegato è riportata la variazione del conto GPA 06/56, denominato "Crediti per contributi sospesi alle aziende dei Comuni della Toscana e del Friuli-Venezia Giulia colpiti dagli eventi alluvionali del giugno 1996 - art. 2, comma 5, D.L. n. 467/1996 convertito nella legge n. 569/1996".
Punti principali
Regola generale sul recupero dei contributi sospesi
La legge n. 569/1996 prevede che i contributi il cui pagamento era stato sospeso per gli eventi alluvionali del giugno 1996 siano recuperati in forma rateale nell’arco di un anno, a decorrere dal secondo mese successivo alla scadenza della sospensione. La regolarizzazione deve avvenire senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri accessori. In alternativa al rateizzo, il pagamento può essere effettuato in unica soluzione entro il 31 dicembre 1996. Il mancato pagamento di una rata non comporta decadenza dal beneficio della rateazione, ma costituisce omissione contributiva riferita alla singola rata.
Domanda per il pagamento rateale
Per avvalersi della rateizzazione è necessario presentare apposita domanda all’Istituto, nella quale, con riferimento all’eventuale domanda di sospensione già presentata, sia espressa la volontà di regolarizzare il debito mediante pagamento rateale.
Adempimenti dei datori di lavoro per la contribuzione previdenziale
Entro il 31 dicembre 1996 devono essere presentate le denunce contributive DM10/1, DM10/2, DM10/3 e DM10/S oggetto della sospensione. Chi paga in unica soluzione compila i modelli e versa secondo le modalità ordinarie. Chi rateizza deve compilare i quadri B-C e D del DM10/2, determinare l’importo complessivo dei contributi sospesi, indicare la differenza con il codice N928 e la dicitura "CONTR. SOSP. ART. 2, C.5 L. 569/96", e presentare la denuncia alla Sede competente con saldo a credito o zero. I versamenti mensili sono effettuati con bollettino di c/c postale per "riscossioni varie", indicando matricola aziendale e causale "Contr. Sosp. DM Art.2, L.569/96 - Rata N."; con lo stesso bollettino possono essere pagate anche le sanzioni calcolate dall’azienda per ritardo.
Adempimenti per la contribuzione sanitaria SSN
Per i contributi relativi alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale devono essere compilati i modelli DM10/S per ciascun mese sospeso e per ciascuna regione, riportando l’importo nel campo "IMPORTO CONTRIBUTI SANITARI DOVUTI" e la dicitura "CONTR. SOSP. ART. 2, C.5 L.569/96" nel campo "si versano lire". Le Sedi devono verificare l’esatta attribuzione del codice di autorizzazione 8J. I versamenti rateali avvengono tramite DM20/Reg, con indicazione nel campo "N.INADEMP." dei primi quattro caratteri della Regione e del codice archivio "T"; con lo stesso modello possono essere versate eventuali sanzioni.
Adempimenti per artigiani ed esercenti attività commerciali
Gli artigiani e i commercianti che pagano in unica soluzione utilizzano i bollettini già in possesso. Se optano per la rateazione, devono usare bollettini di c/c postale per "riscossioni varie" con le causali "Contr. Sosp. Artig. Art. 2 L. 569/96 - Rata N." oppure "Contr.Sosp. Comm. Art. 2 L. 569/96 - Rata N.". Deve essere versato almeno 1/12 dell’importo complessivamente dovuto per specifiche voci: 2ª e 3ª rata dei contributi fissi 1996, 1ª e 2ª rata in acconto IVS oltre il minimale 1996, acconto 1996 della contribuzione aggiuntiva dello 0,09% per i commercianti, saldo IVS oltre il minimale 1995 per i Comuni alluvionati di Lucca e Massa Carrara. In caso di omesso pagamento della rata, si procede al recupero con sanzioni civili calcolate dalla scadenza della singola rata fino al saldo.
Adempimenti per i datori di lavoro domestico
I datori di lavoro domestico che pagano in unica soluzione utilizzano i bollettini in loro possesso. Se intendono rateizzare, il periodo sospeso va regolarizzato con la procedura del mod. LD15 e i versamenti vanno eseguiti con bollettini di c/c postale per "riscossioni varie", indicando la causale "Contr. Domestici Art. 2 L. 569/96 - Rata N.". Deve essere versato almeno 1/12 dell’importo complessivamente dovuto per il 2° e 3° trimestre 1996; possono essere versate anche le sanzioni eventualmente calcolate per ritardato pagamento.
Istruzioni contabili per i contributi previdenziali
Per i datori di lavoro che rateizzano si richiamano le istruzioni della circolare n. 164/1996, con aggiornamento della denominazione del conto GPA 06/56. I versamenti mensili devono affluire a tale conto e gli importi riscossi tramite procedura T.E.F. e rilevati al conto GPA 52/99 devono essere stornati con scritture di cassa. Le eventuali sanzioni versate con la rata sono contabilizzate tramite mod. SC3 con scrittura GPA 06/56 a GPA 52/27.
Istruzioni contabili per i contributi sanitari
I modelli DM10/S rateizzati devono essere acquisiti in contabilità come DM10/S insoluti. La procedura memorizza i modelli nell’archivio "recupero crediti sanitari" con codice stato lavorazione 9317, senza calcolo di sanzioni né recupero coattivo se i versamenti sono regolari. I versamenti con DM20/Reg sono rilevati ai conti AS.52/20, abbinati mediante codice archivio "T"; le eventuali sanzioni sono registrate automaticamente con il biglietto contabile AS.00/10 a AS.52/28.
Istruzioni contabili per artigiani, commercianti e domestici
Per artigiani e commercianti i versamenti rateali sono imputati rispettivamente ai conti GPA 52/55 e GPA 52/56, con storno degli importi incassati via T.E.F. dal conto GPA 52/99. L’ufficio competente deve trasmettere la documentazione all’ufficio amministrativo e seguire le pratiche fino al termine della rateazione, dopo il quale vanno eseguiti gli adempimenti per la normalizzazione dei bollettini. Per i domestici, la procedura LD15 comporta la contabilizzazione con scrittura GPA 00/16 a GPA 52/53 e l’aggiornamento del partitario del conto GPA 00/16; le sanzioni sono contabilizzate con mod. SC3 mediante GPA 00/16 a GPA 52/06.
Variazione al piano dei conti
Viene istituito/aggiornato il conto GPA 06/56, denominato "Crediti per contributi sospesi alle aziende dei Comuni della Toscana e del Friuli-Venezia Giulia colpiti dagli eventi alluvionali del giugno 1996 - art. 2, comma 5, D.L. n. 467/1996 convertito nella legge n. 569/1996".
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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