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Circolare

Circolare numero 252 del 13-12-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare consente alle sedi, una volta determinati i punteggi dei medici aventi diritto di precedenza, di procedere a una prima approvazione delle liste e al conferimento immediato degli incarichi per la parte già coperta, senza attendere il completamento del fabbisogno complessivo. Per le carenze residue restano ferme le fasi successive e i nuovi termini per la presentazione delle domande. La circolare fornisce inoltre chiarimenti sulle incompatibilità, precisando che il medico deve aver già risolto ogni rapporto di lavoro o collaborazione al momento dell’accettazione dell’incarico e che la libera professione non coincide, di per sé, con una collaborazione coordinata e continuativa, dovendosi comunque verificare in concreto tutte le altre cause di incompatibilità e la reale disponibilità del medico.

Prima approvazione delle liste speciali dei medici di controllo e chiarimenti sulle incompatibilità

Prima approvazione delle liste speciali dei medici di controllo e chiarimenti sulle incompatibilità

La circolare interviene sulla riorganizzazione delle liste speciali dei medici di controllo prevista dal D.M. 18 aprile 1996, consentendo una prima approvazione delle liste già parzialmente coperte e fornendo precisazioni operative sulle incompatibilità all’atto dell’accettazione dell’incarico. Il documento mira sia ad accelerare il conferimento degli incarichi, sia a chiarire il perimetro delle situazioni incompatibili con la posizione di medico delle liste.

Prima approvazione delle liste e conferimento degli incarichi

La circolare modifica parzialmente le istruzioni già impartite con la circolare n. 159 del 1 agosto 1996. In precedenza era previsto che, fino al conferimento degli incarichi e alla definizione delle nuove liste, continuassero a essere utilizzate le liste precedentemente costituite; inoltre, entro il 15 ottobre 1996 la lista poteva essere approvata solo se il numero dei medici in graduatoria avesse coperto integralmente il fabbisogno.

Con la nuova indicazione, una volta completata nella provincia la fase di individuazione dei punteggi da attribuire ai medici "con precedenza", le sedi possono procedere nel più breve tempo possibile, con il parere della Commissione INPS-Ordine dei medici, a una prima approvazione delle liste limitatamente alla parte già coperta nelle fasi riservate ai medici aventi diritto di precedenza. La possibilità vale anche se il fabbisogno complessivo non risulti ancora soddisfatto. Ai medici così individuati deve essere affidato immediatamente il relativo incarico.

Per questi medici incaricati, il numero di visite viene attribuito sulla base dei fabbisogni previsti dalla nuova normativa.

Completamento delle liste e utilizzo transitorio della seconda fascia

Per la parte residua delle liste, la circolare precisa che occorre attendere le domande di altri medici privi di diritto di precedenza, anche provenienti da altre province. Tali domande devono essere presentate entro il 15 gennaio 1997, come già previsto dalla circolare richiamata.

Nel frattempo, per le esigenze di servizio residue, continua a essere utilizzata a rotazione, con equa distribuzione delle visite e in via temporanea fino al completamento delle operazioni previste, una seconda fascia composta dai medici rimasti nella precedente lista e non aventi diritto di precedenza o incompatibili solo sulla base della nuova normativa. Questa utilizzazione avviene secondo le disposizioni antecedenti al D.M. 18 aprile 1996.

Coordinamento regionale e termini per la reintegrazione delle liste

Le Sedi regionali devono comunicare alla Direzione Generale - Direzione Centrale Prestazioni temporanee il numero di incarichi rimasti non attribuiti presso le varie liste provinciali. Ricevute le comunicazioni da tutte le altre Sedi regionali, ciascuna Sede regionale deve riepilogare la situazione in un unico elenco nazionale per le proprie SAP, così da consentire l’avvio contemporaneo, su tutto il territorio nazionale, dell’ultima fase di reintegrazione delle liste.

La circolare conferma inoltre lo slittamento di 15 giorni dei termini relativi a tale fase:

  • 2 gennaio 1997: termine iniziale per la presentazione delle domande da parte dei medici interessati al completamento delle liste;
  • 31 gennaio 1997: termine di scadenza per la presentazione delle domande;
  • 15 febbraio 1997: termine per l’approvazione della parte di lista non coperta in precedenza.

Le sedi che non abbiano ancora completato le operazioni sono invitate a provvedere con la massima urgenza.

Requisito di cessazione del rapporto di lavoro o collaborazione

In materia di incompatibilità, la circolare stabilisce che, al momento dell’accettazione dell’incarico, il medico deve aver già risolto il proprio rapporto di lavoro o di collaborazione presso enti o altri datori di lavoro. L’accettazione dell’incarico avviene mediante restituzione, entro 15 giorni, della copia della lettera di incarico alla sede, accompagnata dalla dichiarazione di insussistenza di incompatibilità.

Viene precisato che il collocamento in aspettativa, o in istituti analoghi, così come le semplici assenze dal servizio, non estinguono il rapporto di lavoro e pertanto non soddisfano il requisito richiesto per escludere l’incompatibilità.

Collaborazione coordinata e continuativa e attività libero-professionale

La circolare affronta anche il significato della locuzione "collaborazione coordinata e continuativa, presso qualsiasi datore di lavoro pubblico o privato" contenuta nell’art. 6, lettera a), del D.M. 18 aprile 1996, che costituisce causa di incompatibilità con la posizione di medico delle liste.

In assenza di altri riferimenti legislativi specifici, l’Istituto richiama l’art. 49 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, secondo cui sono da considerare attività coordinate e continuative quelle non rientranti nell’esercizio di arte o professione. Sulla base di tale impostazione, i medici che svolgono attività in regime di libera professione non rientrano, di per sé, nella incompatibilità prevista per le collaborazioni coordinate e continuative.

La circolare precisa tuttavia che questa interpretazione non comporta una compatibilità automatica di qualunque attività medica libero-professionale con l’iscrizione negli elenchi.

Verifica delle altre incompatibilità e della disponibilità effettiva

Resta necessario verificare l’assenza delle altre incompatibilità stabilite dal D.M. 18 aprile 1996, con particolare riferimento a quella di cui all’art. 6, lettera e). La sede deve quindi valutare in concreto le modalità di svolgimento dell’incarico o dell’altra attività, considerando:

  • l’attività svolta;
  • la frequenza;
  • l’orario;
  • l’impegno richiesto dall’altro soggetto;
  • la possibilità di svolgere tale attività in un momento diverso.

L’obiettivo della verifica è accertare che l’interessato sia comunque in grado di garantire in ogni momento la propria disponibilità all’Istituto, ogni volta che l’INPS ritenga di assegnare i controlli nell’ambito delle due fasce orarie previste.

Indicazione finale

La circolare conclude richiamando l’attenzione delle sedi sulla necessità di completare al più presto le operazioni ancora pendenti, così da assicurare la piena attuazione della nuova disciplina delle liste speciali e una gestione uniforme delle reintegrazioni sul territorio nazionale.

Punti principali

Prima approvazione delle liste già coperte

Dopo la conclusione, in ciascuna provincia, della fase di individuazione dei punteggi dei medici "con precedenza", le sedi possono procedere rapidamente, previo parere della Commissione INPS-Ordine dei medici, a una prima approvazione delle liste limitatamente alla quota già coperta. La possibilità opera anche se il fabbisogno complessivo non sia ancora soddisfatto. I medici così individuati ricevono subito l’incarico e per essi viene attribuito il numero di visite calcolato sulla base dei fabbisogni della nuova normativa.

Completamento delle liste e utilizzo provvisorio della seconda fascia

Per completare le liste occorre attendere le domande di altri medici senza diritto di precedenza, anche provenienti da altre province, da presentare entro il 15 gennaio 1997. Per le residue esigenze di servizio, fino al completamento delle operazioni previste, continua a essere utilizzata a rotazione una seconda fascia composta dai medici residui della precedente lista, cioè quelli non aventi diritto di precedenza o incompatibili solo in base alla nuova normativa, secondo le regole vigenti prima del D.M. 18 aprile 1996.

Raccolta nazionale delle carenze e nuovi termini

Le Sedi regionali devono comunicare alla Direzione Generale il numero di incarichi rimasti non attribuiti nelle varie liste provinciali. Ricevute tutte le comunicazioni, ciascuna Sede regionale riepiloga la situazione in un elenco nazionale per consentire l’avvio contemporaneo, su tutto il territorio, dell’ultima fase di reintegrazione delle liste. I termini sono stati spostati di 15 giorni: 2 gennaio 1997 per l’inizio della presentazione delle domande, 31 gennaio 1997 per la scadenza delle domande e 15 febbraio 1997 per l’approvazione della parte di lista non coperta in precedenza.

Requisito di assenza di rapporti di lavoro o collaborazione

Al momento dell’accettazione dell’incarico il medico deve avere già risolto il proprio rapporto di lavoro o di collaborazione presso enti o altri datori di lavoro. La circolare precisa che l’aspettativa o istituti analoghi, così come le mere assenze dal servizio, non eliminano il rapporto e quindi non soddisfano il requisito di insussistenza di incompatibilità. La dichiarazione di accettazione deve essere restituita entro 15 giorni insieme all’attestazione di assenza di incompatibilità.

Collaborazione coordinata e continuativa e libera professione

Ai fini dell’art. 6, lettera a), del D.M. 18 aprile 1996, la nozione di collaborazione coordinata e continuativa viene ricondotta all’art. 49 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. In base a tale criterio, le attività che non rientrano nell’esercizio di arte o professione sono considerate coordinate e continuative. Ne deriva che l’esercizio della professione medica in regime di libera professione non integra, di per sé, la causa di incompatibilità riferita alle collaborazioni coordinate e continuative.

Verifica concreta delle restanti incompatibilità

La compatibilità dell’incarico non può però essere affermata automaticamente per ogni attività libero-professionale. Occorre verificare tutte le altre incompatibilità previste dal D.M. 18 aprile 1996, con particolare riferimento a quella indicata alla lettera e) dell’art. 6. Va inoltre accertato in concreto che le modalità di svolgimento dell’altro incarico consentano al medico di garantire la propria disponibilità all’INPS in ogni momento, in relazione all’attività, alla frequenza, all’orario, all’impegno verso l’altro soggetto e alla possibilità di svolgere l’attività in altro momento, così da assicurare l’assegnazione dei controlli nelle due fasce orarie previste.

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