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Circolare

Circolare numero 251 del 13-12-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, per effetto della mancata conversione in legge del D.L. 24 settembre 1996, n. 499, decadono le disposizioni sulla decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello e quelle sullo scaglionamento dell’aumento contributivo ex art. 3, comma 23, L. n. 335/1995. La legge n. 608/1996 ha però fatto salvi gli atti, i provvedimenti e gli effetti già prodotti. Per le erogazioni effettuate durante la vigenza dei decreti decaduti restano confermate le istruzioni già impartite; per quelle successive al 24 novembre 1996 la decontribuzione non è più applicabile.

Mancata conversione del D.L. n. 499/1996 e cessazione della decontribuzione e dello scaglionamento contributivo

Mancata conversione del D.L. n. 499/1996 e effetti sulle agevolazioni contributive

La circolare prende atto della mancata conversione in legge del D.L. 24 settembre 1996, n. 499, pubblicata in G.U. n. 276 del 25 novembre 1996. Il decreto era reiterativo dei precedenti D.L. n. 166/1996, n. 295/1996 e n. 396/1996. La decadenza del decreto comporta il venir meno delle disposizioni in materia di decontribuzione e di scaglionamento degli aumenti contributivi collegati all’art. 3, comma 23, della L. n. 335/1995.

Norme decadute

Tra le disposizioni venute meno figurano:

  • l’art. 5, che regolava il regime di decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello;
  • l’art. 6, che disciplinava lo scaglionamento dell’aumento contributivo derivante dall’attuazione del decreto interministeriale 21 febbraio 1996 per i datori di lavoro interessati da un incremento effettivo di contribuzione ai sensi dell’art. 3, comma 23, L. n. 335/1995;
  • le connesse disposizioni transitorie relative alla contribuzione dovuta dai soci di cooperative di lavoro disciplinate dal DPR 30 aprile 1970, n. 602, per i quali fosse stato emanato il provvedimento ex art. 6, comma 1, del medesimo DPR.

Salvezza degli atti già adottati

La legge 28 novembre 1996, n. 608, ha tuttavia fatto salvi gli atti e i provvedimenti adottati, gli effetti già prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge decaduti. La circolare segnala che sul tema sono stati coinvolti il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e il Ministero del Tesoro per l’individuazione delle misure da adottare.

Regime applicabile alle erogazioni già effettuate

Con specifico riferimento alla decontribuzione, la circolare precisa che, per le erogazioni effettuate durante la vigenza dei decreti poi decaduti, restano ferme le istruzioni contenute nelle circolari n. 152 del 22 luglio 1996 e n. 213 del 6 novembre 1996. La conferma vale sia nei casi in cui la decontribuzione non sia stata concretamente applicata nonostante la sussistenza dei presupposti, incluso il deposito del contratto presso l’Ufficio del lavoro, sia per il conguaglio di fine anno dovuto alla rideterminazione del "tetto".

Regime per le erogazioni successive al 24 novembre 1996

Per le erogazioni intervenute dopo il 24 novembre 1996, la disciplina della decontribuzione non è più operante. Pertanto, da tale data non trovano più applicazione le agevolazioni contributive previste dalle norme decadute.

Punti principali

Mancata conversione del D.L. n. 499/1996

Con il comunicato pubblicato in G.U. n. 276 del 25 novembre 1996 viene resa nota la mancata conversione in legge del D.L. 24 settembre 1996, n. 499, reiterativo dei precedenti decreti-legge n. 166/1996, n. 295/1996 e n. 396/1996. Per effetto della decadenza vengono meno le disposizioni contenute nel decreto, in particolare quelle in materia contributiva.

Decadenza delle norme sulla decontribuzione

Viene meno l’art. 5 del decreto, che disciplinava il regime di decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello. La conseguenza è la cessazione della disciplina agevolativa per le erogazioni successive alla data di efficacia della decadenza.

Decadenza delle norme sullo scaglionamento dell’aumento contributivo

Decade anche l’art. 6, relativo allo scaglionamento dell’aumento contributivo derivante dall’attuazione del decreto interministeriale 21 febbraio 1996 per i datori di lavoro che subivano un effettivo incremento contributivo ai sensi dell’art. 3, comma 23, della L. n. 335/1995. La norma conteneva inoltre disposizioni transitorie sul versamento della contribuzione per i soci di cooperative di lavoro disciplinate dal DPR n. 602/1970, per i quali fosse stato emanato il provvedimento ex art. 6, comma 1, dello stesso DPR.

Salvezza degli atti e degli effetti già prodotti

La legge 28 novembre 1996, n. 608, ha fatto salvi gli atti e i provvedimenti adottati, nonché gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge decaduti. La circolare segnala inoltre che sul punto sono stati interessati il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e il Ministero del Tesoro per conoscere le misure da adottare.

Conferma delle istruzioni per le erogazioni avvenute durante la vigenza dei decreti

Per le erogazioni effettuate nel periodo di vigenza dei decreti decaduti, e in considerazione della ratifica dei loro effetti, restano confermate le disposizioni già emanate con le circolari n. 152 del 22 luglio 1996 e n. 213 del 6 novembre 1996. Ciò vale sia quando la decontribuzione non sia stata materialmente applicata pur in presenza di tutti i presupposti, incluso il deposito del contratto presso l’Ufficio del lavoro, sia con riferimento al conguaglio di fine anno conseguente alla rideterminazione del "tetto".

Non operatività della decontribuzione per le erogazioni successive

Per le erogazioni intervenute successivamente al 24 novembre 1996 la disciplina della decontribuzione non è più operante. Da tale data non possono quindi essere applicate le agevolazioni contributive previste dalla disciplina decaduta.

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