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Circolare

Circolare numero 248 del 12-12-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fissa al 31 marzo 1997 il termine per le denunce individuali O1/M e O3/M dell’anno 1996 per aziende con modelli cartacei o su supporto magnetico, e disciplina i termini speciali per le Amministrazioni dello Stato. Introduce inoltre nuove qualifiche assicurative per apprendisti part-time e lavoratori con qualifica di quadro, nonché nuovi codici tipo rapporto legati ad agevolazioni contributive previste dalla Legge 451/1994. Infine, detta le modalità di compilazione dei modelli O1/M e O3/M per il personale già iscritto al soppresso Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, con specifiche indicazioni per i quadri B, C e D e per la gestione delle retribuzioni e dei conguagli.

Termini di presentazione dei modelli O1/M e O3/M, nuove qualifiche assicurative e istruzioni per il personale dei trasporti

Termini di presentazione dei modelli O1/M e O3/M, nuove qualifiche e istruzioni per il personale trasporti

La circolare disciplina la presentazione delle denunce individuali O1/M e O3/M per l’anno 1996, introduce nuove qualifiche assicurative e nuovi codici tipo rapporto, e fornisce indicazioni specifiche per la compilazione dei modelli relativi al personale già iscritto al soppresso Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto.

Termini di presentazione delle denunce

Le denunce O1/M e O3/M di competenza dell’anno 1996 devono essere presentate entro il 31 marzo 1997 dalle aziende che utilizzano modelli cartacei e da quelle che si avvalgono di supporti magnetici. Per le Amministrazioni dello Stato il termine è invece fissato al 31 dicembre 1997, in base all’art. 2 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella Legge 11 novembre 1983, n. 638.

Gli stessi termini valgono anche per la consegna ai lavoratori, da parte dei datori di lavoro, delle copie delle denunce. Entro le medesime scadenze devono essere presentate anche le denunce integrative relative a periodi di integrazione salariale di anni precedenti, mediante i modelli O1/M-INT e O3/M-INT.

Aggiornamenti del modello O1/M e abolizione dei dati sul R.D. 148/1931

La circolare precisa che i modelli O3/M e O1/M sono identici, per contenuto e tracciato, a quelli dell’anno precedente. Tuttavia, a seguito della modifica della normativa sul personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, nel quadro B sono stati aboliti i dati relativi al R.D. 148/1931. Di conseguenza, non deve più essere comunicata alcuna informazione al riguardo.

Nuove qualifiche assicurative

Sono istituiti nuovi codici da indicare nella casella "QUALIFICA ASSICURATIVA" del quadro B del modello O1/M, al fine di individuare con maggiore precisione alcune categorie di lavoratori. I nuovi codici sono:

  • "P": apprendista operaio a tempo parziale;
  • "T": apprendista impiegato a tempo parziale;
  • "V": apprendista qualificato operaio part-time;
  • "X": apprendista qualificato impiegato part-time;
  • "Z": equiparato o intermedio, considerato impiegato ai fini della contribuzione per le prestazioni economiche di malattia, a part-time;
  • "Q": lavoratori aventi qualifica di "quadro";
  • "C": lavoratori aventi qualifica di "quadro" part-time.

Viene inoltre chiarito che i codici "O" e "Y" devono essere utilizzati, rispettivamente, per gli operai e per gli impiegati a tempo parziale, e non più anche per gli apprendisti operai e impiegati part-time, come invece indicato nelle istruzioni del manuale dell’aprile 1990.

Nuovi codici tipo rapporto e agevolazioni contributive

La circolare richiama i codici già istituiti e da utilizzare nella casella "TIPO RAPPORTO" del quadro B per rapporti di lavoro agevolati ai sensi della Legge 451/1994.

Art. 6, Legge 451/1994

Per le imprese del settore calzaturiero individuate con appositi decreti ministeriali, sono richiamati i seguenti codici:

  • "29": lavoratori assunti a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 6 della Legge 451/1994;
  • "50": lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi dell’art. 6 della Legge 451/1994;
  • "89": lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 6 della Legge 451/1994, poi trasformato in rapporto a tempo indeterminato.

Art. 16, Legge 451/1994

Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro di tipologia b), sono indicati i seguenti codici:

  • "15": lavoratori per i quali al datore di lavoro compete il beneficio previsto per gli apprendisti;
  • "38": lavoratori per i quali compete la riduzione del 50%;
  • "39": lavoratori per i quali compete la riduzione del 25%;
  • "40": lavoratori per i quali compete la riduzione del 40%.

Compilazione dei modelli per il personale del soppresso Fondo di previdenza per i trasporti

Dal 1 gennaio 1996 i soggetti già iscritti al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, nonché il personale assunto da tale data e rientrante nell’art. 4 della Legge 889/1971, sono iscritti al Fondo pensione lavoratori dipendenti con evidenza contabile separata, ai sensi del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 414 e della circolare n. 178 del 12 settembre 1996.

Per la compilazione delle denunce annuali delle retribuzioni O3/M e O1/M si applicano, in linea generale, le regole ordinarie previste per la generalità dei lavoratori dipendenti. Restano però alcune indicazioni specifiche.

Modello O3/M

Il modello O3/M deve essere compilato come per la generalità delle aziende.

Modello O1/M - Quadro B

Nel quadro B del modello O1/M:

  • nelle caselle relative alle "ASSICURAZIONI COPERTE" deve essere barrata anche la casella relativa alla "IVS";
  • in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere compilata la casella "SETT. UTILI";
  • non deve essere comunicata alcuna informazione sull’applicazione del R.D. 148/1931;
  • per le altre caselle valgono le istruzioni ordinarie previste per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Modello O1/M - Quadro C per i lavoratori iscritti al 31.12.1995

Per i lavoratori iscritti al soppresso Fondo alla data del 31.12.1995, nel quadro C occorre:

  • indicare nella casella "TIPO" il codice "X4", per i soggetti per i quali il versamento contributivo è evidenziato nel DM10/2 con i codici "X4..";
  • riportare nella casella "RETRIBUZIONE" l’importo annuo complessivo delle competenze relative all’anno cui si riferisce il modello;
  • indicare nelle caselle "PERIODO DAL" e "AL" il periodo cui si riferiscono tali competenze;
  • riportare nella casella "RETR. PENSIONABILE" l’importo annuo complessivo delle retribuzioni pensionabili erogate nell’anno e riferite allo stesso anno, utile per il calcolo della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate nel Fondo al 31.12.1995.

La circolare precisa che la retribuzione pensionabile è determinata in base alla normativa vigente presso il soppresso Fondo, che resta confermata in via provvisoria ai sensi dell’art. 3, commi 2 e 3, lettera a), del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 414.

Per i conguagli di retribuzione con effetto retroattivo, ai sensi dell’art. 26 della Legge 3 giugno 1975, n. 160, riferiti ad anni precedenti e assoggettati a contribuzione nel mese di erogazione, occorre usare righe successive, indicando:

  • il codice "X4" nella casella "TIPO";
  • il periodo di riferimento nelle caselle "PERIODO DAL" e "AL";
  • l’importo delle competenze arretrate nella casella "RETRIBUZIONE";
  • l’importo delle medesime competenze, se utile al calcolo della pensione, nella casella "RETR. PENSIONABILE".

Modello O1/M - Quadro C per i lavoratori assunti dopo il 31.12.1995

Per i lavoratori assunti successivamente al 31.12.1995 devono essere compilate soltanto le caselle "TIPO" e "RETRIBUZIONE". In particolare:

  • nella casella "TIPO" deve essere indicato il codice "Z4", per i soggetti per i quali il versamento contributivo è evidenziato nel DM10/2 con i codici "Z4..";
  • per gli O1/M relativi al 1996 deve comunque essere utilizzato il codice "Z4", anche se per parte dell’anno nel DM10/2 è stato riportato il codice "X4..";
  • nella casella "RETRIBUZIONE" va riportata la sommatoria degli importi delle caselle "competenze correnti" e "altre competenze" del quadro B.

Per questi lavoratori non devono essere effettuate registrazioni separate per i conguagli di retribuzione spettanti per effetto retroattivo di legge o contratto riferiti ad anni precedenti.

Modello O1/M - Quadro D e disciplina della malattia

Per la compilazione del quadro D valgono le disposizioni previste per la generalità dei lavoratori. In relazione ai commi 5 e 6 dell’art. 1 del D.Lgs. 564/96, la circolare precisa che per l’anno 1996 la particolare comunicazione dei dati relativi ai periodi di malattia dal 16 novembre 1996 al 31 dicembre 1996 sarà effettuata con la denuncia relativa all’anno 1997, secondo istruzioni che saranno fornite successivamente.

Restano confermate, per l’intero anno 1996, le istruzioni già in vigore in materia di malattia per la compilazione del quadro D del modello O1/M.

Punti principali

Termini di presentazione delle denunce O1/M e O3/M

Le denunce individuali O1/M e O3/M relative all’anno 1996 devono essere presentate entro il 31 marzo 1997 sia dalle aziende che utilizzano modelli cartacei sia da quelle che si avvalgono di supporti magnetici. Per le Amministrazioni dello Stato il termine è fissato al 31 dicembre 1997, ai sensi dell’art. 2 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella Legge 11 novembre 1983, n. 638. Gli stessi termini valgono anche per la consegna ai lavoratori delle copie delle denunce. Entro tali date devono essere presentate anche le denunce integrative O1/M-INT e O3/M-INT relative a periodi di integrazione salariale di anni precedenti.

Nuove qualifiche assicurative nel quadro B del modello O1/M

Sono istituiti nuovi codici da indicare nella casella "QUALIFICA ASSICURATIVA" del quadro B per meglio identificare alcune categorie di lavoratori. I codici riguardano apprendisti a tempo parziale, lavoratori equiparati o intermedi a part-time e lavoratori con qualifica di quadro, anche part-time. Viene inoltre precisato che i codici "O" e "Y" devono identificare rispettivamente operai e impiegati part-time, e non più anche apprendisti operai e impiegati part-time, in aggiornamento rispetto alle istruzioni del 1990.

Nuovi codici tipo rapporto e agevolazioni contributive

Per le agevolazioni contributive previste dall’art. 6 e dall’art. 16 della Legge 451/1994 sono richiamati e istituiti specifici codici "tipo contribuzione" da riportare nella casella "TIPO RAPPORTO" del quadro B del modello O1/M. Per il settore calzaturiero sono indicati i codici relativi ad assunzioni a tempo indeterminato, determinato e trasformazioni da determinato a indeterminato. Per i contratti di formazione e lavoro di tipologia b) sono previsti codici distinti in base al beneficio spettante al datore di lavoro: beneficio apprendisti, riduzione del 50%, del 25% o del 40%.

Compilazione per il personale del soppresso Fondo trasporti

Dal 1 gennaio 1996 i soggetti già iscritti al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, nonché i nuovi assunti rientranti nell’art. 4 della Legge 889/1971, confluiscono nel Fondo pensione lavoratori dipendenti con evidenza contabile separata. Per tali lavoratori i modelli O3/M e O1/M vanno compilati secondo le regole ordinarie, con alcune specifiche: nel quadro B deve essere barrata anche la casella IVS e, in caso di part-time, compilata la casella "SETT. UTILI"; non va più indicata alcuna informazione sul R.D. 148/1931. Nel quadro C cambiano le modalità di esposizione di retribuzione e retribuzione pensionabile, distinguendo tra lavoratori iscritti al 31.12.1995 e lavoratori assunti dopo tale data, con utilizzo dei codici X4 e Z4 e regole diverse per i conguagli arretrati. Per il quadro D si applicano le istruzioni generali; per l’anno 1996 i dati relativi alla malattia dal 16 novembre al 31 dicembre 1996 saranno comunicati con la denuncia 1997, secondo successive istruzioni.

Indicazioni su retribuzioni, arretrati e malattia

Per i lavoratori iscritti al soppresso Fondo al 31.12.1995 devono essere riportati nel quadro C l’importo annuo complessivo delle competenze, il periodo di riferimento e la retribuzione pensionabile annua utile al calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità maturate nel Fondo. Per i conguagli di retribuzione con effetto retroattivo relativi ad anni precedenti, assoggettati a contribuzione nel mese di erogazione, vanno utilizzate righe successive con codice X4 e con indicazione separata del periodo e degli importi. Per i lavoratori assunti dopo il 31.12.1995 va riportato solo il codice Z4 e la sommatoria delle competenze correnti e altre competenze del quadro B, senza registrazioni separate per gli arretrati retroattivi. Resta confermato per tutto il 1996 il regime istruttorio già previsto in materia di malattia per la compilazione del quadro D.

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