Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 08/05/2019 n. 12133 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Ulmus Srl ha impugnato la comunicazione d'irregolarità (cosiddetto "avviso bonario") emessa dall'Agenzia delle entrate a seguito del controllo automatizzato del modello Unico 2006, relativo al periodo d'imposta 2005, con cui veniva contestata l'applicazione di una sanzione per il tardivo versamento dell'IRAP. La contribuente ha sostenuto che tale comunicazione fosse autonomamente impugnabile e ha inoltre sollevato una questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 3, riguardo al calcolo delle sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo erronea la decisione della CTR che aveva escluso l'impugnabilità autonoma della comunicazione d'irregolarità. Ha affermato che ogni atto dell'Amministrazione finanziaria che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, indicando le ragioni di fatto e di diritto, è impugnabile davanti al giudice tributario. Tale principio si applica anche alla comunicazione d'irregolarità prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, comma 3. Il secondo motivo, relativo alla questione di legittimità costituzionale, è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e decidere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, comma 3

    comunicazione d'irregolarità, cosiddetto "avviso bonario"

    La comunicazione emessa all'esito del controllo automatizzato, quando contiene una specifica pretesa tributaria motivata, è autonomamente impugnabile dal contribuente.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19

    L'elencazione degli atti impugnabili è tassativa, ma deve essere interpretata in modo coerente con il diritto di difesa e consente l'impugnazione di qualsiasi atto che renda conoscibile una pretesa tributaria concreta e attuale.

  • D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 3

    La disposizione, applicata per il calcolo delle sanzioni relative al tardivo versamento dell'IRAP, è stata oggetto di una questione di legittimità costituzionale, rimasta assorbita dalla decisione sul primo motivo.

  • Costituzione, art. 3

    È stato invocato dalla contribuente quale parametro della questione di legittimità costituzionale relativa al trattamento sanzionatorio.

Massime di principio

  • Un atto dell'Amministrazione finanziaria è impugnabile anche se non rientra formalmente tra gli atti tipici dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, quando rende conoscibile una pretesa tributaria specifica, concreta e motivata.
  • La comunicazione d'irregolarità derivante da un controllo automatizzato, se contiene l'indicazione dell'imposta, delle sanzioni e delle ragioni della richiesta, può essere impugnata immediatamente senza dover attendere una successiva cartella di pagamento.
  • L'impugnazione tempestiva dell'avviso bonario può consentire al contribuente di contestare subito la pretesa e di evitare che la decadenza dei termini renda più difficile la difesa.
  • La cassazione con rinvio non determina automaticamente la vittoria definitiva sul merito della controversia: il giudice di rinvio deve ancora esaminare la fondatezza della pretesa tributaria e le eventuali questioni costituzionali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.