Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 111 del 17-10-2005

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e Associazione Pensionati Autonomi (ASSOPENSIONATI) per la trattenuta dei contributi associativi sulle pensioni, ai sensi dell’art. 23 octies della legge n. 485/1972. Vengono precisati i pensionati che possono rilasciare delega, le modalità di sottoscrizione, la decorrenza di deleghe e revoche, la misura percentuale del contributo, i rapporti finanziari e le responsabilità delle parti. Sono inoltre fornite le istruzioni contabili con l’istituzione di specifici conti nel piano dei conti.

Convenzione INPS-Assopensionati per la riscossione delle quote sindacali su pensione e istruzioni contabili

Convenzione INPS - ASSOPENSIONATI per la riscossione delle quote sindacali su pensione

La circolare disciplina l’applicazione della convenzione stipulata il 29 settembre 2005 tra l’INPS e l’Associazione Pensionati Autonomi (ASSOPENSIONATI) ai sensi dell’art. 23 octies della legge 11 agosto 1972, n. 485. Il documento fornisce le istruzioni operative per la trattenuta dei contributi associativi sulle pensioni, chiarendo soggetti ammessi, modalità di delega, decorrenza delle trattenute, revoche, misura del contributo, rapporti finanziari e contabili, nonché le responsabilità delle parti.

Ambito soggettivo

Possono avvalersi del servizio i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo di detta assicurazione, gestito dall’INPS.

La disciplina non si applica ai titolari di pensione sociale o assegno sociale, in quanto l’art. 23 octies richiama espressamente solo le pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio della delega

L’autorizzazione alla trattenuta avviene mediante delega redatta sul testo predisposto dall’INPS, nel quale sono indicati la misura del contributo e i consensi necessari al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003.

La delega deve essere:

  • sottoscritta dal titolare della pensione;
  • controfirmata dal responsabile locale dell’Assopensionati;
  • timbrata dall’Associazione.

I nominativi dei rappresentanti e degli incaricati abilitati alla firma e alla presentazione delle deleghe devono essere comunicati per iscritto alle strutture periferiche INPS competenti, a cura della sede locale o degli uffici centrali dell’Assopensionati.

Decorrenza delle deleghe

Per le deleghe presentate da soggetti già titolari di pensione, l’efficacia decorre dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di presentazione alla struttura territoriale INPS che ha in carico la pensione.

Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, essa produce effetti dalla data di decorrenza della pensione.

Le deleghe si intendono tacitamente rinnovate di anno in anno, salvo revoca.

Revoca e concorrenza tra più deleghe

La revoca acquista efficacia dal primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui perviene alla sede INPS competente.

Se il pensionato ha rilasciato deleghe a favore di più organizzazioni sindacali, prevale la prima delega pervenuta all’INPS, salvo che la delega successiva sia accompagnata dalla revoca di quella precedente: in tal caso è efficace la delega successiva. Il rilascio di una nuova delega non costituisce revoca implicita della precedente.

Per le revoche trasmesse direttamente dal pensionato all’INPS, la circolare segnala una modifica rispetto alle convenzioni precedenti: non è più richiesto che la sede avvisi preventivamente l’organizzazione sindacale della revoca prima di acquisirla.

Adempimenti delle strutture periferiche

Le deleghe controfirmate devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia; una copia viene restituita dalla sede INPS con timbro e firma per ricevuta. Tale documentazione fa fede in caso di contestazione sull’avvenuta presentazione.

Entro la fine di aprile, luglio, ottobre e gennaio, ciascuna struttura periferica deve consegnare alla struttura locale dell’Assopensionati:

  • l’elenco delle deleghe attivate e non attivate relative al trimestre precedente, con indicazione del motivo della mancata attivazione;
  • l’elenco delle deleghe presentate contestualmente alla domanda di pensione;
  • l’elenco delle revoche presentate.

Misura del contributo sindacale

Il contributo è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati.

Le aliquote sono:

  • 0,50% sugli importi compresi entro il trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
  • 0,40% sugli importi eccedenti il minimo e non eccedenti il doppio del trattamento minimo del FPLD;
  • 0,35% sugli importi eccedenti il doppio del trattamento minimo del FPLD.

La misura del contributo deve essere espressamente indicata nella delega. La trattenuta è effettuata all’atto del pagamento delle singole rate di pensione. Per le pensioni indirette o di reversibilità corrisposte con unico ordine di pagamento a più contitolari, si applicano le medesime modalità di calcolo.

Rapporti finanziari, spese e conguagli

I rapporti finanziari tra INPS e Assopensionati sono disciplinati dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione e sono gestiti centralmente.

L’INPS versa all’Associazione acconti mensili pari al 97% dell’importo delle trattenute disposte sulle pensioni in pagamento. Fino a quando non siano elaborati i dati necessari e comunque non oltre il mese di aprile, gli acconti sono determinati provvisoriamente in misura pari a un tredicesimo del totale degli acconti corrisposti nell’anno precedente, aumentato della percentuale di incremento del monte pensioni per effetto della perequazione automatica. I conguagli tra acconti provvisori e definitivi sono effettuati contestualmente al primo pagamento utile.

Per le trattenute riferite alle pensioni di nuova liquidazione è previsto un acconto quadrimestrale, calcolato riducendo del 3% l’importo delle trattenute da effettuare dalla decorrenza al 31 dicembre dell’anno di liquidazione. I mesi di corresponsione degli acconti sono stabiliti con apposito atto. I conguagli tra acconti versati e trattenute effettive sono eseguiti senza interessi o altri oneri entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, con possibilità di ricalcolo qualora siano disponibili rilevazioni contabili rappresentative di almeno il 97% delle pensioni.

Entro il secondo anno di validità della convenzione, le parti dovranno riesaminare il termine previsto per i conguagli.

Spese, rimesse e responsabilità

L’Assopensionati si impegna a corrispondere all’INPS, sin dalla stipula della convenzione, gli importi determinati a seguito della revisione dei costi; i costi vigenti sono quelli fissati dalla deliberazione del C.d.A. n. 39 del 5 febbraio 2002. Restano inoltre a carico dell’Associazione tutte le spese e gli eventuali oneri, anche fiscali, connessi alla convenzione.

Le rimesse monetarie all’Associazione sono effettuate dalla sede centrale secondo le modalità da essa indicate. L’INPS è sollevato da responsabilità qualora i pagamenti avvengano oltre i termini convenuti per difficoltà operative legate alle priorità istituzionali, delle quali deve essere data tempestiva comunicazione all’Associazione.

L’INPS è estraneo ai rapporti tra i pensionati e l’organizzazione sindacale; l’Assopensionati esonera quindi l’Istituto da ogni responsabilità e si obbliga a ristorarlo di eventuali effetti negativi derivanti da controversie sulla validità o regolarità della delega.

Banca dati e consultazione

La convenzione prevede che l’INPS metta a disposizione dell’Assopensionati un’apposita banca dati delle deleghe sindacali, consultabile per la sola parte di competenza dell’organizzazione. Nella banca dati sono caricati i dati relativi alle deleghe su pensione, comprese nuove deleghe, revoche ed eliminazioni.

L’accesso deve avvenire secondo le modalità e le autorizzazioni disposte dall’INPS, nel rispetto delle norme di sicurezza dell’Ente e delle prescrizioni dell’Autorità Garante per la privacy.

Codice INPS e istruzioni contabili

All’Assopensionati è attribuito il codice INPS B3.

Per la contabilizzazione delle trattenute sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA 25/154: contributi sindacali trattenuti per conto dell’Associazione Pensionati Autonomi sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
  • GPA 27/154: contributi sindacali trattenuti per conto dell’Associazione Pensionati Autonomi sulle pensioni pagate negli anni precedenti.

Il conto GPA 27/154 deve essere movimentato a partire dall’esercizio 2006. L’allegato 3 riporta la denominazione completa e abbreviata dei conti di nuova istituzione.

Punti principali

Soggetti abilitati alla delega

Possono autorizzare la trattenuta i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’AGO dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo gestito dall’INPS. La disciplina non si applica ai titolari di pensione o assegno sociale, perché la norma riguarda esclusivamente pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio della delega

La delega deve essere compilata sul testo predisposto dall’INPS, con indicazione della misura del contributo e delle autorizzazioni per il trattamento dei dati ai sensi del d.lgs. 196/2003. Deve essere sottoscritta dal pensionato e controfirmata dal responsabile locale dell’Assopensionati. I nominativi dei rappresentanti e incaricati abilitati a firmare e presentare le deleghe devono essere comunicati per iscritto alle strutture periferiche INPS competenti.

Decorrenza, efficacia e revoca

Le deleghe rilasciate da soggetti già pensionati producono effetto dal primo giorno del terzo mese successivo alla presentazione alla sede INPS competente; quelle presentate contestualmente alla domanda di pensione decorrono dalla data di decorrenza della pensione. Deleghe e revoche acquistano efficacia entro tre mesi dalla presentazione. La delega si rinnova tacitamente di anno in anno salvo revoca. La revoca comunicata direttamente dal pensionato all’INPS ha effetto dal primo giorno del terzo mese successivo alla sua presentazione. In caso di più deleghe a diverse organizzazioni, vale la prima pervenuta all’INPS, salvo che la successiva sia accompagnata dalla revoca della precedente.

Flussi informativi e adempimenti periodici

Le deleghe controfirmate devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia, di cui una viene restituita dalla sede INPS con timbro e firma per ricevuta. In caso di contestazione, l’elenco e la copia della delega fanno fede dell’avvenuta presentazione. Entro fine aprile, luglio, ottobre e gennaio, ciascuna struttura periferica consegna all’Assopensionati gli elenchi delle deleghe attivate e non attivate del trimestre precedente, con indicazione dei motivi di eventuale mancata attivazione, delle deleghe presentate con la domanda di pensione e delle revoche ricevute.

Misura del contributo sindacale

La trattenuta è calcolata sull’importo lordo delle singole rate di pensione, inclusa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote sono: 0,50% fino al trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti; 0,40% sulla quota eccedente il minimo e non eccedente il doppio del minimo; 0,35% sulla quota eccedente il doppio del minimo. La misura deve essere espressamente indicata nella delega. Per le pensioni indirette o di reversibilità con unico ordine di pagamento a più contitolari, la trattenuta segue le medesime regole.

Rapporti finanziari, spese e rimesse

I rapporti finanziari, le spese e le rimesse sono regolati dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione e gestiti a livello centrale. L’INPS versa all’Assopensionati acconti mensili pari al 97% delle trattenute sulle pensioni in pagamento; in via provvisoria, fino all’elaborazione dei dati e comunque non oltre aprile, gli acconti sono determinati in misura pari a un tredicesimo dell’importo corrisposto nell’anno precedente, maggiorato dell’incremento del monte pensioni per perequazione automatica. Sono previsti anche acconti quadrimestrali per le pensioni di nuova liquidazione e conguagli entro il 30 giugno dell’anno successivo.

Responsabilità e rapporti locali

L’Assopensionati esonera l’INPS da ogni responsabilità nei rapporti tra pensionato e organizzazione sindacale e si impegna a ristorare l’Istituto di eventuali effetti negativi derivanti da controversie sulla validità o regolarità delle deleghe. A livello locale i problemi sono trattati dal responsabile dei rapporti con l’utenza; le questioni non risolte sono rimesse alla Direzione Generale e alle strutture nazionali dell’Assopensionati. La circolare attribuisce all’Assopensionati il codice INPS B3.

Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti

Per la rilevazione delle trattenute sono istituiti i conti GPA 25/154, relativo ai contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso, e GPA 27/154, relativo ai contributi trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti. Il conto GPA 27/154 è movimentabile a partire dall’esercizio 2006. L’allegato 3 riporta la denominazione completa e abbreviata dei conti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.