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Circolare

Circolare numero 112 del 17-10-2005

1. Premessa 2. Ordinanza del presidente del Consiglio n. 3442/2005 art. 1 3. Modalità di recupero 4. Adempimenti delle Aziende 5. Adempimenti delle Sedi

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna la disciplina del recupero dei contributi sospesi per i soggetti colpiti dal sisma del 29/10/2002 nella provincia di Catania, alla luce dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3442/2005. Vengono ridefiniti i comuni interessati, i soggetti ammessi al beneficio e le modalità di restituzione delle somme sospese. Le aziende devono presentare un nuovo piano di rateizzazione, versando la prima rata alla prima scadenza utile e pagando contestualmente le rate scadute dal 16/07/2005; non sono previsti rimborsi per quanto già versato e il mancato pagamento di una rata comporta sanzioni sulla singola omissione.

Rateizzazione dei contributi sospesi per il sisma della provincia di Catania

Rateizzazione dei contributi sospesi per il sisma della provincia di Catania

La circolare aggiorna la disciplina del recupero dei contributi previdenziali sospesi a seguito del sisma del 29/10/2002 nella provincia di Catania, tenendo conto della nuova Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3442/2005. Il documento ridefinisce i comuni beneficiari, delimita i soggetti ammessi alla sospensione e disciplina il nuovo piano di rateizzazione da presentare da parte delle aziende interessate.

Quadro normativo di riferimento

La materia trae origine dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3254/2002, che aveva disposto misure per l’evento sismico del 29/10/2002. L’Istituto aveva già fornito indicazioni operative con le circolari n. 167 del 27/10/2003 e n. 81 del 22/04/2005. In base all’art. 5, commi 1 e 2, dell’ordinanza originaria, come modificata dall’Ordinanza n. 3282/2003, il recupero dei contributi sospesi dal 29/10/2002 al 31/03/2004 doveva riprendere dal 16/06/2004 tramite rate mensili pari a otto volte i mesi interi di sospensione, per un totale di 136 rate.

Ordinanza n. 3442/2005 e perimetro territoriale

L’Ordinanza n. 3442 del 10/06/2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 17/06/2005, reca ulteriori misure urgenti di protezione civile per i danni connessi ai gravi eventi sismici e vulcanici nel territorio della provincia di Catania. L’art. 1, comma 1, individua i comuni colpiti e danneggiati:

  • Belpasso
  • Castiglione di Sicilia
  • Linguaglossa
  • Nicolosi
  • Ragalna
  • Acireale
  • Milo
  • Piedimonte Etneo
  • Santa Venerina
  • Zafferana Etnea
  • Giarre
  • Sant’Alfio
  • Acicatena

Rispetto all’elenco precedente risultano esclusi Aci Sant’Antonio, Fiume Freddo e Tre Castagni. Il comma 2 ribadisce la sospensione dei contributi previdenziali, inclusa la quota a carico del lavoratore, ma la limita ai soli datori di lavoro privati aventi sede legale o operativa nei comuni indicati; sono quindi esclusi i soggetti residenti e i datori di lavoro pubblici.

Modalità di recupero dei contributi sospesi

Per i datori di lavoro privati con sede legale od operativa nei comuni colpiti, l’art. 2, comma 1, prevede la restituzione dei contributi sospesi mediante rateizzazione per un numero di mesi pari a quelli di sospensione, che nella fattispecie corrispondono a 17 rate mensili.

Per i soggetti diversi da quelli contemplati dall’art. 1, l’art. 2, comma 2, conferma una rateizzazione massima di 24 mesi, da determinarsi anche tenendo conto della situazione economica del singolo debitore. In tale ambito rientrano anche i soggetti residenti o aventi sede legale od operativa nei comuni esclusi dall’elenco dell’Ordinanza n. 3442/2005, i quali possono accedere alla massima rateizzazione di 24 rate mensili.

Adempimenti richiesti alle aziende

Poiché le aziende interessate avevano già ripreso il pagamento delle rate dal 16/06/2004 secondo la circolare n. 167/2003, la nuova disciplina impone la presentazione di un nuovo piano di rateizzazione per ciascuna azienda. La prima rata deve essere versata entro la prima data utile successiva alla pubblicazione della circolare.

Con il primo versamento devono essere corrisposte in un’unica soluzione, senza oneri accessori, anche le rate scadute a partire dal 16/07/2005. La domanda di rateizzazione deve essere presentata alla Sede competente utilizzando l’apposito modulo allegato, con attestazione della sussistenza dei requisiti di legge ed eventuale opzione per una diversa modalità di rateizzazione.

La circolare precisa inoltre che non possono essere autorizzati rimborsi per i versamenti già effettuati.

Mancato pagamento di una rata e sanzioni

Il mancato pagamento di una rata non determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione. Esso integra però un’omissione contributiva riferita alla singola rata, con applicazione delle sanzioni previste per il mancato o ritardato pagamento dei contributi ai sensi dell’art. 116, commi 8-20, della legge n. 388/2000.

Indicazioni operative per le Sedi

Per l’indicazione del provvedimento legislativo nelle domande, la circolare richiama le disposizioni contenute nella circolare n. 158/2002. Nelle procedure informatiche deve essere utilizzata la sigla:

  • TERR/AGR.5 PROVINCIA DI CATANIA (O.P.C.M. N. 3442/2005)

Infine, i Direttori delle Sedi interessate sono invitati a prendere contatti con le Associazioni datoriali e con gli Enti di patronato per illustrare i contenuti della circolare e favorire una corretta compilazione delle domande di rateizzazione.

Punti principali

Quadro normativo e precedente disciplina

L’ordinanza n. 3254/2002 aveva disposto la sospensione dei contributi per l’evento sismico del 29/10/2002. Le circolari INPS n. 167/2003 e n. 81/2005 avevano già fornito indicazioni operative. In origine il recupero dei contributi sospesi dal 29/10/2002 al 31/03/2004 era stato fissato a partire dal 16/06/2004, mediante 136 rate mensili, secondo quanto richiamato dalla circolare n. 167/2003.

Ordinanza n. 3442/2005: comuni interessati e soggetti esclusi

L’Ordinanza n. 3442/2005, pubblicata in G.U. n. 136 del 17/06/2005, individua i comuni colpiti e danneggiati: Belpasso, Castiglione di Sicilia, Linguaglossa, Nicolosi, Ragalna, Acireale, Milo, Piedimonte Etneo, Santa Venerina, Zafferana Etnea, Giarre, Sant’Alfio e Acicatena. Rispetto all’elenco precedente sono esclusi Aci Sant’Antonio, Fiume Freddo e Tre Castagni. La sospensione dei contributi, compresa la quota a carico del lavoratore, si applica solo ai datori di lavoro privati con sede legale o operativa nei comuni indicati, escludendo i residenti e i datori di lavoro pubblici.

Modalità di recupero per i datori di lavoro privati

I datori di lavoro privati con sede nei comuni colpiti devono restituire i contributi sospesi mediante rateizzazione pari ai mesi di sospensione, indicati in 17 rate mensili. La circolare conferma quindi un nuovo piano di rientro coerente con il periodo di sospensione effettivamente considerato dalla nuova ordinanza.

Modalità di recupero per soggetti diversi

Per i soggetti diversi da quelli contemplati dall’art. 1 dell’ordinanza, la rateizzazione massima resta fissata in 24 mesi, tenendo conto della situazione economica del singolo debitore. I soggetti residenti o aventi sede legale od operativa nei comuni esclusi dall’elenco della n. 3442/2005 possono quindi accedere alla massima rateizzazione di 24 rate mensili.

Adempimenti delle aziende

Poiché le aziende interessate avevano già ripreso il versamento dal 16/06/2004 secondo la circolare n. 167/2003, ciascuna deve ripresentare un nuovo piano di rateizzazione. La prima rata va versata entro la prima data utile successiva alla pubblicazione della circolare. Con il primo versamento devono essere pagate, in un’unica soluzione e senza oneri accessori, anche le rate scadute dal 16/07/2005. La domanda va presentata alla Sede competente utilizzando l’apposito modulo allegato, attestando il possesso dei requisiti di legge ed eventualmente scegliendo una diversa modalità di rateizzazione. Non sono ammessi rimborsi per i versamenti già effettuati.

Effetti del mancato pagamento di una rata

Il mancato pagamento di una rata non determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione, ma configura un’omissione contributiva relativa alla singola rata. Su tale omissione si applicano le sanzioni previste dall’art. 116, commi 8-20, della legge n. 388/2000.

Indicazioni operative per le Sedi

Per l’indicazione del provvedimento legislativo nelle domande si richiamano le istruzioni della circolare n. 158/2002. La sigla da utilizzare nella procedura è "TERR/AGR.5 PROVINCIA DI CATANIA (O.P.C.M. N. 3442/2005)". Le Sedi interessate sono invitate a contattare Associazioni datoriali ed Enti di patronato per illustrare la circolare e favorire una corretta compilazione delle domande di rateizzazione.

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