Ordinanza n. 11370/2026 - Roma, Sezione 1B
PER L'ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITA' DEL SILENZIO/INADEMPIMENTO serbato dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri nel procedimento paraconcorsuale del 16/01/2025, non concluso entro i termini fissati rispettivamente per la "comunicazione al personale non inserito nella graduatoria dei motivi che ne hanno determinato l'esclusione", da adottare entro il 6/05/2025; nonchè per "l'esame delle istanze di revoca ed eventuale manovra di ripescaggio", entro il 5/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri sulla comunicazione dei motivi di esclusione dalla graduatoria e sull'esame delle istanze di revoca e di eventuale ripescaggio
Esito
La controversia
La parte ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri nell'ambito di un procedimento paraconcorsuale del 16 gennaio 2025. Il silenzio riguardava, da un lato, la comunicazione al personale non inserito nella graduatoria dei motivi dell'esclusione, da adottare entro il 6 maggio 2025, e, dall'altro, l'esame delle istanze di revoca e dell'eventuale manovra di ripescaggio, da concludere entro il 5 giugno 2025. Il TAR ha rilevato profili pregiudiziali di coincidenza con una causa già definita dallo stesso Tribunale, la cui sentenza è stata appellata dinanzi al Consiglio di Stato. La parte ricorrente ha chiesto di attendere la decisione del giudice d'appello.
La decisione
Il TAR ha rinviato la causa alla camera di consiglio del 3 febbraio 2027 per la prosecuzione del giudizio, senza decidere nel merito la domanda di accertamento dell'illegittimità del silenzio. Il rinvio è stato disposto poiché la causa presenta profili pregiudiziali di coincidenza con una controversia già decisa dal TAR e ancora pendente in appello; il giudice ha ritenuto opportuno attendere la pronuncia del Consiglio di Stato con efficacia di giudicato per evitare possibili contraddizioni tra decisioni. Il Collegio ha bilanciato l'esigenza di ragionevole durata del processo con quella di coerenza dell'ordinamento giudiziario, anche considerando che la parte ricorrente aveva reiterato la richiesta di attesa e che la controparte non vi si era opposta. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La norma è richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
art. 5 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme all'art. 6, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata in relazione all'oscuramento delle generalità.
art. 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme all'art. 5, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata in relazione all'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando una controversia presenta profili pregiudiziali di coincidenza con altra causa già decisa in primo grado ma ancora pendente in appello, il giudice amministrativo può rinviare la trattazione per attendere la decisione del giudice d'appello, al fine di prevenire contraddizioni tra pronunce e assicurare coerenza dell'ordinamento.
- Nel disporre il rinvio della trattazione, il giudice amministrativo può bilanciare l'esigenza di ragionevole durata del processo con quella di coerenza delle decisioni giudiziarie, soprattutto quando la richiesta di attendere la definizione della causa pregiudiziale sia reiterata dalla parte e non vi sia opposizione della controparte.
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