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Sentenza

Sentenza del 24/02/2016 n. 1658 - Comm. Trib. Prov. Milano

ACCISE, DAZI, DIRITTI DOGANALI - Determinazione del valore delle merci - Necessità di inserimento dell'ammontare pagato a titolo di royalties per lo sfruttamento dei marchi di fabbrica - Esistenza delle condizioni di vendita di cui all'art. 160 D.A.C. - Non sussistono.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'inclusione, nel valore doganale delle merci importate, delle royalties o dei diritti di licenza pagati per lo sfruttamento di marchi di fabbrica. La questione centrale era stabilire se tali somme costituissero condizioni di vendita delle merci ai sensi dell'art. 160 delle Disposizioni di attuazione del Codice doganale (D.A.C.), tale da imporne l'aggiunta al prezzo effettivamente pagato o da pagare. È stato valutato se il titolare del marchio esercitasse un controllo, di diritto o di fatto, sul fabbricante o se i pagamenti fossero invece diretti soltanto a tutelare la qualità dei prodotti e il valore commerciale del marchio.

La decisione

La sentenza ha escluso l'inclusione delle royalties nel valore doganale, ritenendo non sussistenti le condizioni di vendita previste dall'art. 160 D.A.C. I diritti di licenza non erano collegati a una situazione di controllo del titolare del marchio sul fabbricante, ma servivano a garantire determinati standard qualitativi e a prevenire sfruttamenti impropri del marchio potenzialmente lesivi dell'immagine dei licenzianti. Pertanto, la pretesa di maggiorazione del valore doganale è stata respinta.

Norme richiamate

  • Art. 160 delle Disposizioni di attuazione del Codice doganale (D.A.C.)

    Le royalties e i diritti di licenza devono essere aggiunti al valore doganale soltanto quando ricorrono le condizioni previste dalla norma, tra cui il collegamento con le merci importate e il fatto che il pagamento costituisca una condizione della vendita. Non è sufficiente che il pagamento riguardi lo sfruttamento di un marchio.

Massime di principio

  • Le royalties relative a un marchio non devono essere automaticamente incluse nel valore doganale delle merci importate: occorre verificare concretamente la loro funzione e il rapporto tra licenziante, fabbricante e importatore.
  • L'inclusione nel valore doganale è giustificata quando il pagamento della royalty è una condizione necessaria della vendita delle merci importate o quando il titolare del marchio esercita un controllo effettivo, giuridico o economico, sul fabbricante.
  • I pagamenti destinati esclusivamente a garantire standard qualitativi, proteggere l'immagine del marchio o impedire usi impropri del brand, in assenza di controllo sul produttore e di condizionamento della vendita, non costituiscono di regola condizioni di vendita.
  • L'Amministrazione deve dimostrare, sulla base degli accordi contrattuali e delle circostanze concrete, l'esistenza dei presupposti per includere le royalties nel valore doganale; non è sufficiente la mera presenza di un contratto di licenza.
  • La valutazione deve essere effettuata caso per caso, esaminando clausole contrattuali, soggetti coinvolti, poteri di controllo, obblighi qualitativi e conseguenze del mancato pagamento della royalty.

Testo integrale

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