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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/191

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/191 della Commissione, del 12 febbraio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32016R0191

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione per specifici ortofrutticoli, da utilizzare nel calcolo del prezzo di entrata nel quadro della disciplina UE dei mercati agricoli. Tali valori sono fissati sulla base dei criteri previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e vengono aggiornati tenendo conto di dati giornalieri variabili. Il testo contiene un allegato con i valori per ciascun codice NC e per le relative origini paesi terzi. L'atto è immediatamente applicabile dal giorno della pubblicazione.

Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per determinati ortofrutticoli, ai fini della determinazione del prezzo di entrata nell'Unione.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi identificati per codice NC nell'allegato, limitatamente alle origini paesi terzi ivi indicate. I valori forfettari sono quelli utilizzati per la determinazione del prezzo di entrata ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/191 della Commissione stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata di determinati ortofrutticoli. L'atto si inserisce nella disciplina dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e dà attuazione all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede la fissazione di tali valori sulla base di criteri collegati ai risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

Base normativa e funzione del valore forfettario

Il regolamento richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 nei settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati. Il considerando rilevante precisa che il valore forfettario all'importazione viene calcolato ogni giorno feriale in base a dati giornalieri variabili; per tale ragione l'atto entra in vigore immediatamente, il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Ambito di applicazione

L'atto riguarda esclusivamente taluni prodotti ortofrutticoli identificati nell'allegato mediante codici NC e, per ciascun prodotto, i valori sono distinti anche in funzione dell'origine da specifici paesi terzi. Le origini sono individuate tramite la nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012; il codice "ZZ" indica le "altre origini".

Contenuto dispositivo

L'articolo 1 rinvia integralmente all'allegato per la determinazione dei valori forfettari all'importazione, espressi in EUR/100 kg. L'allegato include, tra gli altri, i codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 20 10, 0805 20 30/50/70/90, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con valori differenziati per origini quali EG, IL, MA, TR, BR, TN, JM, CA, CL, US, CN, ZA e ZZ.

Entrata in vigore e effetti

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Ne consegue un'applicazione uniforme e immediata nell'ordinamento dell'Unione, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Fissazione dei valori forfettari all'importazione

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. I valori sono espressi in EUR/100 kg e differenziati per codice NC e per origine paese terzo.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore nel giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Base normativa e criteri di calcolo

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. I considerando precisano che i valori sono fissati in applicazione dei risultati dell'Uruguay Round e sono calcolati ciascun giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.

Allegato con i codici merceologici e le origini

L'allegato elenca i prodotti interessati, tra cui codici NC come 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 20 10, 0805 20 30/50/70/90, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con i rispettivi valori per origine, inclusi paesi terzi identificati dai codici EG, IL, MA, TR, BR, TN, JM, CA, CL, US, CN, ZA e il codice ZZ per "altre origini".

Come è indicizzato

Materieagricolturamercati agricoliortofruttacommercio con paesi terzi

Testo integrale

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