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Sentenza

Sentenza del 09/11/2018 n. 11451 - Comm. Trib. Prov. Catania

Spese di sponsarizzazione attività sportive - Deducibilità - Requisiti - Limite di ? 200.000,00 - Assenza di antieconomicità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la deducibilità fiscale delle spese sostenute per sponsorizzazioni di attività sportive. Secondo il principio richiamato, la scelta imprenditoriale di effettuare la sponsorizzazione rientra nella discrezionalità dell'impresa e non può essere sindacata dall'Amministrazione finanziaria sotto il profilo dell'opportunità o della convenienza economica, salvo che emergano elementi di antieconomicità o che venga superato il limite quantitativo previsto dalla legge. Il riferimento è all'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002, che disciplina la presunzione di inerenza e congruità delle spese di sponsorizzazione entro il limite di 200.000 euro.

La decisione

Il principio riportato è favorevole al contribuente: le spese di sponsorizzazione sono deducibili, entro il limite di 200.000 euro, senza che l'Amministrazione finanziaria possa contestare autonomamente la scelta imprenditoriale sulla base della sua presunta scarsa convenienza. La contestazione può essere ammessa soltanto in presenza di specifici elementi che dimostrino l'antieconomicità dell'operazione, l'assenza di effettività della spesa, la mancanza di inerenza oppure il superamento del limite normativo. Il testo non indica gli importi concretamente contestati né il dispositivo integrale della sentenza.

Norme richiamate

  • Art. 90, comma 8, legge n. 289/2002

    Le spese di sponsorizzazione sostenute in favore di associazioni sportive dilettantistiche costituiscono, fino all'importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spese di pubblicità, volte alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario.

    La norma introduce, entro il limite di 200.000 euro annui e al ricorrere dei presupposti previsti, una presunzione legale di natura pubblicitaria della spesa e quindi di inerenza e congruità. L'Amministrazione non può disconoscere la deduzione soltanto perché ritiene la sponsorizzazione poco conveniente, ma deve provare circostanze concrete, come l'inesistenza dell'attività, l'assenza di effettività, l'antieconomicità manifesta o il superamento del limite.

Massime di principio

  • La scelta di investire in sponsorizzazioni appartiene alla discrezionalità dell'imprenditore e non è normalmente sostituibile con una valutazione di merito dell'Amministrazione finanziaria.
  • Per le sponsorizzazioni sportive entro 200.000 euro annui, se l'attività sponsorizzata è effettiva e il contratto è documentato, opera una presunzione favorevole di inerenza e congruità prevista dall'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002.
  • Il limite di 200.000 euro non rende automaticamente deducibile qualsiasi pagamento: devono comunque essere dimostrati l'effettività della spesa, il suo collegamento con l'attività d'impresa, l'esecuzione delle prestazioni pubblicitarie e la corretta documentazione contabile.
  • Una contestazione fiscale può risultare fondata quando la spesa è manifestamente antieconomica, sproporzionata rispetto all'attività, simulata, non documentata o riferita a prestazioni mai eseguite.
  • È opportuno conservare contratto di sponsorizzazione, fatture, prove dei pagamenti, materiale pubblicitario, fotografie o altri riscontri dell'attività promozionale, nonché la documentazione relativa alla soglia annuale.

Testo integrale

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