Cassazione Penale, Sentenza n. 20445/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato era stato condannato per indebito utilizzo di carta di credito (art. 493-ter, comma 1, c.p.). Con quattro motivi il ricorrente denunciava: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p.; 2) vizio di motivazione sull'accertamento della responsabilità per presunta illogicità del riconoscimento dovuta all'uso di una mascherina; 3) violazione di legge per il diniego delle circostanze attenuanti generiche (mancata valutazione di resipiscenza/restauro); 4) violazione di legge per il diniego dell'attenuante della speciale tenuità del danno (art. 62 n. 4 c.p.), avendo il danno quantificato in circa €200.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e carenza di specificità dei motivi (ripetizione pedissequa dei motivi già inammissibili in appello). Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato congruamente su ogni punto: il riconoscimento non si fondava solo sul tatuaggio ma anche su taglio degli occhi e corporatura robusta; non risultavano indici di resipiscenza o tentativi di restituzione che giustificassero le attenuanti generiche; il danno di €200 non era automaticamente da considerare di entità irrilevante ai fini dell'attenuante della particolare tenuità. Per tali ragioni i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati o aspecifici e il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 3.000 per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 493-ter c.p.
Delitto contestato: indebito utilizzo di carta di credito (la norma definisce il reato che ha formato oggetto del giudizio).
art. 131-bis c.p.
Norma richiamata dal ricorrente per riduzione/rilevanza sanzionatoria (richiesta di applicazione), la Corte ha ritenuto la richiesta generica e non sufficientemente motivata rispetto ai parametri richiesti.
art. 62 n. 4 c.p.
Circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto/danno: la Corte ha ritenuto che il danno di circa €200 non potesse essere automaticamente qualificato come di scarsa rilevanza economica senza adeguata motivazione.
artt. 610, comma 5, e 611, comma 1-bis c.p.p.
Norme procedurali richiamate in relazione alla trattazione in camera di consiglio e alla mancanza di richiesta di trattazione orale; la decisione è stata adottata in camera di consiglio in assenza di istanza di trattazione orale.
art. 606, lett. b) ed e) c.p.p.
Norme che individuano i vizi dedotti in ricorso (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha valutato che i motivi non raggiungessero la specificità necessaria.
art. 581, lett. c) e art. 591, lett. c) c.p.p.
Prescrizioni sulla specificità e motivazione del ricorso; la Corte ha rilevato la genericità dei motivi in violazione di tali criteri e ha dichiarato inammissibile il ricorso.
art. 591, comma 4 c.p.p.
Principio richiamato: l'inammissibilità dell'atto di appello per mancanza di specificità può essere rilevata anche dalla Corte di Cassazione.
art. 616 c.p.p.
Norma che disciplina le sanzioni per il ricorso inammissibile con colpa: applicata per condannare il ricorrente al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- I motivi di impugnazione devono essere specifici e sufficientemente sviluppati: la semplice riproposizione generica di parametri di legge senza elementi di fatto o argomentazioni dimostrative rende il ricorso inammissibile.
- Se un motivo di appello era già inammissibile in secondo grado per genericità, il ricorso per cassazione su quel punto può essere privo di interesse e dichiarato inammissibile.
- Il riconoscimento dell'imputato può fondarsi su più elementi descrittivi (oltre a eventuali segni vistosi), e la contestazione 'selettiva' di un singolo elemento (es. uso di mascherina) è insufficiente se il giudice ha motivato su combinazione di più segni identificativi.
- Le circostanze attenuanti generiche richiedono la prova di indici concreti di resipiscenza o restituzione; affermazioni generiche sulla condotta successiva non convincono senza elementi fattuali.
- L'attenuante della particolare tenuità del danno non è automatica per importi modest i: occorre valutare il fatto nella sua globalità e motivare perché il danno sia da ritenersi di scarsa rilevanza.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.) se sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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