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Ordinanza

Ordinanza n. 268/2026 - Salerno, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600688

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di aggiudicazione efficace e atti connessi relativi all'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani a favore dell'operatore controinteressato, nonché gli atti di verifica dell'equivalenza delle tutele lavoristiche

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, anche con motivi aggiunti, gli atti della procedura di gara per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Lapio, contestando in particolare l'aggiudicazione all'operatore controinteressato e la successiva verifica dell'equivalenza delle tutele economiche e normative del contratto collettivo applicato. La censura cautelarmente valorizzata riguarda il contratto collettivo utilizzato dall'amministrazione come parametro di comparazione nel subprocedimento di verifica: l'amministrazione avrebbe utilizzato il CCNL Multiservizi Conflavoro PMI in luogo del CCNL Multiservizi Artigiani-Servizi di Pulizia dichiarato. Sono state inoltre proposte domande di annullamento degli atti di gara, di declaratoria di inefficacia e/o nullità del contratto e di risarcimento in forma specifica mediante subentro o, subordinatamente, per equivalente.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare nei limiti indicati in motivazione, senza sospendere l'efficacia degli atti impugnati. Ha ordinato alla stazione appaltante di procedere, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, al riesame della posizione dell'aggiudicataria alla luce delle censure dedotte, con particolare riguardo alla verifica dell'equivalenza delle tutele lavoristiche e al contratto collettivo assunto come termine di comparazione. La misura è stata configurata come remand, riservando ogni ulteriore approfondimento alla fase di merito e fissando la camera di consiglio del 9 settembre 2026 per verificarne l'esito. Il giudice ha ritenuto prevalente l'interesse pubblico alla prosecuzione e alla continuità di un servizio essenziale, attualmente svolto dall'aggiudicataria, rispetto all'interesse economico del ricorrente, ritenuto tutelabile mediante risarcimento per equivalente. Le spese della fase cautelare sono state rinviate alla verifica successiva.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare è stata esercitata mediante un ordine di riesame e riedizione dell'attività amministrativa, senza sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.

  • art. 41, comma 14, d.lgs. 36/2023

    È richiamato negli atti di gara con riferimento ai costi della manodopera e agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ma l'ordinanza non svolge su tale disposizione una specifica valutazione decisoria.

  • artt. 3 e 4 dell'Allegato I.01 al d.lgs. 36/2023

    Costituiscono il parametro normativo del subprocedimento di verifica dell'equivalenza delle tutele economiche e normative assicurate dal contratto collettivo applicato.

  • art. 17, comma 5, d.lgs. 36/2023

    È richiamato nell'atto di aggiudicazione efficace impugnato, senza una specifica interpretazione nella motivazione cautelare.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può accordare tutela mediante remand, ordinando alla stazione appaltante di riesaminare la posizione dell'aggiudicatario alla luce delle censure dedotte, senza necessariamente sospendere l'efficacia degli atti di gara.
  • Quando la stazione appaltante verifica l'equivalenza delle tutele economiche e normative offerte dall'operatore economico, il contratto collettivo utilizzato come termine di comparazione deve essere individuato correttamente e coerentemente con il contratto collettivo dichiarato e con l'oggetto della procedura; una diversa individuazione può giustificare il riesame dell'aggiudicazione.
  • Nel bilanciamento cautelare relativo all'affidamento di un servizio essenziale, l'esigenza di garantirne la continuità può prevalere sull'interesse economico del concorrente all'immediata sospensione dell'aggiudicazione, quando tale interesse sia adeguatamente tutelabile mediante risarcimento per equivalente.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaEsecuzione del contratto pubblicoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potereProporzionalità e ragionevolezza

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