Ordinanza n. 523/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Direzione Generale n. -OMISSIS- con il quale la ricorrente è stata esclusa dalla partecipazione alla procedura concorsuale bandita con D.D.G. 85 del 1^ febbraio 2018 per la classe di concorso A018-filosofia e scienze umane nella Regione Puglia; gli effetti dell’art.17 comma 2 lettera b) del decreto legislativo 59/2017 e del D.D.G. 85/2018; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o, comunque, connesso e per la declaratoria dell’obbligo e/o condanna dell’U.S.R. per la Campania e del M.I.U.R. ad inserire nella graduatoria definitiva per la classe di concorso A018-filosofia e scienze umane per la regione Puglia del Concorso docenti di cui all’art.17 comma 2 lettera b) del decreto legislativo 59/2017 e al D.D.G. 85/2018 la ricorrente e ad immetterla in ruolo ex art.17 comma 2 lettera b) del decreto legislativo 59/2017 e al D.D.G. 85/2018. quanto ai motivi aggiunti: - delle graduatorie emendate relative alla classe di concorso A018-filosofia e scienze umane per la regione Puglia del Concorso docenti di cui all’art.17 comma 2 lettera b) del decreto legislativo 59/2017 e al D.D.G. 85/2018, pubblicate in data 11.12.2019 dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Direzione Generale, nella parte in cui non contemplano il nome della ricorrente, insieme col decreto della medesima data del Direttore generale che le approva e rende esecutive; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o, comunque, connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla graduatoria di merito del concorso docenti per la classe A018 nella regione Puglia e successive graduatorie emendate del 2019
Esito
La controversia
La ricorrente ha partecipato al concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di docenti per la classe A018, essendo stata ammessa con riserva in attesa del riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento conseguita all'estero. Dopo il diniego ministeriale del riconoscimento del titolo, è stata esclusa dalla graduatoria di merito. Ha quindi impugnato il provvedimento di esclusione, chiedendo l'inserimento nella graduatoria definitiva e l'immissione in ruolo, nonché, con motivi aggiunti, le graduatorie emendate del 2019 nella parte in cui non riportavano il suo nominativo. La ricorrente ha rappresentato la pendenza di un giudizio avverso il diniego di riconoscimento del titolo. Tale giudizio è stato successivamente accolto dal Consiglio di Stato con sentenza divenuta irrevocabile; ulteriori pronunce di ottemperanza hanno ordinato il riesame dell'istanza e, infine, il Ministero ha adottato un decreto di riconoscimento del titolo nel marzo 2024. Nel presente giudizio è emersa, tuttavia, l'incertezza sull'esistenza e sul contenuto della graduatoria emendata impugnata con i motivi aggiunti, mai depositata dalla ricorrente e non presente agli atti, nonché l'assenza di chiarimenti dell'amministrazione sugli sviluppi successivi al riconoscimento del titolo.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito la domanda di annullamento né quella di inserimento in graduatoria e immissione in ruolo. Ha rilevato che il sopravvenuto riconoscimento del titolo potrebbe condurre all'adozione di determinazioni favorevoli alla ricorrente e, conseguentemente, alla cessazione della materia del contendere. Ha inoltre osservato che tali determinazioni potrebbero rendere inutile l'integrazione del contraddittorio che sarebbe necessaria qualora la controversia fosse definita in altro modo. Per chiarire la situazione, il Collegio ha ordinato all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania di depositare, entro venti giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, una relazione documentata sugli sviluppi della vicenda e, in particolare, sull'esistenza della graduatoria emendata del 2019 impugnata con i motivi aggiunti. È stata fissata l'udienza pubblica dell'8 luglio 2026 per la definizione della controversia.
Norme richiamate
art. 17, comma 2, lett. b), d.lgs. 59/2017
Disciplina la procedura concorsuale cui la ricorrente ha partecipato e sulla cui base ha chiesto l'inserimento in graduatoria e l'immissione in ruolo.
D.D.G. 85/2018
Bando della procedura concorsuale per il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente della scuola secondaria.
art. 31 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, sopravviene un provvedimento amministrativo potenzialmente favorevole al ricorrente, il giudice può disporre un'istruttoria per verificare se l'amministrazione abbia adottato ulteriori determinazioni idonee a soddisfare la pretesa, così da valutare l'eventuale cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse.
- Prima di disporre l'integrazione del contraddittorio o definire diversamente la controversia, il giudice può acquisire chiarimenti documentati sull'esistenza e sul contenuto dell'atto impugnato, soprattutto quando tale atto non sia stato depositato dal ricorrente e l'amministrazione non abbia preso posizione al riguardo.
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