L.R. Piemonte 26/2023
Istituzione del Disability Manager della Regione Piemonte.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce presso la Giunta regionale del Piemonte l’ufficio del Disability Manager per supportare l’inclusione lavorativa e l’autonomia delle persone con disabilità, con funzioni da definire entro 90 giorni. Prevede una relazione annuale alla commissione consiliare, un registro regionale a fini ricognitivi e l’abrogazione di alcune disposizioni regionali precedenti. Nessun nuovo onere finanziario.
Istituzione del Disability Manager della Regione Piemonte
Istituzione del Disability Manager della Regione Piemonte
La legge regionale del Piemonte introduce una figura dedicata al supporto delle politiche regionali per la disabilità, con particolare attenzione all’inserimento lavorativo, all’autonomia e alla piena partecipazione alla vita della comunità. L’intervento si coordina con la legge regionale n. 3/2019 e con la disciplina statale sul collocamento obbligatorio.
Finalità e quadro di riferimento
La Regione dichiara di agire in attuazione della normativa comunitaria, dei principi costituzionali richiamati e dello Statuto regionale, con l’obiettivo di tutelare i diritti delle persone con disabilità e promuoverne la partecipazione attiva. La legge si innesta nel quadro delle politiche regionali già previste dalla legge regionale n. 3/2019.
Ufficio del Disability Manager e funzioni
Presso la Giunta regionale è istituito l’ufficio del Disability Manager. La finalità principale è costruire reti, servizi e soluzioni che sostengano l’autonomia delle persone con disabilità e garantiscano l’applicazione della legge n. 68/1999 sul diritto al lavoro dei disabili.
L’attività del Disability Manager riguarda il monitoraggio continuo del percorso di inserimento lavorativo, dalla valutazione del fabbisogno dell’ente fino all’eventuale formazione mirata, all’inserimento e al successivo monitoraggio. In questo ambito è prevista anche la promozione delle convenzioni previste dalla legge n. 68/1999.
Ambito organizzativo e rapporti con gli organi regionali
Il Disability Manager opera, ai sensi dell’art. 39-ter del d.lgs. n. 165/2001, nell’ambito dei processi di inserimento delle persone con disabilità sia per la Giunta sia per il Consiglio regionale, nel rispetto dell’autonomia dei rispettivi organi.
La figura collabora con le strutture organizzative regionali competenti nelle singole materie, fermo restando quanto sarà stabilito dalla deliberazione attuativa della Giunta.
Definizione delle funzioni e requisiti di nomina
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve adottare una deliberazione che definisca:
- le funzioni specifiche del Disability Manager;
- i criteri e i requisiti per la sua individuazione;
- gli aspetti organizzativi e funzionali della nomina e dello svolgimento delle mansioni;
- la previsione di personale dedicato per far fronte alle esigenze della legge.
La deliberazione deve essere coerente con la direttiva del Dipartimento della funzione pubblica 24 giugno 2019, n. 1, in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette.
Verifica dell’attività e relazione annuale
Per garantire l’attuazione delle misure di tutela, il Disability Manager predispone una relazione sull’attività svolta. La Giunta regionale la trasmette annualmente alla commissione consiliare competente.
La relazione deve indicare:
- gli interventi realizzati;
- i risultati conseguiti;
- le collaborazioni attivate con i soggetti istituzionali competenti;
- le criticità emerse e le priorità di promozione e tutela dei diritti;
- gli eventuali interventi correttivi necessari.
Registro regionale dei Disability Manager
È istituito un Registro regionale dei Disability Manager, con funzione esclusivamente ricognitiva. Anche in questo caso la Giunta, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge e previo parere della commissione consiliare competente, deve stabilire i titoli di studio e le esperienze formative e professionali necessari per l’iscrizione.
Aspetti finanziari
La legge contiene una clausola di invarianza finanziaria: dall’attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Abrogazioni
Sono abrogate due previsioni della normativa regionale precedente:
- il comma 2-bis dell’art. 5 della legge regionale n. 3/2019;
- il comma 2 dell’art. 94 della legge regionale n. 25/2021.
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