L.R. Piemonte 29/2023
Modifiche alla legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 in materia di luoghi storici del commercio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Piemonte n. 29/2023 inserisce nella l.r. 28/1999 nuove norme su mercati di valore storico e di tradizione e su caffè storici: definisce i requisiti, attribuisce alla Giunta criteri e modalità di riconoscimento e istituisce i relativi elenchi regionali. Nessun nuovo onere per il bilancio regionale.
Riconoscimento e tutela di mercati e caffè storici in Piemonte
Riconoscimento e valorizzazione di mercati e caffè storici in Piemonte
La legge regionale del Piemonte n. 29 del 26 ottobre 2023 modifica la l.r. 28/1999 introducendo una disciplina specifica per la tutela di mercati di valore storico e di tradizione e dei caffè storici. Il provvedimento opera esclusivamente sul territorio piemontese e mira a consolidare strumenti di riconoscimento, valorizzazione e aggiornamento degli elenchi regionali.
Mercati di valore storico e di tradizione
La Regione stabilisce le disposizioni generali per il riconoscimento delle attività di commercio su area pubblica di valore storico e di tradizione, con l’obiettivo di tutelarne il ruolo come testimonianza dell’identità commerciale del territorio comunale e regionale. La valorizzazione riguarda il mantenimento, la qualificazione e il recupero dei mercati e delle altre forme di commercio su area pubblica che abbiano rilievo storico.
Sono definiti:
- mercati di valore storico: mercati e altre forme di commercio su area pubblica svolti da almeno 40 anni, anche non continuativi, purché siano պահպանute le caratteristiche architettoniche e storiche del luogo e restino invariati tipologia di attività e settore merceologico;
- mercati di valore storico di tradizione: mercati e altre forme di commercio su area pubblica insediati negli addensamenti storici rilevanti e secondari, svolti da almeno 70 anni, anche non continuativi, con le medesime condizioni di conservazione delle caratteristiche del luogo e di stabilità di attività e settore merceologico.
Procedura di riconoscimento e elenco regionale dei mercati
La Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria del settore, deve:
- adottare i criteri e le modalità per il riconoscimento dei mercati di valore storico e di tradizione;
- istituire l’elenco regionale dei mercati di valore storico e di tradizione e disciplinarne l’aggiornamento.
I comuni:
- individuano i mercati che rientrano nelle categorie previste;
- trasmettono alla Regione i relativi dati sulla base dei criteri fissati dalla Giunta.
I comuni interessati possono inoltre adottare misure per salvaguardare le caratteristiche dei mercati, comprese quelle merceologiche.
Caffè storici: riconoscimento e requisiti
La Regione riconosce, tutela e valorizza i caffè storici di rilevanza culturale meritevoli di tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, valorizzandone il particolare interesse storico, artistico e tradizionale del territorio. L’attuazione deve avvenire con il coinvolgimento dei comuni e delle associazioni di categoria.
La qualifica di caffè storico spetta agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che presentino cumulativamente questi requisiti:
- attività di somministrazione svolta nello stesso locale per almeno 70 anni continuativi, in modo documentabile, mantenendo caratteristiche strutturali, stili e arredi originari;
- insediamento negli addensamenti storici rilevanti o storici secondari secondo la programmazione urbanistica commerciale regionale;
- caratterizzazione per un particolare interesse storico, culturale, artistico o legato alle tradizioni locali, anche in relazione all’area di insediamento.
La qualifica si conserva anche:
- in caso di subingresso nella titolarità, se permane la continuità dell’attività e restano invariati caratteristiche strutturali, stili e arredi;
- in caso di trasferimento in altro immobile, se permane la continuità dell’attività e sono rispettati i requisiti relativi all’insediamento e al carattere storico-culturale.
Non impediscono il riconoscimento:
- l’uso di nuove tecnologie per promozione commerciale, relazione con il cliente o collaborazione con altre attività;
- la sospensione dell’attività fino a 24 mesi, se dovuta a comprovata necessità e su motivata istanza.
Elenco regionale dei caffè storici
La Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria, deve:
- adottare i criteri e le modalità per il riconoscimento regionale dei caffè storici;
- istituire l’elenco regionale dei caffè storici e disciplinarne l’aggiornamento periodico.
I comuni:
- individuano i caffè storici presenti sul territorio;
- trasmettono alla Regione i relativi dati secondo i criteri regionali.
L’iscrizione nell’elenco comporta l’acquisizione della qualifica di caffè storico. Il mancato rispetto dei criteri regionali previsti per la qualifica determina la cancellazione dall’elenco.
Regime finanziario
La legge contiene una clausola di invarianza finanziaria: dalle nuove disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
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