L.R. Piemonte 23/2023
Disposizioni per la conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio geologico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Regione la tutela e la valorizzazione di geodiversità, geositi e geoparchi, istituendo il catasto regionale dei geositi entro 12 mesi e prevedendo programmi annuali di intervento, misure di accesso e gestione, nonché un contributo una tantum di 253.000 euro per il 2023 al Parco nazionale della Val Grande. Abroga la previgente l.r. n. 23/2010 sui massi erratici.
Conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio geologico regionale
Conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio geologico regionale
La legge definisce un quadro organico per la tutela, la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio geologico nel territorio regionale. L’intervento riguarda geodiversità, geositi e geoparchi, con finalità scientifiche, didattiche, culturali, paesaggistiche e turistiche, nel rispetto della normativa statale e comunitaria.
Finalità e principi generali
La Regione riconosce l’interesse pubblico della geodiversità e del patrimonio geologico e individua in geositi e geoparchi elementi di particolare valore scientifico, culturale e paesaggistico. La disciplina mira a promuovere conservazione, miglioramento della conoscenza e gestione, nonché valorizzazione scientifica, didattica, culturale e turistica dei siti geologici.
Definizioni e ambito applicativo
Ai fini della legge:
- la geodiversità è la varietà naturale degli elementi geologici, geomorfologici e delle caratteristiche idrologiche, mineralogiche e paleontologiche;
- il patrimonio geologico comprende i luoghi e le singolarità che conservano testimonianze della storia ed evoluzione geologica, geomorfologica e pedologica;
- il geosito è ogni sito di rilevante interesse geologico per la conservazione;
- il geoparco è un territorio delimitato con patrimonio geologico peculiare e strategia di sviluppo sostenibile.
Classificazione dei geositi
Per la successiva valutazione e valorizzazione, i geositi sono classificati in base a:
- interessi di tipo scientifico, suddivisi in ambiti geografico-fisico, geomorfologico, carsico, geopedologico, mineralogico, petrografico, geologico-strutturale, geofisico, geochimico, vulcanologico, stratigrafico, sedimentologico, paleontologico, geologico-ambientale, idrologico, idrogeologico, glaciologico, glaciologico applicato, geominerario, geostorico, geologico-economico e geoturistico;
- interessi contestuali e complementari di tipo artistico, culturale, storico, archeologico, architettonico, religioso, naturalistico, paesaggistico, botanico, faunistico, didattico, divulgativo, escursionistico, sportivo, socioeconomico, turistico ed enogastronomico.
Catasto regionale dei geositi
Entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve istituire presso la struttura competente il catasto regionale dei geositi, costituito da elenchi e da un archivio consultabile in rete, integrato con l’infrastruttura geografica regionale. Il catasto è articolato in sezioni dedicate a ubicazione, geodiversità, interessi scientifici e contestuali, relazioni con ambiente e territorio, fruizione e valutazione del geosito.
Le informazioni sono raccolte tramite schede e la Giunta disciplina acquisizione, aggiornamento, gestione e divulgazione dei dati. Confluisce nel catasto anche l’elenco derivante dal censimento dei massi erratici già previsto dalla l.r. n. 23/2010. La Regione può avvalersi di convenzioni con università, enti di ricerca, agenzie, enti territoriali, ordini professionali e associazioni specializzate, utilizzando prioritariamente la documentazione del Centro di documentazione sulla geodiversità e la geoconservazione del Museo regionale di scienze naturali.
Conservazione e accesso ai siti
La Regione sostiene la conservazione del patrimonio geologico anche attraverso iniziative promosse dai proprietari o gestori dei beni oggetto di recupero conservativo. L’accesso a geositi e geoparchi è libero, salvo i diritti dei proprietari dei fondi e eventuali divieti o limitazioni più restrittivi previsti da altre disposizioni.
Gestione dei geositi e dei geoparchi
La Regione supporta la gestione dei geositi e dei geoparchi e l’attività dei geoparchi riconosciuti dall’Unesco. In particolare, per il geoparco Sesia - Val Grande, appartenente alla Rete mondiale Unesco Global Geopark, sostiene attività di conservazione, educazione, formazione, ricerca scientifica e promozione, favorendo accordi tra ente gestore, enti locali, enti di ricerca e associazioni del terzo settore.
Per l’annualità 2023 è previsto un contributo una tantum a fondo perduto di 253.000 euro a favore dell’Ente parco nazionale della Val Grande, con copertura a valere sulle risorse finanziarie richiamate dalla norma finanziaria.
Interventi di valorizzazione e promozione
La Regione concorre alla valorizzazione e promozione di geositi e geoparchi mediante:
- recupero conservativo, inclusi i sentieri di accesso;
- tabelle informative sulla geodiversità e sul valore dei siti;
- percorsi tematici per la fruizione geoturistica;
- strutture per l’accessibilità, con particolare attenzione alle persone con disabilità;
- cartelli sui comportamenti da adottare per la cura del patrimonio geologico;
- attività formative specifiche sui geoparchi;
- valorizzazione didattica dei geositi e dei geoparchi.
Entro il 30 settembre di ogni anno, sentita la commissione consiliare competente, la Giunta approva un programma annuale degli interventi che definisce obiettivi, iniziative finanziabili, priorità territoriali e piano finanziario dei fondi a bilancio. I beneficiari indicati sono enti gestori delle aree protette, enti territoriali, agenzie regionali, enti strumentali, fondazioni senza scopo di lucro e associazioni del terzo settore.
Norme attuative, monitoraggio e aiuti di Stato
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta adotta un regolamento attuativo che definisce i criteri di ricognizione e classificazione dei geositi e le modalità di acquisizione, aggiornamento, gestione e divulgazione dei dati del catasto.
La Giunta presenta una relazione alla commissione consiliare competente decorsi due anni dall’entrata in vigore e poi con cadenza triennale, indicando dati principali, azioni svolte ed entità e destinatari dei benefici erogati.
Gli atti attuativi che comportano aiuti di Stato devono essere notificati ai sensi degli articoli 107 e 108 TFUE, salvo i casi coperti da regolamenti di esenzione o dal regime de minimis.
Abrogazione e disciplina finanziaria
È abrogata, dalla data di entrata in vigore della legge, la l.r. n. 23/2010 relativa ai massi erratici di alto pregio paesaggistico, naturalistico e storico.
Sul piano finanziario, gli oneri di prima applicazione sono quantificati in 538.000 euro complessivi per il triennio 2023-2025, di cui 268.000 euro in spesa corrente e 270.000 euro in conto capitale, con specifiche variazioni di bilancio per ciascun anno. Per gli esercizi successivi al 2025, la copertura avviene nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente previste dalla legge di bilancio regionale.
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