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Legge

L.R. Piemonte 24/2023

Interventi in favore della cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 .

Normativa regionaleL.R. Piemonte 24/2023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge piemontese promuove, sul territorio regionale, la circolazione e l’acquisto dei crediti fiscali derivanti da interventi di riqualificazione energetica e sismica, anche tramite piattaforme e il coinvolgimento di enti e società regionali. La Giunta deve disciplinare le modalità attuative entro 15 giorni dall’entrata in vigore. Nessun onere nuovo per il bilancio regionale.

Interventi regionali per favorire la cessione dei crediti fiscali edilizi

Interventi regionali per favorire la cessione dei crediti fiscali edilizi

La legge della Regione Piemonte interviene per sostenere la cessione dei crediti fiscali connessi a interventi edilizi di efficientamento energetico e miglioramento sismico. L’obiettivo è agevolare, nel territorio regionale, la circolazione di tali crediti e il loro massimo realizzo, in coordinamento con la disciplina statale vigente.

Finalità e perimetro dell’intervento

La Regione riconosce il rilievo strategico della riqualificazione energetica e sismica del patrimonio edilizio, in coerenza con il PNIEC 2030 e con la normativa europea sul clima. L’iniziativa si collega agli incentivi previsti dalla disciplina statale in materia di credito d’imposta per interventi edilizi.

L’ambito operativo riguarda i crediti fiscali derivanti da spese per interventi di cui all’articolo 121, comma 2, lettere da a) a f bis), del decreto-legge n. 34/2020, riferiti a edifici o unità immobiliari ubicati in Piemonte.

Soggetti coinvolti e ruolo della Regione

La Regione, gli enti pubblici economici regionali e le società da essa controllate, purché non ricompresi nell’elenco delle amministrazioni pubbliche del conto economico consolidato, sono chiamati ad assumere un ruolo attivo nella circolazione dei crediti fiscali.

Il supporto regionale riguarda sia i crediti maturati dai fornitori con sede legale o operativa in Piemonte, sia quelli cedibili dai beneficiari degli interventi che abbiano sostenuto le spese e possano optare per la cessione del credito.

Misure per il trasferimento dei crediti

La Regione deve monitorare l’andamento degli interventi e dei crediti fiscali, anche mediante un’apposita piattaforma elettronica. A tale piattaforma possono registrarsi committenti, professionisti e imprese, così da pubblicare e consultare domande e offerte di acquisto dei crediti. È ammesso l’uso di piattaforme o elenchi elettronici già esistenti, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

La Regione favorisce, tramite i propri enti pubblici economici regionali e le società partecipate interessate, il trasferimento dei crediti per massimizzarne il realizzo. Può inoltre promuovere l’acquisto dei crediti da parte degli stessi soggetti anche per un utilizzo diretto in compensazione, nei limiti della propria capienza fiscale e contributiva.

È previsto anche un coordinamento con comuni, province e consorzi per agevolare l’acquisto dei crediti nella Regione da parte di altri soggetti non inclusi tra le amministrazioni pubbliche del conto economico consolidato.

Condizioni economiche dell’acquisto

L’acquisto dei crediti, sia nelle operazioni di trasferimento previste dalla legge sia in quelle collegate alla disciplina attuativa, deve avvenire a condizioni di mercato e comunque a un prezzo non superiore al valore nominale del credito.

Disciplina attuativa e fase negoziale

Entro 15 giorni dall’entrata in vigore, la Regione deve disciplinare con propria deliberazione, previa informazione alla commissione consiliare competente, le modalità di attuazione della legge.

La Giunta regionale deve definire nello stesso termine i criteri e le modalità per la gestione della fase negoziale con i titolari dei crediti.

La fase negoziale con istituti di credito e intermediari finanziari è limitata a quelli che dichiarano di adottare i presidi e il modello organizzativo previsti dalla normativa antiriciclaggio richiamata dalla legge.

Regime finanziario

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

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