Sentenza del 29/10/2018 n. 2509 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Reddito d'impresa - gruppo di società - assicurazione sulla responsabilità da prodotto difettoso - tutela della controllata - costo sostenuto dalla controllante - deducibilità - non consegue. Reddito d'impresa - gruppo di società - spese di marketing - inerenza generale - deducibilità pro quota di fatturato - consegue. Transfer price - finanziamento - valore normale - finanziamento bancario coevo - Benchmark di riferimento - è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava tre profili: la deducibilità del premio assicurativo pagato dalla controllante per coprire la responsabilità derivante dai prodotti rivenduti da una controllata estera; la deducibilità integrale di una consulenza di marketing destinata a promuovere le vendite del gruppo; e la conformità al valore normale del tasso applicato a un finanziamento concesso dalla capogruppo alla controllata non residente. La controllante sosteneva la deducibilità dei costi e la congruità del tasso infragruppo.
La decisione
La contestazione è stata accolta solo in parte. Il costo dell'assicurazione non è stato ritenuto deducibile per la controllante, perché il rischio d'impresa relativo ai prodotti gravava sulla controllata che li rivendeva. La consulenza di marketing è stata invece considerata inerente all'attività del gruppo, ma il relativo costo non poteva essere imputato integralmente a una sola società: doveva essere ripartito tra le imprese beneficiarie, anche mediante un criterio ragionevole quale la proporzione dei rispettivi fatturati. Quanto al finanziamento infragruppo, il tasso applicato è stato ritenuto non conforme al valore normale, poiché pari alla metà del tasso praticato nello stesso periodo dalla banca alla controllante per un finanziamento coevo e comparabile. Tale tasso bancario costituisce un benchmark rilevante ai fini del transfer pricing.
Norme richiamate
Principio di inerenza dei costi ai sensi del TUIR
Un costo è deducibile solo se collegato all'attività d'impresa del soggetto che lo sostiene. La controllante non può dedurre un costo destinato a coprire un rischio che, secondo l'organizzazione economica del gruppo, grava sulla controllata.
Disciplina del transfer pricing e valore normale
Le operazioni tra imprese associate devono essere valutate secondo condizioni conformi al principio di libera concorrenza. Per verificare il tasso normale di un finanziamento infragruppo è rilevante un finanziamento bancario coevo, comparabile e concretamente applicato alla stessa società.
Criteri di ripartizione dei costi comuni infragruppo
Le spese sostenute nell'interesse di più società del gruppo devono essere ripartite secondo criteri oggettivi, razionali e documentabili. Il fatturato può costituire un criterio tradizionalmente accettabile, salvo che il servizio o il beneficio richiedano un diverso parametro.
Massime di principio
- Nel gruppo societario la controllante non può dedurre automaticamente costi sostenuti nell'interesse di una controllata: deve dimostrare un proprio beneficio diretto o indiretto e la coerenza del costo con la propria attività.
- Le assicurazioni e le altre spese di protezione devono essere sostenute dal soggetto cui appartiene il rischio economico coperto; in caso contrario la deducibilità può essere negata per carenza di inerenza.
- I servizi di marketing rivolti al gruppo possono essere deducibili, ma il costo deve essere attribuito alle società che ne beneficiano secondo criteri oggettivi, proporzionati e adeguatamente documentati.
- Nei finanziamenti infragruppo il tasso di interesse deve essere confrontato con operazioni bancarie comparabili per periodo, durata, valuta, garanzie, merito creditizio e condizioni contrattuali.
- Un finanziamento infragruppo a un tasso significativamente inferiore a quello applicato da una banca alla stessa società finanziatrice può essere considerato non conforme al valore normale e soggetto a rettifica ai fini del transfer pricing.
- La documentazione preventiva dei benefici ricevuti, dei criteri di allocazione dei costi e dei benchmark finanziari è essenziale per sostenere la deducibilità e la conformità fiscale delle operazioni infragruppo.
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