Cassazione Penale, Ordinanza n. 08893/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi e, conseguentemente, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, applicando l'art. 616 c.p.p. Non vi è stata modifica del decisum di merito: le condanne pronunciate in appello restano ferme.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che li aveva già condannati. Il primo motivo deduceva la prescrizione: per una imputata si trattava di falso ideologico riferito a una dichiarazione resa il 27 maggio 2022; per l'altro imputato si trattava di indebita percezione ex art. 316-ter c.p., contestata come condotta permanente dal 2017 fino all'accertamento nel 2022. Il secondo motivo lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe omesso una adeguata valutazione della tenuità offensiva. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi non consentiti in sede di legittimità: la dedotta prescrizione è stata giudicata manifestamente infondata perché, secondo la Corte, operava il regime dell'art. 344-bis c.p.p., con termine destinato a maturare il 29 luglio 2026; il motivo sull'art. 131-bis c.p. è stato ritenuto inammissibile perché la Corte d'appello aveva già motivato, sia pure sinteticamente, sulla non compatibilità dei fatti con la tenuità, valorizzando il disvalore oggettivo della condotta e l'intensità del dolo, valutazione di merito non sindacabile in cassazione.
Norme richiamate
art. 344-bis c.p.p.
È richiamato quale regime applicabile alla vicenda, con indicazione che il relativo termine è destinato a maturare il 29 luglio 2026; sulla base di ciò la doglianza sulla prescrizione è stata reputata manifestamente infondata.
art. 316-ter c.p.
È la norma incriminatrice richiamata con riferimento alla posizione di uno degli imputati, per condotte ritenute permanenti dal 2017 fino all'accertamento nel 2022.
art. 131-bis c.p.
La Corte ne esclude l'applicazione ritenendo adeguata la motivazione di merito sulla non tenuità del fatto, fondata su disvalore oggettivo della condotta e intensità del dolo.
art. 616 c.p.p.
È la base per le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono censurabili le valutazioni di merito già sorrette da motivazione non manifestamente illogica o apparente, quando il giudice di appello abbia espresso ragioni sufficienti sulla non applicabilità della particolare tenuità del fatto.
- La causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. può essere esclusa sulla base della gravità oggettiva della condotta e dell'intensità del dolo, elementi che integrano un giudizio di merito sottratto al sindacato di cassazione se congruamente motivato.
- La doglianza sulla prescrizione è manifestamente infondata quando, per il caso concreto, risulti applicabile un diverso regime di maturazione del termine che non consente di ritenere estinto il reato alla data della decisione impugnata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., comprese le spese processuali e il versamento in favore della Cassa delle ammende.
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