Cassazione Penale, Sentenza n. 23458/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il primo motivo fondato e assorbente. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente all'obbligo di presentazione agli uffici di polizia e ha dichiarato l'inefficacia in parte qua del provvedimento del Questore del 12/12/2024 per quanto riguarda tale obbligo. Le altre censure sono state assorbite dalla decisione; è stato disposto che il dispositivo venga comunicato al Questore di Como.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la convalida del DASPO e, in particolare, contesta: (i) la violazione del diritto di difesa poiché l'ordinanza di convalida è stata emessa prima del decorso del termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore (notificato il 12/12/2024 alle 16:50, convalida resa alle 12:40 del 14/12/2024); (ii) il vizio di motivazione circa la durata triennale della misura, senza adeguata argomentazione; (iii) la illegittimità dell'obbligo di presentazione imposto anche per gli incontri amichevoli, per la difficoltà di conoscere tempestivamente le date di tali incontri.
Norme richiamate
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 3, Pedretti; Marano; Cerciello)
Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Pedretti; Sez. 3, n. 9809 del 14/10/2024, dep. 2025, Marano; Sez. 3, n. 3738 del 10/10/2024, dep. 2025, Cerciello
Si afferma che la convalida del provvedimento del Questore che impone l'obbligo di presentazione non può intervenire prima del decorso del termine di 48 ore dalla notifica all'interessato; la violazione di tale termine, impedendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, determina nullità generale della convalida
Massime di principio
- La convalida giudiziale di misure che comprimono diritti (es. obbligo di presentazione/DASPO) non può essere pronunciata prima del decorso del termine di 48 ore dalla notifica al destinatario: il mancato rispetto di tale termine comporta nullità della convalida per violazione del diritto di difesa
- Quando si impone una durata rilevante di una misura restrittiva (es. tre anni), il provvedimento deve contenere specifica e congrua motivazione che giustifichi la durata in relazione alla condotta, al grado di pericolosità e ai precedenti; la mancanza di tale motivazione è censurabile
- L'obbligo di presentazione riferito anche a manifestazioni amichevoli richiede che le modalità siano concretamente conoscibili e attuabili dal destinatario; misure vaghe o eccessivamente estese rispetto allo scopo perseguito possono risultare illegittime
- Se un motivo di impugnazione (es. violazione del termine di 48 ore) è fondante, può assorbire altre censure e condurre all'annullamento limitato della parte illegittima del provvedimento, con dichiarazione di inefficacia in parte qua
- In ipotesi analoghe è opportuno per il difensore contestare tempestivamente la violazione dei termini difensivi e richiedere espressamente il rispetto delle 48 ore o la reiterazione dell'istruttoria, al fine di salvaguardare il diritto di difesa
- Le comunicazioni amministrative (es. DASPO del Questore) devono essere notificate in modo tale da consentire l'esercizio dei rimedi: il ricevimento della notifica segna l'inizio dei termini utili per produrre memorie e documenti
- Il pubblico ministero può condividere la censura e chiedere l'annullamento limitato; ciò facilita l'accoglimento della doglianza quando la violazione riguarda profili procedurali fondamentali
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23407/2025 del 24/06/2025
- Sentenza penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23408/2025 del 24/06/2025
- Sentenza penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23409/2025 del 24/06/2025
- Sentenza penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23410/2025 del 24/06/2025
- Sentenza penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23411/2025 del 24/06/2025
- Sentenza penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23414/2025 del 24/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →