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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-396/22

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 21 dicembre 2023. — Generalstaatsanwaltschaft Berlin. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammergericht Berlin. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo – Articolo 4 bis, paragrafo 1 – Procedura di consegna tra Stati membri – Condizioni di esecuzione – Motivi di non esecuzione facoltativa – Eccezioni – Esecuzione obbligatoria – Pena pronunciata in contumacia – Nozione di “processo terminato con la decisione” – Procedimento che modifica pene pronunciate in precedenza – Decisione che dispone una pena cumulativa – Decisione pronunciata senza che l’interessato sia comparso personalmente – Normativa nazionale che prevede un divieto assoluto di consegna dell’interessato nel caso di una decisione pronunciata in contumacia – Obbligo di interpretazione conforme. — Causa C-396/22

Giurisprudenza europea62022CJ0396

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta l’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro sul mandato d’arresto europeo in modo ampio: rientra nella nozione di «processo terminato con la decisione» anche il procedimento che porta a una sentenza di pena cumulativa, se il giudice dispone di discrezionalità nella determinazione della pena. La Corte afferma inoltre che una disciplina nazionale non può introdurre un divieto assoluto di consegna per il solo fatto della contumacia, poiché la decisione quadro prevede solo un motivo facoltativo di rifiuto, da applicare con valutazione concreta del caso. Spetta al giudice nazionale interpretare il diritto interno, quanto possibile, in conformità alla decisione quadro.

Mandato d’arresto europeo: una sentenza che dispone una pena cumulativa rientra nella nozione di «processo terminato con la decisione» dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, e una normativa nazionale non può prevedere un divieto assoluto di consegna per condanna in contumacia.

La questione giuridica

1) Se la nozione di «processo terminato con la decisione» di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 comprenda anche il procedimento che culmina in una sentenza di pena cumulativa, quando il giudice non può riesaminare la colpevolezza né modificare le pene precedenti ma dispone di un margine discrezionale nella determinazione della nuova pena. 2) Se il primato del diritto dell’Unione consenta una normativa nazionale che trasformi la condanna in contumacia in un impedimento assoluto alla consegna, anziché in un motivo facoltativo di non esecuzione.

Principio di diritto

L’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 si applica anche a un procedimento che sfocia in una sentenza di pena cumulativa adottata con un certo margine discrezionale, pur senza riesame della colpevolezza o modifica delle pene precedenti; inoltre, una normativa nazionale che escluda in via generale l’esecuzione del mandato d’arresto europeo ogni volta che l’interessato non sia comparso personalmente al processo è contraria a tale disposizione, perché l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve poter verificare, caso per caso, se siano soddisfatte le condizioni e le eccezioni previste dal diritto dell’Unione, interpretando il diritto interno, per quanto possibile, in modo conforme.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Decisione quadro 2002/584/GAI
  • Decisione quadro 2009/299/GAI
  • Articolo 4 bis, paragrafo 1, decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 1 decisione quadro 2002/584/GAI

Mandato d’arresto europeo e condanna in contumacia

La pronuncia, resa in rinvio pregiudiziale dal Kammergericht Berlin, riguarda l’esecuzione in Germania di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di un cittadino polacco per l’esecuzione di una pena privativa della libertà in Polonia. Il nodo centrale è duplice: da un lato, l’applicabilità dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 a un procedimento di pena cumulativa; dall’altro, la compatibilità con il diritto dell’Unione di una norma nazionale che vieta in modo assoluto la consegna in caso di decisione pronunciata in contumacia.

Fatti e procedimento principale

Il mandato d’arresto europeo era fondato su una sentenza polacca del 30 ottobre 2019 che disponeva una pena cumulativa di tre anni, da cui restava da scontare una parte di pena. Tale sentenza cumulativa riuniva precedenti condanne, tra cui una sentenza del 25 aprile 2019 e una del 10 giugno 2019.

L’interessato aveva partecipato personalmente o tramite difensore in alcuni procedimenti precedenti, mentre la sentenza del 10 giugno 2019 e la sentenza cumulativa del 30 ottobre 2019 erano state pronunciate in contumacia. Secondo il diritto polacco richiamato nel rinvio, le citazioni si consideravano notificate all’indirizzo indicato dall’interessato. La Procura generale di Berlino ha poi sostenuto che l’articolo 83, paragrafo 1, punto 3, dell’IRG tedesco impedisse la consegna, poiché prevede un divieto assoluto di estradizione/consegna quando la condanna è intervenuta senza comparizione personale.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte:

  • se un procedimento che porta a una sentenza di pena cumulativa rientri nella nozione di «processo terminato con la decisione» dell’articolo 4 bis, paragrafo 1;
  • se sia compatibile con il primato del diritto dell’Unione una normativa nazionale che trasformi la condanna in contumacia in un impedimento assoluto alla consegna, anziché in un motivo facoltativo di non esecuzione.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 1 della decisione quadro 2002/584, che consacra il principio del riconoscimento reciproco e l’obbligo di esecuzione del mandato d’arresto europeo;
  • l’articolo 4 bis, paragrafo 1, della medesima decisione quadro, che disciplina le decisioni rese al termine di un processo in cui l’interessato non è comparso personalmente;
  • la decisione quadro 2009/299/GAI, che ha inserito e riformulato il regime relativo alle decisioni in absentia.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte ribadisce che la nozione di «processo terminato con la decisione» è autonoma del diritto dell’Unione e va interpretata uniformemente. Essa riguarda il procedimento che ha condotto alla decisione giudiziaria definitiva sulla condanna della persona richiesta.

Richiamando la giurisprudenza precedente, la Corte osserva che anche una decisione successiva che modifica l’entità di una pena precedentemente inflitta, come una sentenza cumulativa, può rientrare nell’articolo 4 bis quando:

  • non rimette in discussione l’accertamento di colpevolezza già divenuto definitivo;
  • comporta una nuova determinazione della pena;
  • lascia al giudice un margine di discrezionalità nella fissazione del quantum.

Nel caso di specie, poiché la sentenza cumulativa del 30 ottobre 2019 è stata adottata nell’ambito di un procedimento che dava al giudice un margine di discrezionalità nella determinazione della pena cumulativa, la Corte conclude che tale procedimento rientra nella nozione di «processo terminato con la decisione».

Ragionamento della Corte sulla seconda questione

La Corte ricorda che il mandato d’arresto europeo si fonda sulla regola dell’esecuzione obbligatoria, mentre i motivi di non esecuzione sono tassativi e di stretta interpretazione. L’articolo 4 bis, paragrafo 1, prevede un motivo facoltativo di rifiuto per le decisioni in absentia, ma solo se non ricorre una delle eccezioni previste dalle lettere da a) a d).

Da ciò deriva che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve poter verificare, in concreto, se le condizioni previste dal diritto dell’Unione siano soddisfatte e se i diritti della difesa siano stati rispettati, potendo anche tenere conto del comportamento dell’interessato e di eventuali circostanze specifiche del caso.

Una norma nazionale che imponga invece un rifiuto generale e automatico della consegna in caso di condanna in contumacia, senza lasciare spazio a tale verifica caso per caso, è incompatibile con l’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro. Quanto al primato, la Corte ribadisce l’obbligo di interpretazione conforme del diritto interno, per quanto possibile e senza interpretazione contra legem, in linea con la giurisprudenza Popławski.

Dispositivo

La Corte dichiara che:

  • l’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 si applica a un procedimento che sfocia in una sentenza di pena cumulativa adottata con margine discrezionale, anche se il giudice non può riesaminare la colpevolezza né modificare le pene precedenti;
  • una normativa nazionale che escluda in modo generale l’esecuzione del mandato d’arresto europeo quando l’interessato non è comparso personalmente al processo è contraria a tale disposizione;
  • il giudice nazionale deve interpretare il diritto interno, quanto più possibile, alla luce della lettera e della finalità della decisione quadro.

Principi utili per la pratica

Per gli operatori, la decisione conferma che nel sistema del mandato d’arresto europeo la contumacia non comporta automaticamente il diniego della consegna: occorre verificare le condizioni dell’articolo 4 bis e le eventuali garanzie del procedimento straniero. Inoltre, le sentenze di pena cumulativa non sfuggono all’ambito della disciplina europea se incidono sul quantum della pena con un apprezzamento discrezionale del giudice.

Come è indicizzato

Materiemandato d'arresto europeocooperazione giudiziaria penalecondanna in contumaciainterpretazione conforme del diritto nazionaleprimato del diritto ue

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